Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Allegato I bis
1. Elenco delle attivita' lavorative di cui all'articolo 10-bis,
comma l, lettere c) e d):
a) industria che utilizza minerali fosfatici e depositi per il
commercio all'ingrosso di fertilizzanti;
b) lavorazione di minerali nella estrazione di stagno, ferro-niobio
da pirocloro e alluminio da bauxite;
c) lavorazione di sabbie zirconifere e produzione di materiali
refrattari;
d) lavorazione di terre rare;
e) lavorazione ed impiego di composti del tono, per quanto concerne
elettrodi per saldatura con torio, produzione di lenti o vetri ottici
e reticelle per lampade a gas;
f) produzione di pigmento al biossido di titanio;
g) estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, per
quanto concerne presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in
tubazioni e contenitori.
2. Definizioni
Livello di azione
Valore di concentrazione di attivita' di radon in aria o di dose
efficace, il cui superamento richiede l'adozione di azioni di rimedio
che riducano tale grandezza a livelli piu' bassi del valore fissato.
Radon
Deve intendersi l'isotopo 222 del radon.
Toron
Deve intendersi l'isotopo 220 del radon.
3. Misurazioni
Le misurazioni di cui all'articolo 10-ter, commi 1 e 2, sono fissate
in concentrazioni di attivita' di radon medie in un anno.
4. Livelli di azione
a) Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma 1,
lettere a) e b), il livello di azione e' fissato in termini di 500
Bq/m (elevato)3 di concentrazione di attivita' di radon media in un
anno.
b) Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma 1,
lettere c), d) ed e)y il livello di azione per i lavoratori e'
fissato in termini di 1 mSv/anno di dose efficace. In questo livello
di azione non si tiene conto dell'eventuale esposizione a radon
derivante dalle caratteristiche geofisiche e costruttive
dell'ambiente su cui viene svolta l'attivita' lavorativa, per la
quale esposizione si applica il livello di azione di cui alla lettera
a), fatta eccezione per gli stabilimenti termali.
c) Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma l,
lettere c) e d), il livello di azione per le persone del pubblico e'
fissato in termini in 0,3 mSv/anno di dose efficace.
d) Il datore di lavoro non e' tenuto, ai sensi dell'art. 10-quinquies
comma 8, a porre in essere azioni di rimedio ove la dose di cui allo
stesso comma non sia superiore a 3 mSv/anno.
5. Registrazioni
Le registrazioni di cui all'art. 10-quinquies,comma 4,sono eseguite
in termini di esposizione individuale: in Bq m(elevato)-3 e ore di
esposizione oppure in Bq h M(elevato)-3 e ore di esposizione.
6. Fattore convenzionale di conversione
Per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori a concentrazione
di attivita' di radon si applica il fattore convenzionale di
conversione 3·10(elevato)-9 Sv di dose efficace .per unita' di
esposizione espressa in Bq h m(elevato)-3 .
7. Attivita' di volo
Criteri di individuazione delle attivita' di navigazione aerea
Sono soggette alle disposizioni del presente decreto le attivita' di
navigazione aerea in relazione alle quali il personale navigante sia
suscettibile di ricevere, per i voli effettuati, una dose efficace
superiore a 1 mSv per anno solare; e' considerato suscettibile di
ricevere una dose efficace superiore a 1 mSv per anno solare il
personale navigante che effettui voli a quote non inferiori a 8.000
metri.
Modalita' di valutazione e di registrazione della dose efficace
Nel caso in cui vengano effettuati voli a quote inferiori a 15.000
metri, la valutazione della dose ricevuta dal personale navigante e'
effettuata mediante appositi codici di calcolo, accettati a livello
internazionale e validati da misure su aeromobili in volo su almeno
due rotte di lungo raggio a latitudini diverse.
Nel caso in cui vengano, di regola, effettuati voli a quote uguali o
superiori a 15.000 metri, la valutazione della dose efficace ricevuta
dal personale navigante e' eseguita oltre che avvalendosi dei
suindicati codici di calcolo, mediante dispositivi di misura attivi
in grado di rivelare variazioni significative di breve durata dei
livelli di radiazioni ionizzanti dovuti ad attivita' solare.
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