Allegato I Bis D. Lgs. 241/2000

Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 

Allegato I bis 
 
1. Elenco delle attivita'  lavorative  di  cui  all'articolo  10-bis,
comma l, lettere c) e d): 
a) industria che  utilizza  minerali  fosfatici  e  depositi  per  il
commercio all'ingrosso di fertilizzanti; 
b) lavorazione di minerali nella estrazione di  stagno,  ferro-niobio
da pirocloro e alluminio da bauxite; 
c) lavorazione  di  sabbie  zirconifere  e  produzione  di  materiali
refrattari; 
d) lavorazione di terre rare; 
e) lavorazione ed impiego di composti del tono, per  quanto  concerne
elettrodi per saldatura con torio, produzione di lenti o vetri ottici
e reticelle per lampade a gas; 
f) produzione di pigmento al biossido di titanio; 
g) estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione  di  gas,  per
quanto concerne presenza e rimozione di  fanghi  e  incrostazioni  in
tubazioni e contenitori. 
 
2. Definizioni 
Livello di azione 
Valore di concentrazione di attivita' di radon  in  aria  o  di  dose
efficace, il cui superamento richiede l'adozione di azioni di rimedio
che riducano tale grandezza a livelli piu' bassi del valore fissato. 
Radon 
Deve intendersi l'isotopo 222 del radon. 
Toron 
Deve intendersi l'isotopo 220 del radon. 
 
3. Misurazioni 
Le misurazioni di cui all'articolo 10-ter, commi 1 e 2, sono  fissate
in concentrazioni di attivita' di radon medie in un anno. 
 
4. Livelli di azione 
a) Per i luoghi di  lavoro  di  cui  all'articolo  10-bis,  comma  1,
lettere a) e b), il livello di azione e' fissato in  termini  di  500
Bq/m (elevato)3 di concentrazione di attivita' di radon media  in  un
anno. 
b) Per i luoghi di  lavoro  di  cui  all'articolo  10-bis,  comma  1,
lettere c), d) ed e)y il  livello  di  azione  per  i  lavoratori  e'
fissato in termini di 1 mSv/anno di dose efficace. In questo  livello
di azione non si  tiene  conto  dell'eventuale  esposizione  a  radon
derivante   dalle   caratteristiche    geofisiche    e    costruttive
dell'ambiente su cui viene  svolta  l'attivita'  lavorativa,  per  la
quale esposizione si applica il livello di azione di cui alla lettera
a), fatta eccezione per gli stabilimenti termali. 
c) Per i luoghi di  lavoro  di  cui  all'articolo  10-bis,  comma  l,
lettere c) e d), il livello di azione per le persone del pubblico  e'
fissato in termini in 0,3 mSv/anno di dose efficace. 
d) Il datore di lavoro non e' tenuto, ai sensi dell'art. 10-quinquies
comma 8, a porre in essere azioni di rimedio ove la dose di cui  allo
stesso comma non sia superiore a 3 mSv/anno. 
 
5. Registrazioni 
Le registrazioni di cui all'art. 10-quinquies,comma  4,sono  eseguite
in termini di esposizione individuale: in Bq m(elevato)-3  e  ore  di
esposizione oppure in Bq h M(elevato)-3 e ore di esposizione. 
 
6. Fattore convenzionale di conversione 
Per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori  a  concentrazione
di  attivita'  di  radon  si  applica  il  fattore  convenzionale  di
conversione 3·10(elevato)-9  Sv  di  dose  efficace  .per  unita'  di
esposizione espressa in Bq h m(elevato)-3 . 
 
7. Attivita' di volo 
 
Criteri di individuazione delle attivita' di navigazione aerea 
Sono soggette alle disposizioni del presente decreto le attivita'  di
navigazione aerea in relazione alle quali il personale navigante  sia
suscettibile di ricevere, per i voli effettuati,  una  dose  efficace
superiore a 1 mSv per anno solare;  e'  considerato  suscettibile  di
ricevere una dose efficace superiore a  1  mSv  per  anno  solare  il
personale navigante che effettui voli a quote non inferiori  a  8.000
metri. 
 
Modalita' di valutazione e di registrazione della dose efficace 
Nel caso in cui vengano effettuati voli a quote  inferiori  a  15.000
metri, la valutazione della dose ricevuta dal personale navigante  e'
effettuata mediante appositi codici di calcolo, accettati  a  livello
internazionale e validati da misure su aeromobili in volo  su  almeno
due rotte di lungo raggio a latitudini diverse. 
Nel caso in cui vengano, di regola, effettuati voli a quote uguali  o
superiori a 15.000 metri, la valutazione della dose efficace ricevuta
dal  personale  navigante  e'  eseguita  oltre  che  avvalendosi  dei
suindicati codici di calcolo, mediante dispositivi di  misura  attivi
in grado di rivelare variazioni significative  di  breve  durata  dei
livelli di radiazioni ionizzanti dovuti ad attivita' solare. 
 

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