Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
G.U.12 agosto 2020, n. 201 – S.O. n. 29
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l’articolo 20;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, e, in particolare gli articoli 31 e 32;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico dell’energia nucleare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, recante regolamento per il riconoscimento dell’idoneità all’esercizio tecnico degli impianti nucleari;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
Visto il decreto legislativo del 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
Visto il decreto legislativo del 19 ottobre 2011, n. 185, recante attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
Visto il decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 137, recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Vista la direttiva 2013/59/Euratom, del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 12 marzo 2020;
Vista la legge 24 aprile 2020, n. 27, che, all’articolo 1, comma 3, ha prorogato i termini per l’esercizio della delega dal 2 maggio al 2 agosto;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e dei Ministri della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Art. 1
Finalità e principi del sistema di radioprotezione (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 1 e 5)
1. Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:
a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.
2. Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.
3. Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.
4. In attuazione dei principi di cui al comma 3:
a) gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui o per la collettività sia prevalente rispetto al detrimento sanitario che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e le determinazioni per le situazioni di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare più benefici che svantaggi;
b) la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico è ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la probabilità dell’esposizione e il numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L’ottimizzazione della protezione di individui soggetti a esposizione medica è riferita all’entità delle singole dosi, compatibilmente con il fine medico dell’esposizione. Questo principio si applica non solo in termini di dose efficace ma, ove appropriato, anche in termini di dose equivalente, come misura precauzionale destinata a mantenere le incertezze relative al detrimento sanitario al di sotto della soglia per le reazioni tissutali;
c) nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui è esposto un individuo non può superare i limiti fissati per l’esposizione professionale o del pubblico. Le esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi.
Art. 2
Ambito di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 2; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, commi 1 e 2).
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l’ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine.
2. In particolare le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche;
b) alla costruzione, all’esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari civili;
c) alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
d) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all’uso, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all’importazione nell’Unione europea e all’esportazione dall’Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi;
e) alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
f) alle attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:
1) al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione del personale navigante;
2) alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;
g) all’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato;
h) alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori;
i) alle esposizioni mediche;
l) alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico.
3. Le condizioni per l’applicazione delle disposizioni del presente decreto sono definite negli allegati I e II.
4. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 3
Esclusione dall’ambito di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, comma 1-bis).
1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:
a) l’esposizione al livello di radiazione naturale, risultante dai radionuclidi presenti nell’organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo;
b) le esposizioni alla radiazione cosmica durante attività di volo o missioni nello spazio a cui sono esposti gli individui della popolazione o lavoratori non facenti parte dell’equipaggio;
c) l’esposizione, al livello del suolo, ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.
2. Ulteriori limiti al campo di applicazione del presente decreto sono stabiliti nei successivi Titoli con specifico riferimento a disposizioni in essi contenute.
Art. 4
Giustificazione delle pratiche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 19; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 2, commi 1 e 2).
1. Nuovi tipi o nuove classi di pratiche che comportano un’esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, prima di essere adottati.
2. I tipi o le classi di pratiche esistenti sono sottoposti a riesame per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove e importanti prove sulla loro efficacia o sulle loro potenziali conseguenze, ovvero nuove e importanti informazioni su altre tecniche e tecnologie; a tal fine il soggetto che svolge la pratica ne dà comunicazione all’autorità titolare del relativo procedimento.
3. I tipi o le classi di pratiche che comportano esposizioni professionali e del pubblico devono essere giustificati tenendo conto di entrambe le categorie di esposizione.
4. Le pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere giustificate:
a) come tipo o classe di pratiche, tenendo conto delle esposizioni mediche e, ove pertinente, delle associate esposizioni professionali e del pubblico;
b) a livello di ciascuna esposizione medica individuale, secondo quanto stabilito nel Titolo XIII.
Art. 5
Strumenti per l’ottimizzazione: vincoli di dose (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 6)
1. Ai fini dell’ottimizzazione della protezione sono stabiliti, con modalità specificate nei corrispondenti Titoli, i vincoli di dose.
2. Per l’esposizione professionale, il vincolo di dose è stabilito dall’esercente o dal datore di lavoro come strumento operativo per l’ottimizzazione, sotto la supervisione dell’autorità competente che emana l’atto autorizzatorio o che ha ricevuto la notifica. Nel caso di lavoratori esterni, il vincolo di dose è stabilito congiuntamente dal datore di lavoro del lavoratore esterno e dall’esercente.
3. Per l’esposizione del pubblico, è fissato il vincolo di dose individuale cui sono esposti gli individui della popolazione in seguito all’impiego pianificato di una specifica sorgente di radiazioni ionizzanti. Il vincolo di dose è proposto dall’esercente o dal datore di lavoro, su indicazione dell’esperto di radioprotezione, come strumento operativo per l’ottimizzazione in seguito all’impiego pianificato di una specifica sorgente di radiazioni ionizzanti sotto la supervisione dell’autorità competente che emana l’atto autorizzatorio o che riceve la notifica. L’autorità competente provvede affinché i vincoli di dose, considerando la somma delle dosi a cui è esposto il medesimo individuo da tutte le pratiche autorizzate, garantiscono il rispetto del limite di dose. Il vincolo di dose per gli individui della popolazione è il risultato dell’applicazione del principio di ottimizzazione e tiene conto di fattori economici e sociali, dello stato dell’arte in merito alle conoscenze tecniche, della tipologia di pratica e del sito proposto per l’installazione.
4. Per l’esposizione medica, i vincoli di dose si applicano solo per quanto riguarda la protezione di assistenti e accompagnatori nonché dei volontari che partecipano alla ricerca medica e biomedica.
5. I vincoli di dose sono stabiliti in termini di dosi individuali efficaci o di dosi equivalenti nell’arco di un determinato periodo di tempo appropriato.
Art. 6
Strumenti per l’ottimizzazione: livelli di riferimento (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 7)
1. Ai fini della ottimizzazione della protezione per le situazioni di esposizione di emergenza e per le situazioni di esposizione esistenti sono utilizzati i livelli di riferimento. L’ottimizzazione della protezione riguarda in via prioritaria le esposizioni al di sopra del livello di riferimento e continua a essere messa in atto al di sotto di detto livello.
Titolo II
DEFINIZIONI
Art. 7
Definizioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 4; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 3, 4, 7 e 7-bis; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 2; decreto legislativo del 26 maggio 2000, n. 187, articolo 2)
1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
1) «acceleratore»: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV);
2) «addetto all’emergenza»: qualsiasi persona investita di uno specifico ruolo nell’ambito di un’emergenza che potrebbe essere esposta a radiazioni nel corso di un intervento di emergenza;
3) «apprendista»: persona che riceve presso un esercente, un’istruzione e una formazione anche per conseguire una qualifica, un diploma o un altro titolo di studio ovvero allo scopo di esercitare un mestiere specifico;
4) «aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche»: le operazioni connesse all’esecuzione materiale di un’esposizione medica e di ogni aspetto correlato, compresi la manovra e l’impiego di apparecchiature medico-radiologiche, la misurazione di parametri tecnici e fisici anche relativi alle dosi di radiazione, gli aspetti operativi della calibrazione e della manutenzione delle attrezzature, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci, nonché l’elaborazione di immagini;
5) «assistenti e accompagnatori»: coloro che consapevolmente e volontariamente si espongono, al di fuori della loro occupazione, a radiazioni ionizzanti per assistere e confortare persone che sono, sono state o sono in procinto di essere sottoposte a esposizioni mediche;
6) «attivazione»: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o con fotoni ad alta energia del materiale in cui è contenuto;
7) «attività» (A): è il quoziente di dN fratto dt, dove dN è il numero atteso di transizioni nucleari spontanee, da tale stato di energia nell’intervallo di tempo dt:
A = |
dN |
dt |
L’unità di attività è il becquerel (Bq);
8) «attività radiodiagnostiche complementari»: attività di ausilio diretto al medico specialista o all’odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all’espletamento della procedura specialistica;
9) «audit clinico»: l’esame sistematico o il riesame delle procedure medico radiologiche finalizzato al miglioramento della qualità e del risultato delle cure somministrate al paziente, mediante un processo strutturato di verifica, per cui le pratiche radiologiche, le procedure e i risultati sono valutati rispetto a standard accreditati di buona pratica medico radiologica, modificando tali procedure, ove appropriato, e applicando nuovi standard se necessario;
10) «autorità competente»: il sistema di autorità individuato ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto;
11) «autorizzazione»: il provvedimento, avente forma scritta e adottato dalla competente autorità, che consente di svolgere pratiche comportanti l’impiego di radiazioni ionizzanti, di svolgere attività connesse alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, di svolgere attività di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio, disattivazione o chiusura di impianti per detti impieghi o gestioni, ovvero per le medesime attività relative a impianti nucleari, e conferisce al titolare le relative responsabilità;
12) «base di progetto»: l’insieme delle condizioni e degli eventi presi esplicitamente in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare, compreso l’ammodernamento, secondo criteri stabiliti, di modo che l’impianto, in condizioni di corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza, sia in grado di resistere a tali condizioni ed eventi senza superare i limiti autorizzati;
13) «becquerel» (Bq): unità di misura dell’attività (A); un becquerel equivale a una transizione nucleare per secondo: 1 Bq = 1 s-¹;
14) «combustibile esaurito»: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o può essere destinato allo smaltimento se considerato rifiuto radioattivo;
15) «combustibile nucleare»: le materie fissili impiegate o destinate a essere impiegate in un impianto nucleare; sono inclusi l’uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l’uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico e ogni altra materia fissile che sarà qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
16) «complesso nucleare sottocritico»: ogni apparato progettato o usato per produrre una reazione nucleare a catena, incapace di autosostenersi in assenza di sorgenti di neutroni, in condizioni normali o accidentali;
17) «consegna»: si intende un imballaggio o un insieme di imballaggi insieme al contenuto radioattivo, o un carico di materiale radioattivo, che uno speditore presenta per il trasporto;
18) «consegna esente»: si intende un imballaggio o un insieme di imballaggi, o un carico di materiale radioattivo, per i quali la quantità totale di radioattività e la concentrazione media del/dei radionuclide/i sono inferiori ai valori stabiliti ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del presente decreto;
19) «contaminazione»: la presenza involontaria o non intenzionale di sostanze radioattive su superfici o all’interno di solidi, liquidi o gas o sul corpo umano. Nel caso particolare del corpo umano, essa include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta;
20) «contenitore della sorgente»: insieme di componenti destinati a garantire il contenimento di una sorgente radioattiva, che non è parte integrante della sorgente stessa, ma è destinato a schermarla durante il trasporto, la manipolazione, la movimentazione o il deposito;
21) «controllo della qualità»: l’insieme di operazioni (pianificazione, coordinamento, attuazione) intese a mantenere o a migliorare la qualità. Vi rientrano il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle apparecchiature che possono essere definite, misurate e controllate;
22) «cultura della sicurezza nucleare»: l’insieme delle caratteristiche e delle attitudini proprie di organizzazioni e di singoli individui in base alle quali viene attribuito il più elevato grado di priorità alle tematiche di sicurezza nucleare e di radioprotezione, correlata alla rilevanza delle stesse;
23) «deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari»: qualsiasi locale che, senza far parte degli impianti di cui ai numeri precedenti, è destinato al deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari al solo scopo dell’immagazzinamento in quantità totali superiori a 350 grammi di uranio 235, oppure 200 grammi di plutonio o uranio 233 o quantità totale equivalente;
24) «destinatario»: la persona fisica o giuridica alla quale sono spediti i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito o trasferiti materiali, sostanze e materie radioattive;
25) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che è in possesso o ha la disponibilità materiale di sostanze, materie, materiali o sorgenti radioattivi, o di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito, ed è responsabile per tali materiali;
26) «detrimento sanitario»: la riduzione della durata e della qualità della vita che si verifica in una popolazione in seguito a esposizione, incluse le riduzioni derivanti da radiazioni sui tessuti, cancro e gravi disfunzioni genetiche;
27) «detrimento sanitario individuale»: gli effetti dannosi clinicamente osservabili che si manifestano nelle persone o nei loro discendenti la cui comparsa è immediata o tardiva e, in quest’ultimo caso, probabile ma non certa;
28) «difesa in profondità»: l’insieme dei dispositivi e delle procedure atti a prevenire l’aggravarsi di inconvenienti e funzionamenti anomali e a mantenere l’efficienza delle barriere fisiche interposte tra una sorgente di radiazione o del materiale radioattivo e la popolazione nel suo insieme e l’ambiente, durante il normale esercizio e, per alcune barriere, in condizioni incidentali;
29) «disattivazione»: insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare o su una installazione a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell’esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica;
30) «domanda debitamente compilata»: il documento uniforme, di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006;
31) «dose assorbita» (D): energia assorbita per unità di massa e cioé il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE è l’energia media nell’elemento volumetrico di massa dm; ai fini del presente decreto, la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in un organo. L’unità di dose assorbita è il gray;
32) «dose efficace» (E): è la somma delle dosi equivalenti pesate in tutti i tessuti e organi del corpo causate da esposizione interna ed esterna. È definita dall’espressione:
dove:
D T,R è la dose assorbita media, nel tessuto o organo T, dovuta alla radiazione R e
w R è il fattore di peso per la radiazione e
w T è il fattore di peso per il tessuto o l’organo T.
I valori relativi a w T e w R sono indicati nell’allegato XXIV.
L’unità di dose efficace è il sievert (Sv);
33) «dose efficace impegnata» (E(t)): somma delle dosi equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti HT(t) risultanti dall’introduzione di uno o più radionuclidi, ciascuna moltiplicata per il fattore di ponderazione del tessuto wT
la dose efficace impegnata E(t) è definita da:
dove t indica il numero di anni per i quali è effettuata l’integrazione; ai fini della conformità ai limiti di dose specificati nel presente decreto, t è il periodo di 50 anni successivo all’assunzione nel caso degli adulti e fino all’età di 70 anni nel caso dei neonati e dei bambini.
L’unità di dose efficace impegnata è il sievert;
34) «dose equivalente» (HT): la dose assorbita, nel tessuto o organo T, pesata in base al tipo e alla qualità della radiazione R;
È indicata dalla formula:
HT,R = wR DT,R ,
dove:
DT,R è la dose assorbita media, nel tessuto o organo T dovuta alla radiazione R e
WR è il fattore di peso per la radiazione.
Quando il campo di radiazioni è composto di tipi ed energie con valori diversi di wR, la dose equivalente totale, HT, è espressa da:
HT = ƩR WR DT,R
I valori relativi a wR sono indicati nell’allegato XXIV.
L’unità di dose equivalente è il sievert (Sv);
35) «dose equivalente impegnata»: integrale rispetto al tempo dell’intensità di dose equivalente in un tessuto o organo T che sarà ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito dell’introduzione di uno o più radionuclidi; la dose equivalente impegnata è definita da:
per una singola introduzione di attività al tempo t0 dove t0 è il tempo in cui avviene l’introduzione, HT(τ) è l’intensità di dose equivalente nell’organo o nel tessuto T al tempo t, τ è il periodo di tempo, espresso in anni, su cui avviene l’integrazione; qualora t non sia indicato, si intende un periodo di 50 anni per gli adulti e un periodo fino all’età di 70 anni per i bambini; l’unità di dose equivalente impegnata è il sievert (Sv);
36) «dosimetria dei pazienti»: la valutazione della dose assorbita dai pazienti o da altre persone sottoposte a esposizioni mediche;
37) «emergenza»: una situazione o un evento imprevisto e imprevedibile implicante una sorgente di radiazioni che richiede un’azione tempestiva intesa a mitigare gravi conseguenze avverse per la salute e la sicurezza della popolazione, la qualità della vita, il patrimonio o l’ambiente, o un rischio che potrebbe dar luogo a tali conseguenze avverse;
38) «esercente»: una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni;
39) «esperto di radioprotezione»: la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l’esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all’articolo 130. Le capacità e i requisiti professionali dell’esperto di radioprotezione sono disciplinate dall’articolo 130;
40) «esperto in interventi di risanamento radon»: persona che possiede le abilitazioni, la formazione e l’esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche ai fini dell’adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici ai sensi dell’articolo 15;
41) «esposizione»: l’atto di esporre o la condizione di essere esposti a radiazioni ionizzanti emesse da una sorgente al di fuori dell’organismo (esposizione esterna) o all’interno dell’organismo (esposizione interna);
42) «esposizione accidentale»: esposizione di singole persone, a esclusione dei lavoratori addetti all’emergenza, a seguito di qualsiasi evento a carattere fortuito o involontario;
43) «esposizione al radon»: l’esposizione al Rn-222 e, ove espressamente previsto ai suoi prodotti di decadimento;
44) «esposizione a radiazioni ionizzanti con metodiche per immagini a scopo non medico»: qualsiasi esposizione intenzionale di persone con metodiche per immagini quando l’intenzione primaria dell’esposizione non consiste nell’apportare un beneficio alla salute della persona esposta, comprese le procedure a fini assicurativi o legali senza indicazione clinica;
45) «esposizione del pubblico»: esposizione di individui, escluse le esposizioni professionali o mediche;
46) «esposizione indebita»: esposizione non dovuta, che nel caso dell’esposizione medica sia significativamente diversa dall’esposizione medica prevista per il raggiungimento di un determinato obiettivo;
47) «esposizione medica»: l’esposizione di pazienti o individui asintomatici quale parte integrante di procedure mediche diagnostiche o terapeutiche a loro stessi rivolte, e intesa a produrre un beneficio alla loro salute, oltre che l’esposizione di assistenti e accompagnatori, nonché di volontari nel contesto di attività di ricerca medica o biomedica;
48) «esposizione normale»: l’esposizione che si prevede si verifichi nelle condizioni di funzionamento normali di un’istallazione o di un’attività (tra cui la manutenzione, l’ispezione, la disattivazione), compresi gli eventi anomali di scarso rilievo che possono essere tenuti sotto controllo, vale a dire nel corso del normale funzionamento degli eventi operativi previsti;
49) «esposizione potenziale»: un’esposizione che, pur non essendo certa, può verificarsi in conseguenza di un evento o di una sequenza di eventi di natura probabilistica, tra cui guasti delle apparecchiature o errore operativo;
50) «esposizione professionale»: l’esposizione di lavoratori, inclusi apprendisti e studenti, nel corso dell’attività lavorativa;
51) «esposizione professionale di emergenza»: l’esposizione professionale verificatasi durante una situazione di emergenza di un addetto all’emergenza;
52) «estremità»: le mani, gli avambracci, i piedi e le caviglie;
53) «fabbricante di sorgenti radioattive»: persona fisica o giuridica che produce sorgenti sulla base di autorizzazioni rilasciate nel Paese di produzione;
54) «fornitore»: persona fisica o giuridica autorizzata nello Stato ove ha la propria sede o una stabile organizzazione, che fornisce una sorgente, anche nel caso di pratiche comportanti l’effettuazione di operazioni di commercio senza detenzione;
55) «funzionamento anomalo»: qualsiasi processo operativo che si scosta dal funzionamento normale atteso almeno una volta durante il ciclo di vita di un impianto nucleare ma che, in considerazione di adeguate misure progettuali, non provoca danni significativi a elementi importanti per la sicurezza o determina condizioni incidentali;
56) «garanzia della qualità»: tutte quelle azioni programmate e sistematiche necessarie ad accertare con adeguata affidabilità che un impianto, un sistema, un componente o una procedura funzionerà in maniera soddisfacente in conformità agli standard stabiliti. Il controllo della qualità è parte della garanzia della qualità;
57) «generatore di radiazioni»: un dispositivo capace di generare radiazioni ionizzanti come raggi X, neutroni, elettroni o altre particelle cariche;
58) «gestione dei rifiuti radioattivi»: tutte le attività attinenti a raccolta, intermediazione, cernita, manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;
59) «gestione del combustibile esaurito»: tutte le attività concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito;
60) «gravi condizioni»: condizioni più gravi rispetto a quelle collegate agli incidenti base di progetto; tali condizioni possono essere causate da guasti multipli, quali la completa perdita di tutti gli elementi di protezione di un sistema di sicurezza, o da un avvenimento estremamente improbabile;
61) «gray» (Gy): unità di misura della dose assorbita 1 Gy = 1 J kg-1 i fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita è espressa in rad sono i seguenti:
1 rad = 10-2 Gy
1 Gy = 100 rad;
62) «impianto di gestione dei rifiuti radioattivi»: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi;
63) «impianto di gestione del combustibile esaurito»: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione del combustibile esaurito;
64) «impianto di smaltimento»: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale è lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
65) «impianto medico-radiologico»: struttura, o reparto o sezione di essa, in cui vengono attuate procedure medico-radiologiche;
66) «impianto nucleare di potenza»: ogni impianto industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per scopo l’utilizzazione dell’energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;
67) «impianto nucleare di ricerca»: ogni impianto dotato di un reattore nucleare in cui l’energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali;
68) «impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati»: ogni impianto progettato o usato per trattare materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che contengono meno di 37 TBq) di prodotti di fissione e quelli a fini industriali che trattano materie che non presentano un’attività di prodotti di fissione superiore a 9,25 MBq per grammo di uranio 235 e una concentrazione di plutonio inferiore a 10-6 grammi per grammo di uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli impianti per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari;
69) «impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari»: ogni impianto destinato a preparare o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non contengono più di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di plutonio o uranio 233 o quantità totale equivalente;
70) «incidente»: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze sono significative dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare, e possono comportare dosi superiori ai limiti previsti dal presente decreto;
71) «incidente base di progetto»: le condizioni incidentali prese in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare secondo criteri progettuali stabiliti, al verificarsi delle quali il danno al combustibile, ove applicabile, e il rilascio di materie radioattive sono mantenuti entro i limiti autorizzati;
72) «inconveniente»: qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare;
73) «individui della popolazione»: singoli individui che possono esser soggetti a una esposizione del pubblico;
74) «individuo rappresentativo»: la persona che riceve una dose rappresentativa di quella degli individui maggiormente esposti nella popolazione, escluse le persone che hanno abitudini estreme o rare;
75) «intermediario»: persona fisica o giuridica che, organizza la raccolta e il trasporto, la spedizione o, comunque il trasferimento di materie, materiali, sostanze o sorgenti radioattivi, o di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito da un detentore a un altro, senza possesso né detenzione di detti materie, materiali, sostanze, o sorgenti radioattivi, o di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito;
76) «intervento»: attività umana intesa a prevenire o diminuire l’esposizione degli individui alle radiazioni dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo per effetto di un incidente, mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli individui stessi;
77) «introduzione»: l’attività totale di un radionuclide, proveniente dall’ambiente esterno, che penetra nell’organismo;
78) «ispezione»: il controllo da parte o a nome di un’autorità competente per verificare la conformità con i requisiti giuridici nazionali;
79) «lavoratore esposto»: qualunque lavoratore, anche autonomo, che è sottoposto a un’esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate dal presente decreto e che può ricevere dosi superiori a uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l’esposizione degli individui della popolazione.
80) «lavoratore esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell’esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone;
81) «lavorazione»: operazioni chimiche o fisiche sulle materie radioattive, compresi l’estrazione, la conversione e l’arricchimento di materie nucleari fissili o fertili e il ritrattamento di combustibile esaurito;
82) «limite di dose»: il valore della dose efficace (se del caso, dose efficace impegnata) o della dose equivalente in un periodo di tempo specificato che non deve essere superato nel singolo individuo;
83) «livelli diagnostici di riferimento»: i livelli di dose nelle pratiche radiodiagnostiche mediche o nelle pratiche di radiologia interventistica o, nel caso dei radiofarmaci, i livelli di attività, per esami tipici per gruppi di pazienti di corporatura standard o fantocci standard;
84) «livelli di allontanamento»: valori fissati dal presente decreto o, in relazione a specifiche situazioni, dall’autorità competente, espressi in termini di concentrazioni di attività in relazione ai quali o al di sotto dei quali, le sostanze radioattive o i materiali derivanti da qualsiasi situazione di esposizione alle radiazioni ionizzanti sono esentati dalle disposizioni del presente decreto;
85) «livello di esenzione»: valore fissato da un’autorità competente o dalla legislazione, espresso in termini di concentrazione di attività o attività totale, in corrispondenza o al di sotto del quale una sorgente di radiazione non è soggetta all’obbligo di notifica o autorizzazione;
86) «livello di riferimento»: in una situazione di esposizione di emergenza o in una situazione (da livello di azione) di esposizione esistente, il livello di dose efficace o di dose equivalente o la concentrazione di attività al di sopra del quale non è appropriato consentire le esposizioni, derivanti dalle suddette situazioni di esposizione sebbene non rappresenti un limite di dose;
87) «manuale di operazione»: l’insieme delle disposizioni e procedure operative relative alle varie fasi di esercizio normale e di manutenzione dell’impianto, nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti, nonché le procedure da seguire in condizioni eccezionali;
88) «materiale da costruzione»: qualsiasi prodotto da costruzione destinato a essere incorporato in modo permanente in un edificio o in parti di esso e la cui prestazione incide sulla prestazione dell’edificio in relazione all’esposizione alle radiazioni ionizzanti dei suoi occupanti;
89) «materiale radioattivo»: materiale che incorpora sostanze radioattive;
90) «materia radioattiva»: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti. Sono fatte salve le particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie grezze, i minerali quali definiti dall’articolo 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA) e cioé le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonché i combustibili nucleari;
91) «materie fissili speciali»: il plutonio 239, l’uranio 233, l’uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite dal Consiglio dell’Unione europea; il termine «materie fissili speciali» non si applica alle materie grezze;
92) «materie grezze»: l’uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l’uranio in cui il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio dell’Unione europea;
93) «matrice»: qualsiasi sostanza o materiale che può essere contaminato da materie radioattive; sono ricompresi in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti;
94) «matrice ambientale»: qualsiasi componente dell’ambiente, ivi compresi aria, acqua e suolo;
95) «medico autorizzato»: medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto;
96) «medico prescrivente»: il medico chirurgo o l’odontoiatra, che ha titolo a indirizzare persone presso un medico specialista a fini di procedure medico-radiologiche;
97) «medico-radiologico»: attinente alle procedure di radiodiagnostica e radioterapia e medicina nucleare, nonché alla radiologia interventistica o ad altro uso medico delle radiazioni ionizzanti, a scopo diagnostico, di pianificazione, di guida e di verifica;
98) «medico specialista»: il medico chirurgo o l’odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali ai sensi del presente decreto;
99) «minerale»: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio dell’Unione europea, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze;
100) «misure correttive»: la rimozione di una sorgente di radiazione, la riduzione della sua entità, in termini di attività o di quantità, o l’interruzione delle vie di esposizione ovvero la riduzione dell’impatto, al fine di evitare o ridurre le dosi alle quali altrimenti si potrebbe essere esposti in una situazione di esposizione esistente;
101) «misure protettive»: misure, diverse dalle misure correttive, adottate allo scopo di evitare o ridurre le dosi alle quali altrimenti si potrebbe essere esposti in una situazione di esposizione di emergenza o esistente;
102) «monitoraggio ambientale»: la misurazione dei ratei esterni di dose derivanti dalle sostanze radioattive nell’ambiente o delle concentrazioni di radionuclidi nei comparti ambientali;
103) «notifica»: la comunicazione, all’autorità competente, di informazioni atte a notificare l’intenzione di svolgere una pratica rientrante nel campo d’applicazione del presente decreto, qualora per la pratica medesima non siano previsti specifici provvedimenti autorizzativi;
104) «operatore nazionale»: gestore di un impianto riconosciuto per il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai fini del futuro smaltimento nel territorio nazionale;
105) «piano di emergenza»: l’insieme di misure e procedure da attuare per affrontare una situazione di esposizione di emergenza sulla base di eventi ipotizzati e dei relativi scenari;
106) «piano operativo»: documento predisposto dal titolare dell’autorizzazione per la disattivazione dell’impianto nucleare, atto a descrivere le finalità e le modalità di svolgimento di specifiche operazioni connesse alla disattivazione, riguardanti in particolare lo smantellamento di parti di impianto e la gestione dei materiali, e a dimostrare la rispondenza delle stesse agli obiettivi e ai criteri di sicurezza nucleare e di radioprotezione stabiliti nell’autorizzazione;
107) «pratica»: un’attività umana che può aumentare l’esposizione di singole persone alle radiazioni provenienti da una sorgente di radiazioni ed è gestita come una situazione di esposizione pianificata;
108) «procedura medico-radiologica»: qualsiasi procedura che comporti un’esposizione medica;
109) «prodotto di consumo»: un dispositivo o un articolo fabbricato in cui uno o più radionuclidi sono stati integrati intenzionalmente o prodotti per attivazione, o che genera radiazioni ionizzanti e che può essere venduto o messo a disposizione al pubblico senza, una sorveglianza o un controllo amministrativo specifici dopo la vendita;
110) «prescrizione tecnica»: l’insieme dei limiti e condizioni concernenti i dati e i parametri relativi alle caratteristiche e al funzionamento di un impianto nucleare o di una installazione nel suo complesso e nei singoli componenti, che hanno importanza per la sicurezza nucleare e per la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente;
111) «radiazione ionizzante»: particelle o onde elettromagnetiche pari a una lunghezza d’onda non superiore a 100 nanometri o con frequenza non inferiore a 3·1015 Hz, in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente interagendo con la materia;
112) «radiodiagnostico»: attinente alla medicina nucleare diagnostica in vivo, alla radiologia diagnostica medica con radiazioni ionizzanti e alla radiologia odontoiatrica;
113) «radiologia interventistica»: impiego di tecniche per immagini a raggi X per agevolare l’introduzione e la guida di dispositivi nell’organismo a fini diagnostici o terapeutici;
114) «radioterapeutico»: attinente alla radioterapia, compresa la medicina nucleare a scopi terapeutici;
115) «radon»: l’isotopo 222 del radon (Rn-222) e ove espressamente previsto i suoi prodotti di decadimento;
116) «reattore nucleare»: ogni apparato destinato a usi pacifici progettato o usato per produrre una reazione nucleare a catena, capace di autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche;
117) «registrazione»: provvedimento rilasciato dall’autorità competente per il conferimento della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto;
118) «registro di esercizio»: documento sul quale si annotano i particolari delle operazioni effettuate sull’impianto, i dati rilevati nel corso di tali operazioni, nonché ogni altro avvenimento di interesse per l’esercizio dell’impianto stesso;
119) «regolamento di esercizio»: documento che specifica l’organizzazione e le funzioni in condizioni normali ed eccezionali del personale addetto alla direzione, alla conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare, nonché alle sorveglianze fisica e medica della protezione, in tutte le fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento, e disattivazione;
120) «residuo»: materia di scarto, in forma solida o liquida, di produzioni industriali che impiegano materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, dalla quale deriva un’esposizione dei lavoratori o del pubblico non trascurabile dal punto di vista della radioprotezione;
121) «responsabile di impianto radiologico»: il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare, individuato dall’esercente. Il responsabile di impianto radiologico può essere lo stesso esercente qualora questo sia abilitato quale medico chirurgo o odontoiatra a svolgere direttamente l’indagine clinica. Può assumere il ruolo di responsabile di impianto radiologico anche il medico odontoiatra che non sia esercente, limitatamente ad attrezzature di radiodiagnostica endorale con tensione non superiore a 70 kV, nell’ambito della propria attività complementare;
122) «responsabilità clinica»: la responsabilità attribuita a un medico specialista per la supervisione e gestione delle esposizioni mediche individuali, in particolare nelle seguenti fasi: giustificazione; ottimizzazione; valutazione clinica del risultato; cooperazione con gli altri professionisti sanitari che concorrono, per quanto di competenza, alla procedura radiologica; trasmissione, se richiesto, delle informazioni e registrazioni radiologiche ad altri medici specialisti e al medico prescrivente; informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, ove appropriato, sui rischi delle radiazioni ionizzanti. Restano ferme le disposizioni, della legge 8 marzo 2017, n. 24, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità penale e civile per tutti gli esercenti le professioni sanitarie che partecipano, per quanto di competenza, alle procedure radiologiche, nonché le disposizioni della medesima legge in materia di responsabilità civile delle strutture sanitarie;
123) «riciclo»: materiali per i quali è autorizzato l’allontanamento nel rispetto dei criteri, modalità e livelli di non rilevanza radiologica, che sono utilizzati in cicli di lavorazione per ottenere nuovi prodotti;
124) «rifiuti radioattivi»: qualsiasi materiale radioattivo in forma gassosa, liquida o solida, ancorché contenuto in apparecchiature o dispositivi in genere, ivi comprese le sorgenti dismesse, per il quale nessun riciclo o utilizzo ulteriore è previsto o preso in considerazione dall’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dall’ISIN e che sia regolamentata come rifiuto radioattivo dall’ISIN, ivi inclusi i Paesi di origine e di destinazione in applicazione della sorveglianza e il controllo delle spedizioni transfrontaliere, o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali Paesi, secondo le relative disposizioni legislative e regolamentari;
125) «ritrattamento»: un processo o un’operazione intesi a estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso;
126) «riutilizzo»: reimpiego senza lavorazioni di materiali autorizzati all’allontanamento nel rispetto dei criteri, delle modalità e dei livelli di non rilevanza radiologica, non classificati rifiuti;
127) «screening sanitario»: procedura che impiega apparecchiature medico-radiologiche per la diagnosi precoce in gruppi di popolazione a rischio;
128) «servizio di dosimetria»: struttura o persona, riconosciuta idonea dalla autorità competente, preposta alla taratura, alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattività nel corpo umano o nei campioni biologici o in altre matrici descritte nel presente decreto;
129) «servizio integrato»: strumento tecnico-operativo in grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata;
130) «sicurezza nucleare»: l’insieme delle condizioni di esercizio, delle misure di prevenzione di incidenti e di attenuazione delle loro conseguenze, che assicurano la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari;
131) «sievert» (Sv): denominazione specifica dell’unità di misura della dose equivalente o dose efficace. Un sievert equivale a un joule per chilogrammo: 1 Sv = 1 J kg-1;
132) «sistema di gestione delle emergenze»: il quadro giuridico o amministrativo che definisce le responsabilità per la preparazione e la pianificazione della risposta alle emergenze e fissa le disposizioni per l’adozione di decisioni in una situazione di esposizione di emergenza;
133) «situazione di esposizione di emergenza»: una situazione di esposizione dovuta a un’emergenza;
134) «situazione di esposizione esistente»: una situazione di esposizione che è già presente quando deve essere adottata una decisione sul controllo della stessa e per la quale non è necessaria o non è più necessaria l’adozione di misure urgenti;
135) «situazione di esposizione pianificata»: una situazione di esposizione che si verifica per l’uso pianificato di una sorgente di radiazioni o risulta da un’attività umana che modifica le vie d’esposizione in modo da causare un’esposizione o un’esposizione potenziale della popolazione o dell’ambiente. Le situazioni di esposizione pianificata possono includere le esposizioni normali e quelle potenziali;
136) «smaltimento»: il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito per il quale non è previsto il ritrattamento, in un impianto autorizzato per il loro confinamento definitivo e permanente, senza l’intenzione di rimuoverli successivamente;
137) «smaltimento nell’ambiente»: immissione pianificata nell’ambiente in condizioni controllate di rifiuti con livelli di radioattività che soddisfano i criteri di allontanamento, entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto;
138) «sorgente di radiazioni ionizzanti»: qualsiasi fonte che può provocare un’esposizione, attraverso l’emissione di radiazioni ionizzanti o la presenza di materiali radioattivi;
139) «sorgente naturale di radiazioni»: una sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale terrestre o cosmica;
140) «sorgente dismessa»: sorgente sigillata non più utilizzata, né destinata a essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l’autorizzazione ma che continua a richiedere una gestione sicura;
141) «sorgente orfana»: sorgente radioattiva la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, al livello di esenzione stabilito all’allegato I del presente decreto, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o comunque trasferita a un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto;
142) «sorgente radioattiva»: una sorgente di radiazioni che incorpora sostanze radioattive con lo scopo di utilizzare la sua radioattività;
143) «sorgente sigillata»: una sorgente radioattiva in cui il materiale radioattivo è sigillato in permanenza in una capsula o incorporato in un corpo solido con l’obiettivo di prevenire, in normali condizioni di uso, qualsiasi dispersione di sostanze radioattive, secondo quanto stabilito dalle norme di buona tecnica applicabili;
144) «sorgente sigillata ad alta attività»: una sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attività al momento della fabbricazione o, se questa non è nota, al momento della prima immissione sul mercato è uguale o superiore allo specifico valore stabilito dal presente decreto;
145) «sorveglianza fisica»: l’insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall’esperto di radioprotezione al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e degli individui della popolazione;
146) «sorveglianza sanitaria»: l’insieme degli atti medici adottati dal medico autorizzato, finalizzati a garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;
147) «sostanza radioattiva»: ogni sostanza contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l’attività o la concentrazione;
148) «specialista in fisica medica»: laureato in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria e, conseguentemente, delle cognizioni, formazione ed esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche;
149) «specifica tecnica di prova»: documento che descrive le procedure e le modalità che debbono essere applicate per l’esecuzione della prova e i risultati previsti. Ogni specifica tecnica di prova, oltre una breve descrizione della parte di impianto e del macchinario impiegato nella prova, deve indicare:
a) lo scopo della prova;
b) la procedura della prova;
c) l’elenco dei dati da raccogliere durante la prova;
d) gli eventuali valori minimi e massimi previsti delle variabili considerate durante la prova;
150) «stoccaggio»: il deposito provvisorio in condizioni di sicurezza di materiale radioattivo, incluso il combustibile esaurito, di una sorgente radioattiva o di rifiuti radioattivi, in un impianto debitamente autorizzato con l’intenzione di rimuoverli successivamente;
151) «titolare dell’autorizzazione»: la persona fisica o giuridica alla quale è rilasciata l’autorizzazione che ha la rappresentanza legale e la responsabilità generale di un impianto nucleare o di un’attività o di un impianto connessi allo svolgimento di una pratica o alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi;
152) «toron»: l’isotopo 220 del radon (Rn-220), ove non diversamente specificato; l’isotopo 220 del radon (Rn-220) e ove espressamente previsto i suoi prodotti di decadimento;
153) «trasferimento di una sorgente»: trasferimento, anche temporaneo, per manutenzione, comodato od altro, della detenzione di una sorgente da un detentore a un altro;
154) «trasporto»: insieme delle operazioni associate alla movimentazione delle materie radioattive. Queste operazioni comprendono la preparazione, il carico, la spedizione compreso l’immagazzinamento durante il transito, lo scarico e la ricezione alla destinazione finale delle materie radioattive e degli imballaggi che le contengono;
155) «uranio arricchito in uranio 235 o 233»: l’uranio contenente sia l’uranio 235, sia l’uranio 233, sia questi due isotopi, in quantità tali che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l’isotopo 238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l’isotopo 238 nell’uranio naturale;
156) «valori e rapporti standard»: i valori e rapporti raccomandati nelle pubblicazioni dell’International commission on radiological protection (ICRP) o quelli individuati dal decreto di cui all’articolo 146, comma 8, lettera e), per la stima delle dosi derivanti da esposizione esterna, e nel capo 1 della pubblicazione n. 119 dell’ICRP per la stima delle dosi derivanti da esposizione interna;
157) «coefficienti di dose e relazioni»: i valori e le relazioni, stabiliti nel presente decreto, per la stima delle dosi a un individuo derivanti da esposizione esterna e da esposizione interna;
158) «veicolo spaziale»: un veicolo, con equipaggio, progettato per operare a un’altitudine superiore a 100 km sul livello del mare;
159) «vincolo di dose»: vincolo fissato come margine superiore potenziale di una dose individuale, usato per definire la gamma di opzioni considerate nel processo di ottimizzazione per una data sorgente di radiazioni in una situazione di esposizione pianificata;
160) «zona classificata»: luogo di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone sorvegliate;
161) «zona controllata»: zona sottoposta a regolamentazione speciale ai fini della radioprotezione o della prevenzione della diffusione della contaminazione radioattiva e il cui accesso è controllato;
162) «zona sorvegliata»: zona sottoposta a regolamentazione e sorveglianza ai fini della protezione contro le radiazioni ionizzanti.
Titolo III
AUTORITÀ COMPETENTI E FUNZIONI DI VIGILANZA
Art. 8
Autorità competente (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 76)
1. Le autorità competenti ai sensi del presente decreto sono il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’interno, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la Protezione civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ciascuno secondo le competenze individuate dalle norme del presente decreto.
2. Le autorità di cui al comma 1 organizzano i propri uffici garantendo la separazione funzionale delle strutture cui sono attribuite competenze nelle materie oggetto del presente decreto da qualunque soggetto abbia interesse in attività di promozione o utilizzazione delle pratiche disciplinate dalle norme che seguono e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse del personale addetto, anche esterno.
3. L’ISIN di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è autorità di regolamentazione competente ai sensi del presente decreto nell’ambito delle funzioni e delle competenze attribuite.
4. I punti di contatto per le comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri sono elencati nell’allegato XVII, che è aggiornato con i provvedimenti di riorganizzazione delle autorità di cui al comma 1.
Art. 9
Funzioni ispettive (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 104; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10).
1. Le autorità competenti, ciascuna nell’ambito delle proprie funzioni, predispongono programmi annuali di ispezione che tengono conto dell’entità e della natura dei potenziali pericoli associati alle pratiche di competenza.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le funzioni ispettive per l’osservanza del presente decreto nonché, per quanto attiene alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e della legge 28 aprile 2015, n. 58, sono attribuite all’ISIN, che le esercita a mezzo dei propri ispettori nominati con provvedimento del direttore dell’ISIN.
3. Restano ferme:
a) le competenze delle singole amministrazioni previste dalle disposizioni in vigore, nonché quelle attribuite agli organi del Servizio sanitario nazionale (SSN), agli organismi dell’Amministrazione della Difesa e quelle stabilite nei Titoli V, XI, XII;
b) le funzioni ispettive per l’osservanza delle disposizioni del Titolo XIII, che sono attribuite in via esclusiva agli organi del SSN;
c) le funzioni ispettive inerenti alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti di cui al Titolo IV attribuite alle autorità individuate nell’articolo 18, comma 2.
4. Gli ispettori dell’ISIN hanno diritto all’accesso ovunque sono svolte attività soggette alla loro vigilanza e possono procedere a tutti gli accertamenti che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione dei lavoratori, del pubblico e dell’ambiente. A tal fine, in particolare, possono:
a) richiedere dati e informazioni al personale addetto;
b) richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta la documentazione, anche se di carattere riservato e segreto, limitatamente alla sicurezza nucleare e alla radioprotezione e nel rispetto della legislazione vigente sulla tutela del segreto di stato;
c) richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine e apparecchiature;
d) procedere agli accertamenti che si rendono necessari a loro giudizio ai fini di garantire l’osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni particolari formulate ai sensi del presente decreto, nonché delle norme di cui al comma 1.
5. L’esercente delle attività di cui al comma 4, o chi lo rappresenta sul posto, è tenuto a fornire tutte le informazioni, i dati e i documenti richiesti dagli ispettori dell’ISIN necessari per l’espletamento delle loro funzioni, e a consentire l’accesso all’intero impianto o struttura. Il segreto industriale non può essere opposto agli ispettori ISIN, che sono, a loro volta, tenuti all’obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
6. Copia del verbale di ispezione è rilasciata all’esercente o a chi lo rappresenta sul posto, che ha diritto di fare inserire proprie dichiarazioni. L’ispettore fa menzione nello stesso verbale delle ragioni dell’eventuale assenza della sottoscrizione da parte dell’esercente o del suo rappresentante.
7. Nell’esercizio delle loro funzioni gli ispettori dell’ISIN sono ufficiali di polizia giudiziaria.
8. L’ISIN informa gli organi di vigilanza competenti per territorio, nonché l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio degli interventi effettuati.
9. L’ISIN, al fine di far rispettare le disposizioni del presente decreto e promuovere le necessarie misure di sorveglianza e interventi correttivi, predispone un piano annuale di ispezioni che tiene conto dell’ordine di grandezza e della natura dei potenziali pericoli associati alle pratiche.
10. Una sintesi dei programmi d’ispezione attuativi del piano annuale di cui al comma 9 e dei risultati principali degli interventi effettuati sono pubblicati sul sito web dell’ISIN.
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 10
Piano nazionale d’azione per il radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103 e allegato XVIII)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità (ISS), è adottato il Piano nazionale d’azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon.
2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto e individua conformemente a quanto previsto all’allegato III:
a) le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua;
b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l’attacco a terra, inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti alle indicazioni del Piano.
4. Il Piano di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è aggiornato con cadenza almeno decennale.
Art. 11
Individuazione delle aree prioritarie (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103, commi 1 e 2 e Allegato XVIII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-sexies).
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Piano di cui all’articolo 10, sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici ivi contenuti:
a) individuano le aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici;
b) definiscono le priorità d’intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e ne prevedono le modalità attuative e i tempi di realizzazione.
2. L’elenco delle aree di cui al comma 1, lettera a), è pubblicato da ciascuna regione e provincia autonoma sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini o una modifica dei criteri lo renda necessario.
3. Fino al termine di cui al comma 1, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di metodologie documentate, effettuano le misurazioni di radon, acquisiscono i relativi dati e individuano le aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m-3 è pari o superiore al 15 per cento, procedendo alla pubblicazione dell’elenco con le modalità di cui al comma 2. La percentuale degli edifici è determinata con indagini o misure di radon effettuate o riferite o normalizzate al piano terra.
Art. 12
Livelli di riferimento radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 7, articolo 54, comma 1, 74, comma 1; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, allegato I-bis, punto 4 lettera a)).
1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono di seguito indicati:
a) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;
b) 200 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
c) 300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per i luoghi di lavoro;
d) il livello di riferimento di cui all’articolo 17, comma 4, è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità possono essere individuati livelli di riferimento inferiori a quelli di cui al comma 1, anche differenziati in relazione ai diversi usi degli edifici, sulla base delle determinazioni del Piano di cui all’articolo 10 e dell’evoluzione degli orientamenti europei e internazionali.
Art. 13
Registrazione dati radon (direttiva 59/2013/EURATOM, allegato XVIII, punti nn.1, 2 e 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 104).
1. Nell’ambito della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’articolo 152, è istituita una sezione nella quale sono inseriti oltre ai dati e alle informazioni sulla radioattività ambientale, anche i dati sulla concentrazione di radon, relativi alle abitazioni e ai luoghi di lavoro nonché informazioni sulle misure di risanamento adottate. L’ accesso ai dati, per le rispettive finalità istituzionali, è assicurato dall’ISIN alle Amministrazioni e agli enti dello Stato che ne facciano richiesta nonché all’ISS, presso il quale opera l’Archivio nazionale radon (ANR), per i programmi di valutazione, prevenzione e riduzione del rischio di insorgenza delle patologie conseguenti all’esposizione al radon.
2. Le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente (ARPA/APPA), le Aziende sanitarie locali (ASL) e i servizi di dosimetria riconosciuti trasmettono i dati e le informazioni in loro possesso sulla concentrazione media annua di attività di radon in aria nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro all’apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza di cui al comma 1.
3. I contenuti e il formato dei dati e delle informazioni di cui al comma 2 nonché l’interconnessione tra le due banche dati di cui al comma 1, necessaria per garantire il reciproco scambio di dati e informazioni sulla concentrazione di radon e le altre informazioni necessarie per la valutazione di efficacia, sono definiti in accordo tra ISIN e ISS con specifico protocollo tecnico.
Art. 14
Informazione e campagne di sensibilizzazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 74, comma 3 e allegato XVIII).
1. I Ministeri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, l’ISIN, l’ISS e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rendono disponibili le informazioni sui livelli effettivi di esposizione al radon in ambienti chiusi, sui rischi che derivano per la salute dalle esposizioni al radon in ambienti chiusi, anche associati al consumo di tabacco, nonché quelle sull’importanza di effettuare misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon e sui mezzi tecnici disponibili per produrne la riduzione.
2. Le amministrazioni statali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono campagne di informazione riguardanti la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon e i mezzi tecnici disponibili per ridurne la concentrazione, sulla base delle indicazioni del Piano nazionale d’azione per il radon.
3. L’ISS conduce specifici programmi, studi e ricerche epidemiologiche, inclusa la valutazione dell’impatto sanitario, promossi dal Ministero della salute, sugli effetti dell’esposizione a concentrazioni di radon sulla salute umana, anche acquisendo i relativi dati dagli organi del SSN.
Art. 15
Esperti in interventi di risanamento radon (direttiva 2013/59/ EURATOM, allegato XVIII)
1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui all’Allegato II.
2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano di cui all’articolo 10 e, fino all’approvazione del Piano, sulla base di indicazioni tecniche internazionali.
Sezione II
Esposizione al radon nei luoghi di lavoro
Art. 16
Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 23 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis).
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a:
a) luoghi di lavoro sotterranei;
b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11;
c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10;
d) stabilimenti termali.
Art. 17
Obblighi dell’esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 9, 31 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10 ter e 10-quinquies).
1. Nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 16 l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti:
a) dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d);
b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’elenco di cui all’articolo 11, comma 2, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b);
c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Piano di cui all’articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c);
d) dall’inizio delle attività se questo è successivo al momento indicato nelle lettere b) e c).
2. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c) l’esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’esercente ripete le misurazioni di cui al comma 1 ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico.
3. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’esperto di cui all’articolo 15, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6 e sono verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante nuova misurazione. L’esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale.
4. Qualora, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano inferiori ai valori indicati all’articolo 12, comma 1, lettera d), l’esercente tiene sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media annua di attività di radon in aria al di sotto del predetto livello di riferimento, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L’esercente conserva i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori indicati all’articolo 12, comma 1, lettera d), l’esercente adotta i provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell’articolo 109, commi 2, 3, 4,6, lettera f), degli articoli 112, 113, 114 e 115, comma 1, dell’articolo 130, commi 2 e 3. e degli articoli 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139.
5. Le valutazioni di dose efficace o di esposizione di cui al precedente comma sono effettuate con le modalità indicate nell’allegato II o nell’allegato XXIV, ove applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti le dosi efficaci dovute ai diversi tipi di sorgenti sono registrate in modo distinto, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 112, 123 e 146. Il limite di dose efficace annua di cui all’articolo 146 si applica alla somma delle dosi efficaci dovute all’esposizione al radon e a quelle dovute ad altre sorgenti.
6. L’esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155, secondo le modalità indicate nell’allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
7. Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per le misure radon sono organismi idoneamente attrezzati quelli che soddisfano i requisiti minimi indicati nell’allegato II.
Art. 18
Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-quater).
1. I risultati delle misurazioni di cui all’articolo 17 sono trasmessi con cadenza semestrale dai servizi di dosimetria di cui all’articolo 155 all’apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’articolo 13 secondo le modalità indicate dall’ISIN.
2. In caso di superamento del livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente invia una comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 6, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio. Al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all’attuazione delle misure correttive, di cui all’articolo 17 comma 3, l’esercente invia agli stessi organi una comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate corredata dai risultati delle misurazioni di verifica. La comunicazione e la relazione tecnica di cui primo e secondo periodo sono inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni di radon effettuate ai sensi dell’articolo 17, comma 6.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza l’Archivio nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro avvalendosi delle strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati.
4. L’esercente informa il datore di lavoro dei lavoratori esterni del superamento del livello di riferimento di cui all’articolo 12, e delle misure correttive adottate. Se la concentrazione media annua di attività di radon in aria resta superiore al livello prescritto, il datore di lavoro del lavoratore esterno effettua per detti lavoratori la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue tenendo conto degli eventuali contributi dovuti all’esposizione in altri luoghi di lavoro e rispetta quanto previsto dall’articolo 17, comma 5.
Sezione III
Protezione dall’esposizione al radon nelle abitazioni
Art. 19
Radon nelle abitazioni-Interventi nelle aree prioritarie (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 74 e 103)
1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 10, comma 2, al fine di tutelare la popolazione dai rischi conseguenti all’esposizione al radon nelle abitazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono campagne e azioni, nelle aree definite prioritarie ai sensi dell’articolo 11, per incentivare i proprietari di immobili adibiti a uso abitativo, aventi locali situati al pianterreno o a un livello semi sotterraneo o sotterraneo, a effettuare la misura della concentrazione di radon nell’ambiente chiuso attraverso i servizi di cui all’articolo 155, comma 3, o intraprendono specifici programmi di misurazione.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono altresì nelle aree definite prioritarie ai sensi dell’articolo 11, a intraprendere specifici programmi di misurazione della concentrazione di radon nell’ambiente chiuso per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, provvedendo conseguentemente all’adozione di misure correttive. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano all’ISIN le misure di risanamento adottate ai fini della registrazione delle stesse nella sezione della banca dati di cui all’articolo 13.
3. Nel caso in cui le misurazioni all’interno di abitazioni esistenti presentino una concentrazione media annua di attività di radon in aria superiore al livello di riferimento per gli edifici di nuova costruzione previsto nell’articolo 12, le Regioni e le Provincie autonome promuovono e monitorano l’adozione di misure correttive in attuazione del principio di ottimizzazione anche attraverso strumenti tecnici o di altro tipo, sulla base di quanto previsto nel Piano di cui all’articolo 10 ovvero secondo quanto previsto all’articolo 15, comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano all’ISIN le misure di risanamento rilevate ai fini della registrazione delle stesse nella sezione della banca dati di cui all’articolo 13.
4. Le misurazioni di cui al comma 1, sono effettuate dai servizi di misurazione di cui all’articolo 155, i quali rilasciano al proprietario o al detentore dell’immobile una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione e le informazioni specificate, e inviano con cadenza semestrale i dati alle Regioni e Provincie autonome e alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale, di cui all’articolo 152.
Capo II
Pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale
Art. 20
Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e allegato 1-bis).
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell’ambiente e che si svolgono nell’ambito dei settori industriali di cui all’allegato II, che comportano:
a) l’uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;
b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.
Art. 21
Registrazione dati (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 104)
1. Nell’ambito della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’articolo 152, è istituita una sezione nella quale sono inseriti i dati e le informazioni, comprese le misure di concentrazione di attività nei materiali, nei residui e negli effluenti presenti nei cicli produttivi dei settori industriali di cui all’allegato II. L’ISIN, a richiesta, fornisce i dati dell’apposita sezione ai ministeri e agli enti interessati e alle autorità di vigilanza competenti per territorio.
2. Gli esercenti trasmettono i risultati delle misurazioni di cui all’articolo 22, comma 8, all’ISIN.
Art. 22
Obblighi dell’esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31, 32, 34 e 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter e 10-quinques).
1. Per le pratiche di cui all’articolo 20, l’esercente, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto o dall’inizio della pratica, provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa stessa ai sensi del comma 6.
2. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 29, nel caso in cui i risultati delle misurazioni non siano superiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività di cui all’allegato II, l’esercente provvede alla ripetizione delle misure con cadenza triennale e comunque nel caso di significative variazioni del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche delle materie in ingresso. L’esercente conserva i risultati delle misurazioni per un periodo di sei anni.
3. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività di cui all’allegato II, l’esercente, entro sei mesi dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6, provvede alla valutazione delle dosi efficaci ai lavoratori e all’individuo rappresentativo derivanti dalla pratica. Nel caso in cui dalle valutazioni di dose efficace non risultino superati i livelli di esenzione di cui all’allegato II per i lavoratori e per l’individuo rappresentativo, l’esercente provvede a ripetere le misure di cui al comma 1 con cadenza triennale e comunque ogni volta che si verificano significative variazioni del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche dei materiali in ingresso. L’esercente trasmette la relazione tecnica di cui al comma 7 con i risultati delle valutazioni di dose efficace agli organi del SSN e alla sede dell’INL territorialmente competenti e conserva la relativa documentazione per un periodo di 6 anni.
4. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, quando dalle valutazioni di dose efficace di cui al comma 3 risulta superato il livello di esenzione di dose efficace per i lavoratori o per l’individuo rappresentativo, l’esercente adempie gli obblighi previsti dall’articolo 24, e gli obblighi di cui al Titolo XI nel caso di superamento della dose efficace per i lavoratori ovvero gli obblighi del Titolo XII nel caso di superamento della dose efficace per l’individuo rappresentativo.
5. Nel caso in cui l’esercente, a seguito di attuazione di misure correttive volte alla riduzione delle dosi efficaci per i lavoratori e per l’individuo rappresentativo, dimostri che la dose efficace risulta non superiore al livello di esenzione, lo stesso trasmette ai soggetti di cui all’articolo 24, comma 2, i risultati della nuova valutazione corredata dalla descrizione delle misure correttive adottate ai fini dell’eventuale esenzione della pratica dagli obblighi di cui al comma 4. L’esercente, in tal caso, conserva la relativa documentazione per un periodo di sei anni e attua le previsioni di cui al comma 2.
6. Le misurazioni sono effettuate da organismi riconosciuti ai sensi dell’articolo 155, commi 3 e 4, che rilasciano una relazione tecnica con i risultati delle stesse. Le misurazioni sono effettuate secondo guide tecniche emanate dall’ISIN ai sensi dell’articolo 236 o, in mancanza di queste, secondo norme di buona tecnica nazionali o internazionali. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con cadenza semestrale dai suddetti organismi all’apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’articolo 21 secondo le modalità indicate dall’ISIN.
7. Per gli adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5, l’esercente si avvale dell’esperto di radioprotezione che rilascia una relazione tecnica contenente i risultati delle misurazioni delle concentrazioni effettuate, le valutazioni di dose efficace per i lavoratori e per l’individuo rappresentativo, le eventuali azioni di controllo, le misure correttive volte alla riduzione delle dosi efficaci dei lavoratori e della popolazione, le indicazioni di radioprotezione, nonché le eventuali misure da adottare ai fini della sorveglianza fisica della radioprotezione.
8. I risultati delle misurazioni e le relazioni tecniche dell’esperto di radioprotezione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 23
Allontanamento di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 30).
1. I materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti radionuclidi di origine naturale, che provengono da pratiche soggette a notifica di cui all’articolo 24, escono dal campo di applicazione del presente decreto se rispettano i criteri, le modalità e i livelli di non rilevanza radiologica stabiliti per l’allontanamento nell’allegato II, se è stata rilasciata l’autorizzazione al loro allontanamento, e l’allontanamento è effettuato secondo i requisiti, le condizioni e le prescrizioni dell’autorizzazione. Le emissioni in atmosfera e i materiali autorizzati all’allontanamento ai sensi del precedente periodo che soddisfano la definizione di rifiuto, sono gestiti, smaltiti nell’ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto della disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. È vietato lo smaltimento nell’ambiente, il riciclo e il riutilizzo dei materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti radionuclidi di origine naturale per i quali non è stata rilasciata l’autorizzazione di cui al comma 1.
3. L’istanza di autorizzazione all’allontanamento è corredata dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell’allegato IV.
4. L’autorizzazione all’allontanamento è rilasciata dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
5. L’autorizzazione all’allontanamento fissa apposite prescrizioni relative alle condizioni per l’allontanamento o per il rilascio e in particolare stabilisce:
a) i livelli di allontanamento per i materiali solidi che soddisfano quanto previsto nell’allegato II;
b) le modalità di verifica dei livelli di allontanamento per i materiali solidi;
c) specifici vincoli sull’attività totale allontanata in un determinato intervallo di tempo, anche in relazione alla compresenza di più fonti di allontanamento;
d) le modalità per il controllo degli effluenti aeriformi e liquidi rilasciati nell’ambiente;
e) specifici requisiti e condizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica;
f) l’obbligo di accompagnare ogni allontanamento con apposita documentazione idonea a dimostrare che il materiale rispetta le condizioni e i requisiti stabiliti nel provvedimento autorizzativo all’allontanamento e, nel caso di scarico in corpo ricettore, la disponibilità della documentazione per gli organi di controllo.
6. Copia dell’autorizzazione è trasmessa all’ISIN con le modalità dallo stesso stabilite.
7. L’esercente, che svolge la pratica registra e conserva per almeno cinque anni i dati e le informazioni relativi a ogni allontanamento e trasmette con cadenza trimestrale le informazioni sui rifiuti solidi o liquidi oggetto di allontanamento, e sui soggetti ai quali sono conferiti, alle ARPA/APPA, alle ASL competenti per territorio e all’ISIN con le modalità dallo stesso stabilite.
8. La gestione dei materiali destinati allo smaltimento, al riciclo o al riutilizzo esonerati dal regime autorizzatorio di cui al comma 1, oltre a quanto stabilito dall’autorizzazione all’allontanamento, è soggetta al regime generale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
9. È vietata la diluizione intenzionale di materie radioattive naturali e di materiali contenenti sostanze radioattive naturali ai fini del loro esonero dal controllo amministrativo per lo smaltimento nell’ambiente, il conferimento a terzi a qualsiasi titolo, o l’allontanamento in quanto destinati al riciclo o alla riutilizzazione. La miscelazione di materiali radioattivi naturali con materiali non radioattivi, che avvenga nell’ambito di normali processi produttivi, non è soggetta a tale divieto.
Art. 24
Notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 25, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,articolo 10-quater).
1. Sono soggette a notifica le pratiche per le quali si verificano le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 22.
2. L’esercente della pratica di cui al comma 1 effettua la notifica, entro un mese dal rilascio della relazione dell’esperto di radioprotezione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’ISIN, nonché alle ARPA/APPA agli organi del SSN, all’INL competenti per territorio secondo le modalità stabilite nell’allegato V.
3. L’esercente che intende cessare la pratica di cui al comma 1 provvede alla notifica, almeno centottanta giorni prima della cessazione prevista, alle amministrazioni di cui al comma 2. Nell’allegato V sono riportate le condizioni e le modalità ai fini della notifica per la cessazione della pratica.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza l’Archivio Nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 18, comma 3, e rende disponibile l’accesso all’archivio ai ministeri e agli enti interessati e alle autorità di vigilanza competenti.
Art. 25
Classificazione dei residui (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis).
1. La classificazione dei residui è stabilita nell’allegato VI.
2. Le condizioni di esercizio e i requisiti tecnici minimi che gli impianti devono soddisfare per il conferimento dei residui di cui al comma 1 sono riportati in allegato VI.
3. Rientrano in tale categoria i residui contenenti radionuclidi di origine naturale in concentrazioni di attività inferiori o uguali ai livelli di allontanamento riportati nell’allegato II, sezione II, paragrafo 4, punto 1) e, per i residui destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade, i residui contenenti radionuclidi di origine naturale in concentrazioni di attività inferiori ai livelli di allontanamento riportati nell’allegato II, sezione II, paragrafo 4, punto 2), nonché i residui che soddisfano le condizioni di cui all’allegato II, sezione II, paragrafo 2, punto 5) e possono essere avviati a incenerimento. I residui esenti devono essere gestiti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 26
Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell’ambiente (direttiva 2013/59/EURATOM articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis – decreto interministeriale MATTM-MISE del 7/8/2015).
1. I residui che non soddisfano i requisiti e le condizioni di esenzione possono essere smaltiti, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, in discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in base a preventiva autorizzazione che disciplina le condizioni e le modalità di conferimento dei residui e di esercizio dell’impianto, nonché i requisiti tecnici, che l’impianto deve soddisfare al fine di garantire la tutela e la sicurezza dell’ambiente, dei lavoratori e della popolazione.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Prefetto, sulla base del parere vincolante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell’Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell’ambiente e degli organi del SSN, sentita la regione.
3. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione è rilasciata previa verifica dell’idoneità del sito proposto dal punto di vista della radioprotezione, tenendo conto delle condizioni demografiche, meteoclimatiche, idrogeologiche e ambientali.
4. Le modalità per la richiesta, la modifica e la revoca dell’autorizzazione e per la disattivazione dell’impianto di cui al comma 1 sono stabilite nell’allegato VII.
Capo III
Attività lavorative che comportano l’esposizione alla radiazione cosmica
Art. 27
Campo di applicazione (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-octies).
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle attività lavorative su aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione del personale navigante.
Art. 28
Attività di volo (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 35 e 52; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10- octies).
1. Le attività lavorative di cui all’articolo 27, che possono comportare per il personale navigante significative esposizioni alle radiazioni ionizzanti sono individuate nell’allegato II.
2. Nelle attività individuate ai sensi del comma 1, il datore di lavoro provvede a:
a) effettuare la valutazione della dose efficace al personale navigante secondo le modalità indicate nell’allegato II;
b) programmare opportunamente, quando possibile, i turni di lavoro, e ridurre l’esposizione dei lavoratori maggiormente esposti;
c) fornire al personale pilota istruzioni, in conformità a quanto stabilito a livello internazionale, sulle modalità di comportamento in caso di aumentata attività solare, al fine di ridurre, per quanto ragionevolmente ottenibile, la dose ai lavoratori;
d) trasmettere al Ministero della salute, secondo le modalità da questo indicate, le comunicazioni in cui è indicato il tipo di attività lavorativa e la relazione di cui al comma 3. Il Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri e agli enti interessati.
3. Per gli adempimenti previsti al comma 2, lettera a), il datore di lavoro si avvale dell’esperto di radioprotezione, che comunica all’esercente, con relazione scritta, il risultato delle valutazioni effettuate, i livelli di esposizione dei lavoratori, le misure da adottare ai fini della sorveglianza delle esposizioni, le azioni di controllo e le eventuali azioni volte alla riduzione delle esposizioni medesime.
4. All’esposizione del personale navigante nei veicoli spaziali si applicano le disposizioni stabilite per le esposizioni soggette ad autorizzazione speciale.
5. Alle attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del Titolo XI, a eccezione di quelle di cui all’articolo 109, comma 6, lettere a) e f), all’articolo 112, all’articolo 113, all’articolo 130, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), lettera c) e commi 2, 3, 7 e 9, all’articolo 131, comma 1, lettera a), e lettere d) ed e), limitatamente alla sorveglianza fisica della popolazione, nonché all’articolo 132, comma 1, lettera a).
6. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al comma 1 è assicurata, con periodicità almeno annuale, con le modalità di cui all’articolo 134.
7. Ai fini dell’applicazione della disposizione FCL 015, di cui all’Allegato I, del Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, e delle disposizioni in materia di limitazione, sospensione o revoca dei certificati medici per l’idoneità al volo di cui al regolamento adottato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ai sensi degli articoli 690 e 734 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il datore di lavoro, fermo ogni altro obbligo di comunicazione a terzi, rende tempestivamente noti all’ENAC i casi in cui il personale navigante è giudicato non idoneo dal medico autorizzato anche in conseguenza di esposizioni accidentali o derivanti da eventi solari eccezionali.
Capo IV
Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione
Art. 29
Radiazioni gamma (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 75)
1. Il livello di riferimento applicabile all’esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all’esposizione esterna all’aperto, è fissato in 1 mSv/anno.
2. L’elenco dei materiali da costruzione individuati come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione è riportato nell’allegato II.
3. Il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato dei materiali di cui al comma 2, prima dell’immissione stessa, garantisce che:
a) sono determinate le concentrazioni di attività dei radionuclidi specificati nell’allegato II, seguendo le norme di buona tecnica o linee guida nazionali e internazionali, e che sia calcolato l’indice di concentrazione di attività come stabilito nell’allegato II;
b) su richiesta sono fornite ai Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, le informazioni e i risultati delle misurazioni di concentrazione di attività e il corrispondente indice di concentrazione di attività, nonché gli altri fattori pertinenti come definiti nell’allegato II;
c) i risultati delle misurazioni e il corrispondente indice di concentrazione di attività costituiscono parte integrante della dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
4. Restano fermi gli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 305/2011 per il fabbricante, il mandatario, il distributore e l’importatore.
5. Nel caso in cui l’indice di concentrazione di attività sia superiore al valore riportato nell’allegato II, ai fini dell’utilizzo del materiale per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione, il fabbricante effettua valutazioni di dose secondo le indicazioni di cui all’allegato II. Il risultato e le ipotesi di calcolo delle valutazioni di dose sono resi noti dal responsabile dell’immissione sul mercato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011.
6. Qualora sia superato il livello di riferimento in termini di dose di cui all’allegato II, il materiale non può essere utilizzato per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione.
7. Per le stime di dose di cui al comma 5, il fabbricante si avvale dell’esperto di radioprotezione con abilitazione di secondo o terzo grado.
Titolo V
LAVORAZIONI MINERARIE
Art. 30
Campo di applicazione (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 11)
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle lavorazioni minerarie che si effettuano nell’area oggetto del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione e che espongono i lavoratori al rischio di radiazioni ionizzanti, quando sussistono le condizioni indicate nell’allegato I. Le modalità di verifica di tali condizioni sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISIN.
2. La vigilanza per la tutela dai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti dei lavoratori addetti alle attività di cui al comma 1 è affidata, oltre che all’ISIN, all’Autorità regionale di vigilanza mineraria competente per territorio, che si avvale, nell’ambito delle sue competenze, degli organi del SSN competente per territorio.
3. Il titolo abilitativo minerario tiene luogo degli obblighi di cui ai Titoli VI, VII e IX del presente decreto ed è emanato sentito l’ISIN per gli aspetti di protezione dei lavoratori e della popolazione dal rischio di radiazioni ionizzanti.
Art. 31
Segnalazione di superamento dei limiti di dose (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 13)
1. Quando i risultati della valutazione della dose relativa ad ogni singolo lavoratore superano i limiti di dose, il direttore responsabile deve darne immediata notizia all’autorità regionale di vigilanza mineraria e all’ASL competenti per territorio, che adottano i provvedimenti di competenza.
Art. 32
Decontaminazione e sorveglianza sanitaria eccezionale (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 14)
1. Fermo restando quanto disposto all’articolo 141, commi 1 e 2, nel caso in cui il medico autorizzato decida l’allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro, il direttore responsabile deve darne notizia all’autorità regionale di vigilanza mineraria competente per territorio e all’ASL competente per territorio.
Art. 33
Limiti di dose (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 15)
1. Quando si riscontrano valori di grandezze derivate superiori ai limiti pertinenti fissati con i provvedimenti di cui all’articolo 146, il direttore responsabile adotta le misure necessarie per riportare tali valori entro i predetti limiti. In caso di impossibilità, il direttore ne dà immediato avviso all’autorità regionale di vigilanza mineraria competente per territorio e all’ASL competente per territorio che adottano i provvedimenti di competenza.
Art. 34
Acque di miniera (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 16)
1. È vietato impiegare acqua di miniera con concentrazioni superiori ai valori fissati con il decreto di cui all’articolo 146, per la perforazione a umido, per la irrorazione del minerale e per qualsiasi altra operazione che può favorire la diffusione delle materie radioattive contenute nelle acque stesse.
2. Le acque di miniera di cui al comma 1 devono essere convogliate all’esterno per la via più breve ed in condotta chiusa e scaricate nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XII del presente decreto.
Art. 35
Obblighi particolari del direttore responsabile (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 17)
1. Oltre all’obbligo di cui all’articolo 34, comma 1, il direttore responsabile adotta le misure di riduzione, per quanto possibile, del rischio di esposizioni interne. In particolare, quando l’entità del rischio lo richiede, provvede a:
a) eseguire la perforazione a umido;
b) impedire ai lavoratori di consumare i pasti nel sotterraneo, salvo il caso di luoghi adeguatamente attrezzati e ubicati in gallerie di servizio in sterile;
c) far sì che i lavoratori abbiano a disposizione e, ove necessario, utilizzino guanti, maschere o indumenti contro il rischio di contaminazione;
d) far sì che gli indumenti di lavoro siano sottoposti ad adeguati processi di lavatura e bonifica;
e) fare in modo che sul luogo della miniera siano predisposti locali adeguatamente attrezzati ove, al termine del turno di lavoro, i lavoratori possano lavarsi e cambiarsi d’abito.
Titolo VI
REGIME GIURIDICO PER IMPORTAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIO, TRASPORTO E DETENZIONE
Art. 36
Autorizzazione al commercio di materiali radioattivi(legge 31 dicembre 1962, n. 1860, articolo 4)
1. Il commercio nel territorio nazionale dei minerali, delle materie grezze, di materiale o sorgenti radioattivi e l’intermediazione nelle attività di commercio, importazione e esportazione degli stessi sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l’ISIN.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l’ISIN, sono stabilite le modalità procedurali per il rilascio dell’autorizzazione. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all’allegato VIII.
3. Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattivi, qualora la Comunità europea per l’energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 57 del Trattato, è soggetto, fatta salva la disciplina sull’approvvigionamento delle materie fissili previste dal Trattato EURATOM, ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 37
Importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 18).
1. Sono soggette a notifica preventiva ai sensi del comma 3 l’importazione e la produzione a fini commerciali delle seguenti sorgenti di radiazioni ionizzanti con esclusione dei generatori di radiazioni medico-radiologici che non siano sorgenti radioattive, per i quali si applicano le procedure di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.
a) le materie radioattive con valore massimo della concentrazione di attività per unità di massa superiore ai valori indicati nell’allegato I;
b) le materie radioattive con attività totale riferita ad un anno solare di produzione o importazione superiore ai valori indicati nell’allegato I;
c) le altre sorgenti di radiazioni ionizzanti comunque soggette a obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 46.
2. La produzione comprende la manipolazione, il frazionamento, la diluizione o qualsiasi altra operazione, effettuati su sostanze o materiali radioattivi o sul dispositivo che li contiene, che ne modificano le caratteristiche originarie e comportano l’immissione sul mercato di un nuovo prodotto.
3. Chiunque intende importare o produrre a fini commerciali sorgenti di radiazioni ionizzanti ne effettua la notifica ai Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’interno e all’ISIN, almeno sessanta giorni prima dell’inizio dell’attività, nel rispetto delle modalità e dei requisiti stabiliti nell’allegato IX.
4. Nei casi previsti dall’articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni dell’allegato IX aventi contenuto tecnico possono essere modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’interno e l’ISIN.
Art. 38
Prodotti di consumo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 20; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 18-bis).
1. L’aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione, di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo, nonché l’importazione o l’esportazione di tali prodotti, sono soggette, su istanza dell’interessato, ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con i Ministeri della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’ISIN. L’autorizzazione è richiesta anche se dette materie radioattive hanno valori di attività e di concentrazione per unità di massa inferiori a quelli stabiliti nell’allegato I.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata quando la pratica risulta giustificata ai sensi dell’articolo 4.
3. L’autorizzazione stabilisce anche le modalità di smaltimento, di riciclo o di riutilizzo dei prodotti di consumo contenenti materie radioattive e specifici oneri di informazione a favore del consumatore finale.
4. Le disposizioni per il rilascio, la modifica e la revoca dell’autorizzazione di cui al comma 1, i criteri per la giustificazione di nuove classi o nuovi tipi di pratiche relativi a beni di consumo e le informazioni da allegare alle relative istanze sono stabiliti nell’allegato IX.
5. Copia dei provvedimenti relativi al rilascio, alla modifica e alla revoca dell’autorizzazione è inviata dall’amministrazione che emette il provvedimento alle altre amministrazioni, agli organismi tecnici consultati nel procedimento e all’ISIN.
6. Le informazioni incluse nell’istanza di autorizzazione prevista dal decreto di cui al comma 1, riguardanti nuovi tipi o nuove classi di pratiche, nonché, a richiesta, la decisione presa e i relativi presupposti, sono trasmessi dal Ministero dello sviluppo economico al punto di contatto delle autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea.
7. Sono, in ogni caso, vietate la vendita e la messa a disposizione del pubblico di prodotti di consumo non giustificati.
Art. 39
Divieto di pratiche (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 20 e 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98).
1. È vietata l’aggiunta intenzionale di sostanze radioattive, direttamente o mediante attivazione, nella produzione di:
a) prodotti per l’igiene e cosmesi;
b) oggetti di uso domestico o personale;
c) giocattoli;
d) alimenti e bevande;
e) mangimi per animali;
f) dispositivi antifulmine.
2. Sono altresì vietati:
a) l’importazione, l’acquisizione tramite commercio elettronico, l’esportazione, il commercio, la distribuzione, l’impiego, la manipolazione dei prodotti di cui al comma 1 ai quali sono deliberatamente aggiunte materie radioattive, direttamente o mediante attivazione;
b) le pratiche implicanti l’attivazione di materiali che comportano un aumento dell’attività nei prodotti di consumo;
c) le pratiche che comportano l’attivazione di materiali usati nei giocattoli e negli oggetti d’uso personale, nonché l’importazione e l’esportazione di tali prodotti o materiali;
d) l’uso sulle persone di sorgenti di radiazioni ionizzanti che non è effettuato a scopo diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica clinica, salvo quanto disposto dall’articolo 169;
e) la produzione, l’importazione, l’impiego o comunque l’immissione sul mercato di apparati elettronici di visione a distanza o comunque idonei alla riproduzione elettronica di immagini, che emettono radiazioni ionizzanti a livelli superiori a quelli stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISIN.
Art. 40
Deroghe (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 98, comma 5)
1. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere concesse deroghe specifiche ai divieti di cui all’articolo 39, comma 1, lettera f), e al comma 2, lettera e), nel rispetto dei principi generali di cui all’articolo 1.
2. La deroga di cui al comma 1 non esonera la pratica dagli obblighi previsti dal presente Titolo.
Art. 41
Informazioni (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 78; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 19)
1. Chiunque produce, importa, o immette sul mercato sostanze radioattive, generatori di radiazioni ionizzanti, prodotti e apparecchiature in genere contenenti sostanze radioattive, o altre sorgenti di radiazioni, è obbligato a fornire all’acquirente complete informazioni a corredo degli stessi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite in forma scritta e devono contenere:
a) le indicazioni sul corretto utilizzo, sul collaudo, sulla manutenzione, sulle modalità di smaltimento o comunque di cessazione della detenzione e sui potenziali rischi radiologici associati all’utilizzo, incluse le precauzioni tecniche da adottare per prevenire eventuali esposizioni indebite;
b) la certificazione che le caratteristiche progettuali dei medesimi prodotti consentono di limitare le esposizioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile;
c) le indicazioni sul corretto uso da parte del consumatore finale.
3. Chiunque produce, importa o immette sul mercato attrezzature medico-radiologiche è obbligato a fornire all’acquirente a corredo delle stesse, informazioni scritte aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 2 sulla valutazione del rischio per i pazienti e sugli elementi utili per la valutazione clinica.
4. Le modalità di attuazione dell’obbligo di informativa di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite nell’Allegato IX.
Art. 42
Registro delle operazioni commerciali (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 20)
1. Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o effettua attività di intermediazione degli stessi, deve registrarsi sul sito istituzionale dell’ISIN e inviare allo stesso le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, anche gratuita, ai contraenti, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione. Tali informazioni devono essere trasmesse entro i dieci giorni successivi dall’operazione effettuata secondo le modalità stabilite nell’Allegato VIII.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all’importazione, alla produzione e al commercio dei generatori di radiazioni attrezzature radiogene medico-radiologici che non siano sorgenti radioattive in uso nelle strutture sanitarie a fini di esposizione medica, per i quali si applicano le procedure di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.
Art. 43
Trasporto di materiali radioattivi (legge 31 dicembre 1962, n. 1860, articolo 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 21).
1. Chiunque intende effettuare, in conto proprio o in conto terzi, con mezzi propri o con mezzi altrui, attività di trasporto di materiali radioattivi, deve essere autorizzato come vettore con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell’interno e l’ISIN.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata previa istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell’idoneità finanziaria, delle garanzie prestate, dell’idoneità tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e può stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con riferimento alla quantità, tipologia e caratteristiche dei materiali radioattivi trasportati.
3. Il soggetto che effettua o organizza la spedizione è responsabile:
a) della corretta classificazione dei materiali radioattivi conferiti al vettore;
b) dell’utilizzo di imballaggi adeguati ai materiali radioattivi trasportati e del rispetto del limite in quantità di radioattività dei materiali radioattivi che l’imballaggio può contenere;
c) del rispetto dei limiti dell’irraggiamento esterno e della contaminazione sulla superficie esterna del collo;
d) della corretta marcatura ed etichettatura dell’imballaggio utilizzato per il trasporto del materiale radioattivo;
e) delle certificazioni richieste per il trasporto;
f) del corretto confezionamento del collo.
4. Il vettore è responsabile:
a) della verifica della presenza della marcatura ed etichettatura dell’imballaggio utilizzato per il trasporto del materiale radioattivo;
b) del rispetto delle distanze di sicurezza dell’imballaggio dai luoghi occupati dai lavoratori o dalle persone durante le operazioni di trasporto e immagazzinamento durante il transito, ove previste dai pertinenti regolamenti modali;
c) della verifica delle certificazioni richieste per il trasporto.
5. Il soggetto che effettua o organizza la spedizione, deve registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative ai materiali radioattivi prima dell’inizio della spedizione. Sono fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali recepite nell’ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di comunicazione.
6. Il vettore deve essere registrato e, entro le settantadue ore successive alla conclusione del trasporto, deve trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative allo scarico dei materiali radioattivi ad altro vettore o al destinatario.
7. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN sono stabilite nell’allegato X.
Art. 44
Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari (regolamento 302/2005/EURATOM, legge 31 dicembre 1962, n. 1860, articolo 4; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 21 e 23).
1. I detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari, ad esclusione dei vettori di cui all’articolo 43, sono obbligati a tenere la contabilità delle suddette materie, minerali e combustibili, nonché a farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico ed a registrarsi e trasmettere dette informazioni al sito istituzionale dell’ISIN ai sensi del Regolamento Euratom n. 302/2005 della Commissione dell’8 febbraio 2005, concernete l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom . La denuncia delle stesse materie detenute da istituti universitari per l’esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica è effettuata dal rappresentante legale anche al Ministero dell’università e della ricerca. L’ISIN eserciterà sulle materie nucleari detenute i controlli necessari.
2. I contenuti e le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, sono stabiliti nell’allegato XI.
3. I detentori soggetti all’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento Euratom n. 302/2005 e all’obbligo di tenuta e presentazione delle specifiche delle operazioni relative alla contabilità delle materie di cui all’articolo 79, primo comma, del Trattato istitutivo della CEEA, sono tenuti a trasmettere all’ISIN, le comunicazioni inviate alla Commissione europea.
4. L’ISIN trasmette al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno di ogni anno un rapporto contenente i risultati dell’elaborazione dei dati relativi alle denunce di detenzione ed agli aggiornamenti annuali, presentati dai detentori nell’anno precedente.
5. I detentori di materie fissili speciali, grezze e minerali, di cui al comma 1 hanno l’obbligo di confermare sul sito istituzionale dell’ISIN le informazioni fornite nell’anno solare entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
6. Restano ferme le esenzioni stabilite nei decreti del Ministero dell’Industria 15 dicembre 1970 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 1971, e 7 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 30 aprile 1973, emanati in applicazione della legge 19 dicembre 1969, n.1008, relative alla detenzione di materie grezze e minerali fuori dagli impianti e depositi definiti all’articolo 7 n.23.
Art. 45
Smarrimento, perdita, furto, ritrovamento e uso non autorizzato di sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 85, 86; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 25).
1. In caso di smarrimento, furto, uso o rilascio non autorizzato di una sorgente di radiazioni ionizzanti, il detentore deve darne immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario nazionale, all’ARPA/APPA e al Comando dei vigili del fuoco competenti per territorio, alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, al Comandante del porto, e all’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF- SASN, ove di loro competenza, e all’ISIN. Il detentore dà immediata comunicazione del ritrovamento delle sorgenti alle medesime amministrazioni.
2. Chiunque ritrovi materiale o apparecchiature recanti indicazioni grafiche o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività, lo comunica immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza che informa tempestivamente le altre amministrazioni di cui al comma 1.
Titolo VII
REGIME AUTORIZZATORIO E DISPOSIZIONI PER I RIFIUTI RADIOATTIVI
Art. 46
Notifica di pratica (direttiva 2013/59/EURATOM articoli 24, 25; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22).
1. È soggetta a notifica qualsiasi pratica giustificata, a esclusione delle pratiche soggette al regime di esenzione di cui all’articolo 47 e delle pratiche soggette a procedura di autorizzazione, nulla osta e registrazione.
2. La notifica deve essere effettuata dall’interessato, almeno trenta giorni prima dell’inizio della pratica, al Comando dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, alle ARPA/APPA indicando i mezzi di protezione messi in atto, nonché, ove di loro competenza, all’Ispettorato territoriale del lavoro, all’Autorità portuale e agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF-SASN. Per le pratiche condotte con attrezzature medico -radiologiche il termine per la notifica è di almeno dieci giorni.
3. La notifica deve contenere gli elementi del processo di giustificazione e le altre informazioni di cui all’allegato IX.
4. Le ARPA/APPA trasmettono all’ISIN, su richiesta, i dati e le informazioni sulle notifiche di pratiche ricevute.
5. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, con leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda le pratiche di cui al comma 1 comportanti e/o connesse a esposizioni mediche, possono definirsi:
a) le modalità con cui la notifica deve essere effettuata, anche utilizzando le procedure di autorizzazione delle strutture sanitarie definite in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
b) le modalità con cui garantire che le informazioni di cui al comma 3 vengano inviate ai soggetti di cui al comma 2.
6. Nelle more dell’emanazione delle leggi di cui al comma 5, agli esercenti pratiche comportanti e/o connesse a esposizioni mediche si applicano le disposizioni previste dal comma 2.
Art. 47
Esonero dall’obbligo di notifica di pratica (Direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 26, e allegato VII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22 e allegato VII).
1. Le pratiche che impiegano sorgenti di radiazioni ionizzanti sono esenti dall’obbligo di notifica se ricorre almeno una delle seguenti condizioni stabilite tenendo conto del principio di giustificazione:
a) le quantità di materie radioattive non superano in totale le soglie di esenzione stabilite nell’Allegato I;
b) la concentrazione di attività di materie radioattive per unità di massa non supera le soglie stabilite nell’Allegato I;
c) gli apparecchi contenenti materie radioattive anche al di sopra delle quantità o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o b) soddisfano tutti i seguenti requisiti:
1) sono registrati come sorgenti di tipo riconosciuto e il relativo provvedimento prevede le condizioni di eventuale smaltimento;
2) sono costruiti in forma di sorgenti sigillate;
3) in condizioni di funzionamento normale, non comportano, a una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell’apparecchio, un’intensità di dose superiore a 1 µSv/h;
d) gli apparecchi elettrici, soddisfano tutti i seguenti requisiti:
1) contengono un tubo catodico destinato a fornire immagini visive, operano con una differenza di potenziale non superiore a 30 kV, ovvero sono di tipo riconosciuto ai sensi dell’articolo 49;
2) in condizioni di funzionamento normale, non comportano, a una distanza di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile dell’apparecchio un’intensità di dose superiore a 1 µSv/h;
e) le autorità competenti che autorizzano lo smaltimento di materiali contaminati da materie radioattive dichiarano che gli stessi non sono soggetti a ulteriori controlli.
Art. 48
Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 85 e 86; legge 31 dicembre 1962, n. 1860 articolo 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 22, comma 3 e 4).
1. I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1860 o ai sensi del presente decreto, sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell’ISIN e a trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse.
2. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN sono stabilite nell’allegato XII.
3. Le amministrazioni e gli enti dello Stato, e in particolare gli organi con funzioni ispettive, hanno accesso al Registro per le rispettive finalità istituzionali.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con accordo da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l’ISIN, sono stabilite le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività di cui al Titolo VIII.
5. Nelle more della conclusione dell’accordo di cui al comma 4, le strutture sanitarie che gestiscono pratiche con generatori di radiazioni e sorgenti radioattive tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attività, che mettono a disposizione dell’autorità competente.
6. Decorso il termine previsto dal comma 4 per la conclusione dell’accordo e fino alla sua conclusione, si applicano anche alle strutture sanitarie le disposizioni dei commi 1 e 2.
Art. 49
Registrazione di sorgenti di tipo riconosciuto (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 27; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 26).
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell’interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’ISIN, l’INAIL e l’ISS sono registrate le sorgenti di radiazioni ionizzanti di tipo riconosciuto che, tenendo conto della limitata entità delle dosi previste o potenziali nonché del ridotto rischio della pratica, possono essere sottoposte a regime di esenzione da uno o più obblighi di sorveglianza fisica, dalla notifica o da nulla osta, garantendo la protezione degli individui della popolazione.
2. I criteri e le modalità per il conferimento di sorgente di tipo riconosciuto sono stabiliti nell’Allegato XIII.
Art. 50
Nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 24, 28, 29; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 27, 28 e 29).
1. Sono soggette a nulla osta preventivo le pratiche giustificate con sorgenti di radiazioni ionizzanti che impiegano:
a) generatori di radiazioni con caratteristiche costruttive tali che l’energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV;
b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l’angolo solido superiore a 104 al secondo;
c) materie radioattive con valore massimo della concentrazione di attività per unità di massa superiore ai valori indicati nell’Allegato XIV, se ricorre una delle seguenti condizioni:
1) l’attività totale presente nella installazione è superiore per un fattore 103 ai valori indicati nell’Allegato XIV;
2) l’attività totale pervenuta o prodotta nell’installazione in ragione d’anno solare è superiore per un fattore 50 ai valori indicati nell’Allegato XIV.
3)
2. Sono inoltre soggette a nulla osta preventivo le seguenti pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti che comportano:
a) l’aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;
b) l’impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti e per ricerca indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;
c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali;
d) l’impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;
e) l’impiego di sorgenti sigillate ad alta attività secondo le disposizioni di cui al Titolo VIII;
f) la somministrazione di sostanze radioattive a fini diagnostici, su mezzi mobili;
g) l’impiego di sorgenti di radiazioni mobili da parte dello stesso soggetto in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti e alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi;
h) l’impiego con mezzi mobili di apparati a raggi x a scopo medico -radiodiagnostico in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori, con energia massima delle particelle accelerate maggiore o uguale a 200 keV.
3. Il nulla osta delle pratiche, a seconda del tipo o della entità del rischio delle installazioni, comprende:
a) l’esame e l’approvazione del sito proposto per l’installazione dal punto di vista della radioprotezione, tenendo conto delle pertinenti condizioni demografiche, meteoclimatiche, geologiche, idrologiche e ambientali, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
b) ai fini dell’avvio all’esercizio dell’installazione, il collaudo dei sistemi dedicati a garantire un’adeguata protezione contro qualsiasi esposizione o contaminazione radioattiva che possa interessare le aree esterne all’installazione o contaminazione radioattiva che possa estendersi al suolo adiacente all’installazione;
c) l’esame e l’approvazione dei programmi per lo smaltimento degli effluenti radioattivi;
d) le misure tese a impedire l’accesso all’installazione di persone non autorizzate.
4. Le pratiche soggette a nulla osta preventivo sono classificate in due categorie denominate, rispettivamente, A e B.
5. Chiunque intenda intraprendere una pratica soggetta a nulla osta preventivo deve presentare apposita istanza che, in relazione alla natura della pratica e ai rischi radiologici implicati, deve contenere gli elementi del processo di giustificazione e tutte le altre informazioni pertinenti per la radioprotezione riportate nell’allegato XIV.
6. Nell’allegato XIV sono indicati:
a) le condizioni per la classificazione delle pratiche nelle categorie «A» e «B» in relazione ai rischi per la popolazione e i lavoratori connessi con tali attività;
b) i criteri di radioprotezione;
c) le procedure di rilascio, modifica e revoca del nulla osta.
7. Il nulla osta rilasciato ai sensi degli articoli 51 e 52, può prevedere particolari condizioni e requisiti di esercizio della pratica per conformare l’attività alle esigenze di tutela dei lavoratori e della popolazione, e stabilisce specifiche prescrizioni con riferimento a:
a) vincoli di dose applicabili ai lavoratori e vincoli di dose applicabili all’individuo rappresentativo della popolazione interessata dalla pratica in conformità all’articolo. 5, commi 2 e 3, e ai punti 3 e 4 dell’allegato XXV parte I;
b) criteri, condizioni e requisiti, per l’allontanamento dall’installazione di materiali o di rifiuti, solidi, liquidi o aeriformi, lo smaltimento nell’ambiente o il loro conferimento a qualsiasi titolo a terzi, ai sensi dell’articolo 54;
c) aspetti connessi alla costruzione, alle prove, all’esercizio e all’eventuale disattivazione delle installazioni.
8. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle pratiche disciplinate al Titolo V e al Titolo IX e alle attività lavorative comportanti l’esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al Titolo IV.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all’articolo 59 e all’impiego di microscopi elettronici. Fermo restando il regime di nulla osta per i generatori di radiazioni impiegati a scopo di terapia medica e per le sorgenti di radiazioni di cui al comma 2 lettera g), sono inoltre esclusi dal campo di applicazione del presente articolo, e soggetti a regime di notifica ai sensi dell’articolo 46, i generatori di radiazioni con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV ancorché impiegati insieme ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti. 10. Restano ferme le procedure di autorizzazione per l’impiego di isotopi radioattivi disciplinate dall’articolo 13, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
Art. 51
Nulla osta per le pratiche di categoria A (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 24, 28 e 29;decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 27, 28).
1. Il nulla osta per svolgere le pratiche di categoria A è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, acquisito il parere dell’ISIN e sentite le regioni territorialmente competenti.
2. Il provvedimento di nulla osta tiene conto dell’ubicazione delle installazioni, dell’idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, dell’organizzazione del sistema di radioprotezione e dei vincoli di dose adottati, delle conseguenze di eventuali incidenti, e delle modalità di allontanamento di materiali o smaltimento nell’ambiente di rifiuti radioattivi.
3. Copia del nulla osta è inviata dal Ministero dello sviluppo economico ai ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al Sindaco, al Prefetto, al Comando dei vigili del fuoco competenti per territorio e all’ISIN.
Art. 52
Nulla osta per le pratiche di categoria B (Direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 24, 28 e 29; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 27, 29).
1. Il nulla osta di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie è rilasciato dalle autorità titolari del procedimento di autorizzazione individuate con leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che stabiliscono:
a) le autorità competenti, per le attività comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e per le attività di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie;
b) le procedure per il rilascio del nulla osta;
c) gli organismi tecnici territorialmente competenti per l’istruttoria tecnica e il rilascio del nulla osta, inclusi il Comando dei vigili del fuoco, l’Ispettorato Territoriale del lavoro e l’ARPA/APPA.
2. Per le pratiche diverse da quelle disciplinate dal comma 1, il nulla osta è rilasciato dal Prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando dei vigili del fuoco, l’Ispettorato Territoriale del lavoro e l’ARPA/APPA secondo quanto stabilito nell’allegato XIV.
3. Il provvedimento di nulla osta tiene conto dell’ubicazione delle installazioni, dell’idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, dell’organizzazione del sistema di radioprotezione e dei vincoli di dose adottati, delle conseguenze di eventuali incidenti, e delle modalità di allontanamento di materiali o smaltimento nell’ambiente di rifiuti radioattivi.
4. Il nulla osta non può essere rilasciato dallo stesso soggetto titolare della pratica.
5. L’autorità che rilascia il nulla osta invia una copia dello stesso all’ISIN ai fini dell’istituzione di un archivio accessibile alle amministrazioni e agli enti per le proprie finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all’allegato XIV.
6. Per garantire uniformità e coerenza di applicazione nel territorio nazionale, nell’allegato XIV sono indicati i criteri tecnici di radioprotezione ai fini del rilascio del nulla osta.
Art. 53
Cessazione di pratica (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 24 e 27)
1. Il soggetto che intende porre fine all’esercizio di una pratica soggetta a notifica deve effettuare, almeno trenta giorni prima del previsto termine dell’attività, la notifica alle medesime amministrazioni alle quali era stata inviata per l’inizio della pratica. La notifica di cessazione deve contenere le informazioni di cui all’allegato IX.
2. Il soggetto che intende cessare l’esercizio di una pratica soggetta a nulla osta deve presentare un’istanza di disattivazione alla medesima autorità che ha rilasciato il nulla osta, secondo le modalità e i contenuti stabiliti nell’allegato XIV.
Art. 54
Allontanamento dal regime autorizzatorio (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 30, 65 e allegato VII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 30, 154 e allegato I).
1. I materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono da pratiche soggette a notifica o autorizzazione, escono dal campo di applicazione del presente decreto se rispettano i criteri, le modalità e i livelli di non rilevanza radiologica stabiliti per l’allontanamento nell’allegato I, se è rilasciata l’autorizzazione al loro allontanamento, e l’allontanamento è effettuato secondo i requisiti, le condizioni e le prescrizioni dell’autorizzazione. Le emissioni in atmosfera e i materiali che soddisfano la definizione di rifiuto, per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’allontanamento sono gestiti, smaltiti nell’ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto della disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. È vietato lo smaltimento nell’ambiente, il riciclo, il riutilizzo dei materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive per i quali non è stata rilasciata l’autorizzazione di cui al comma 1.
3. L’autorizzazione all’allontanamento è rilasciata dalle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano per i materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica, o dall’autorità titolare del procedimento autorizzativo della pratica.
4. L’autorizzazione all’allontanamento può essere rilasciata con il medesimo procedimento che autorizza la pratica nel quale sono inserite apposite prescrizioni.
5. L’istanza di autorizzazione all’allontanamento deve essere corredata:
a) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell’allegato IX per le pratiche soggette a notifica;
b) dalle informazioni e dalla documentazione stabilite rispettivamente nell’allegato XIV per le pratiche soggette a nulla osta o a autorizzazione;
6. Copia dell’autorizzazione deve essere trasmessa all’ISIN con le modalità dallo stesso stabilite.
7. L’autorizzazione all’allontanamento fissa apposite prescrizioni relative alle condizioni per l’allontanamento o per il rilascio e in particolare stabilisce:
a) i livelli di allontanamento per i materiali solidi o per lo scarico degli effluenti radioattivi liquidi e aeriformi che soddisfano quanto previsto dall’allegato I paragrafo 8;
b) le modalità di verifica dei livelli di allontanamento per i materiali solidi;
c) specifici vincoli sull’attività totale allontanata in un determinato intervallo di tempo, anche in relazione alla compresenza di più fonti di allontanamento;
d) le modalità per il controllo degli effluenti aeriformi e liquidi rilasciati nell’ambiente;
e) specifici requisiti e condizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica;
f) l’obbligo di accompagnare ogni allontanamento con apposita documentazione idonea a dimostrare che il materiale rispetta le condizioni e i requisiti per l’allontanamento stabiliti nel provvedimento autorizzativo, e in caso di scarico in corpo ricettore la disponibilità della documentazione per gli organi di controllo.
8. L’esercente, che svolge la pratica, è tenuto a registrarsi e a trasmettere prima di ogni allontanamento sul sito istituzionale dell’ISIN, con le modalità da questo stabilite, le informazioni sulla tipologia e quantità di materiali o rifiuti solidi, liquidi o effluenti liquidi o aeriformi oggetto dell’allontanamento medesimo. Tale disposizione non si applica ai materiali o rifiuti solidi o liquidi, agli effluenti liquidi o aeriformi derivanti da pratiche mediche comportanti la somministrazione di radiofarmaci a scopo diagnostico o terapeutico per le quali l’esercente inoltra all’autorità che ha autorizzato l’allontanamento, agli organi del SSN e alle ARPA/APPA competenti per territorio nonché all’ISIN , un riepilogo annuale relativo ai materiali o rifiuti solidi o liquidi allontanati e, a corredo della relazione prevista al punto 4 dell’allegato XIV, un riepilogo relativo agli effluenti liquidi immessi nel sistema fognario della struttura sanitaria sotto forma di escreti dei pazienti e, se del caso, agli effluenti gassosi.
9. È vietata la diluizione o la miscelazione intenzionale di materiali contenenti sostanze radioattive ai fini del loro allontanamento.
10. La miscelazione di materiali radioattivi e non radioattivi ai fini del riciclo o del riutilizzo può essere autorizzata ai sensi del comma 3, in circostanze specifiche, previo parere vincolante dell’ISIN.
Art. 55
Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 154)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’ISIN, sono definiti i criteri e le modalità da rispettare per la gestione dei rifiuti radioattivi che presentano anche caratteristiche di pericolosità diverse dal rischio da radiazioni, anche con riferimento allo smaltimento nell’ambiente.
Art. 56
Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi (legge 31 dicembre 1962, n. 1860 articolo 5; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 31).
1. L’attività di raccolta e trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, allo scopo di conferirli a installazioni di trattamento o di deposito oppure di smaltirli ai sensi dell’articolo 54, è autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l’ISIN.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata previa istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell’idoneità finanziaria, delle garanzie prestate, dell’idoneità tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e può stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con riferimento alla quantità, tipologia e caratteristiche dei materiali radioattivi trasportati. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione sono stabilite nell’allegato XV; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l’ISIN, possono essere stabilite modalità procedurali nel rispetto dei criteri di cui all’allegato XV.
3. Il detentore di rifiuti radioattivi che li conferisce per il trasporto a un vettore è responsabile:
a) della corretta classificazione dei rifiuti radioattivi conferiti al vettore;
b) dell’utilizzo di imballaggi adeguati ai rifiuti radioattivi trasportati e del rispetto del limite in quantità di radioattività dei rifiuti radioattivi che l’imballaggio può contenere;
c) del rispetto del limite della contaminazione sulla superficie esterna del collo;
d) della corretta marcatura ed etichettatura dell’imballaggio utilizzato per il trasporto dei rifiuti radioattivi;
e) delle certificazioni richieste per il trasporto;
f) del corretto confezionamento del collo.
4. Il vettore è responsabile:
a) della verifica della corretta marcatura ed etichettatura dell’imballaggio utilizzato per il trasporto dei rifiuti radioattivi;
b) del rispetto delle distanze di sicurezza dall’imballaggio durante le operazioni di trasporto e immagazzinamento durante il transito;
c) della verifica delle certificazioni richieste per il trasporto.
5. Fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali recepite nell’ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di notifica, il detentore, il vettore e il destinatario devono registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative ai rifiuti oggetto della raccolta e del trasporto.
6. Il detentore deve trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative ai rifiuti prima dell’inizio della spedizione. Sono fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali recepite nell’ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di comunicazione.
7. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione del trasporto, il vettore deve trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative allo scarico e presa in carico da parte di altro vettore o del destinatario dei rifiuti radioattivi.
8. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN sono stabilite nell’allegato XV.
Art. 57
Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 32).
1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito provenienti da Stati membri dell’Unione europea o a essi destinate, le importazioni e le esportazioni di rifiuti e di combustibile nucleare esaurito da e verso altri Stati, nonché il loro transito sul territorio italiano sono preventivamente autorizzati.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata da:
a) l’autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 52 o dell’autorizzazione di cui all’articolo 54, sentiti i competenti organismi tecnici e le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell’ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 52 o 54 o nell’ambito di attività esenti da detti provvedimenti. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l’autorità procede;
b) il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l’ISIN, i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute e la Regione o le Province autonome di Trento e Bolzano di destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell’ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonché nel caso di transito nel territorio italiano. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l’autorità procede.
3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell’Unione europea e nei casi di importazione o di esportazione da o verso altri Stati, l’autorizzazione è soggetta all’approvazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal transito sul loro territorio. L’approvazione è richiesta dall’autorità di cui al comma 2, competente al rilascio dell’autorizzazione, e si intende concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino a un mese, di tale termine.
4. Nell’Allegato XVI sono stabiliti i criteri, le modalità, le disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione nonché particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per l’importazione e l’esportazione di rifiuti e di combustibile nucleare esaurito, anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione.
5. Con apposite prescrizioni da inserire nell’autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da:
a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;
b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.
6. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere rifiutate:
a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;
b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della normativa applicabile;
c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi di cui al comma 4, se la rispedizione è effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.
Art. 58
Specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 32-bis).
1. I soggetti che esercitano pratiche comportanti la produzione di rifiuti radioattivi sono tenuti allo smaltimento dei rifiuti stessi in impianti autorizzati situati sul territorio nazionale. I rifiuti radioattivi possono essere spediti al di fuori del territorio nazionale a condizione che, all’epoca della spedizione, tra lo Stato italiano e lo Stato di destinazione sia vigente un accordo, per utilizzare un impianto di smaltimento situato in quest’ultimo Stato, che tenga conto dei criteri stabiliti dalla Commissione europea conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom.
2. Prima di una spedizione a un paese terzo, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’autorità di regolamentazione competente, informa la Commissione europea circa il contenuto dell’accordo di cui al comma 1 e si accerta che:
a) il Paese di destinazione abbia concluso un accordo con l’Unione europea in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o è parte della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («convenzione congiunta»);
b) il Paese di destinazione disponga di programmi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi di un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 2011/70/Euratom;
c) ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, l’impianto di smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato, sia già in esercizio prima della spedizione e sia gestito conformemente ai requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi del paese di destinazione stesso.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante;
b) alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca a un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.
Art. 59
Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 33).
1. La realizzazione e l’esercizio di depositi temporanei di rifiuti radioattivi prodotti da terzi o di impianti di gestione o di smaltimento di rifiuti radioattivi sono soggetti a nulla osta preventivo del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, acquisito il parere tecnico dell’ISIN, sentite la regione o la provincia autonoma territorialmente competente.
2. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, ai fini del rilascio del nulla osta è effettuata una verifica della idoneità del sito proposto dal punto di vista della radioprotezione, tenendo conto delle condizioni demografiche, meteoclimatiche, idrogeologiche e ambientali.
3. I requisiti, le modalità e le condizioni del procedimento di rilascio del nulla osta, con particolare riferimento ai livelli di radioattività o di concentrazione e ai tipi di rifiuti, nonché alla possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella di disattivazione, il rilascio del nulla osta e di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l’esercizio, sono stabiliti, in relazione alle diverse tipologie di installazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’ISIN.
Art. 60
Obblighi di trasmissione dati (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 34)
1. Gli esercenti le attività disciplinate nell’articolo 59 e i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti radioattivi devono registrarsi al sito istituzionale dell’ISIN e trasmettere i tipi, le quantità di radioattività, le concentrazioni, le caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonché tutti i dati idonei a identificare i rifiuti medesimi e i soggetti da cui provengono, entro sette giorni lavorativi dalla produzione o dalla presa in carico, e prima dello scarico, secondo le indicazioni contenute nell’allegato XV.
Art. 61
Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 35)
1. Fatti salvi i provvedimenti cautelari e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori o dell’ambiente, le amministrazioni titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di cui al presente Titolo, in caso di violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del presente decreto o delle prescrizioni dell’autorizzazione, possono disporre la sospensione dell’attività per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, possono disporre la revoca del provvedimento autorizzativo.
2. Ai fini della sospensione o della revoca di cui al comma precedente, le amministrazioni incaricate della vigilanza comunicano alle amministrazioni titolari del potere autorizzativo, le violazioni gravi o ripetute risultanti dalla vigilanza stessa.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, prima di disporre i provvedimenti di sospensione o di revoca, contestano all’esercente le violazioni rilevate e gli assegnano un termine di sessanta giorni per produrre le proprie giustificazioni.
4. In ordine all’adozione dei predetti provvedimenti di sospensione o di revoca, per quanto attiene alla fondatezza delle giustificazioni prodotte, deve essere acquisito il parere degli organi tecnici intervenuti in fase di emanazione dei provvedimenti autorizzativi.
5. I provvedimenti di sospensione o di revoca non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle giustificazioni da parte dell’esercente.
6. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all’articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le amministrazioni territoriali titolari del potere autorizzativo trasmettono all’ISIN con cadenza annuale un rapporto sulle violazioni di cui al comma 1 comunicate dagli organi di vigilanza e sui provvedimenti adottati.
Capo I
Controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività
Art. 62
Autorizzazioni (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 87, 88; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 3).
1. Le pratiche che impiegano sorgenti sigillate ad alta attività sono soggette a nulla osta ai sensi dell’articolo 50.
2. L’istanza di nulla osta all’impiego di una nuova sorgente sigillata ad alta attività è corredata dalla seguente documentazione con la quale l’esercente dimostra:
a) che la sorgente è stata prodotta in uno Stato appartenente all’Unione europea da un soggetto autorizzato, oppure è stata prodotta in uno Stato non appartenente all’Unione Europea nel rispetto delle disposizioni ivi vigenti;
b) che le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono conformi a norme di buona tecnica di settore, nazionali o internazionali, o comunque a queste equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;
c) di disporre di appositi locali, con adeguato grado di resistenza al fuoco e dotati di adeguato sistema di controllo degli accessi, ove immagazzinare e attuare la gestione e il controllo sicuri della sorgente;
d) di avere adottato le misure per garantire la gestione in sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione, anche nel caso di insolvenza o cessazione dell’attività.
3. L’esercente adempie all’obbligo di cui al comma 2, lettera d), con una delle seguenti modalità:
a) fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta, prestata a favore dell’autorità che rilascia l’autorizzazione che può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, del Gestore del Servizio integrato o dell’Operatore nazionale, e a garanzia dell’integrale copertura dei costi necessari alla gestione della sorgente fino allo smaltimento, compreso il relativo condizionamento, da una compagnia di assicurazione o da un istituto finanziario, o da intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) accordo scritto con il quale il fabbricante assume l’obbligo, garantito da apposita fideiussione, di riprendere la sorgente non più utilizzata;
c) accordo scritto con il Gestore del Servizio integrato o con l’Operatore nazionale che disciplina il trasferimento a quest’ultimo della proprietà della sorgente e il pagamento dei fondi necessari per i relativi condizionamento, stoccaggio di lungo periodo e smaltimento a un deposito finale.
4. Oltre a quanto previsto al comma 2, l’istanza di nulla osta deve contenere almeno i seguenti elementi e informazioni che devono essere verificati e valutati dall’autorità procedente:
a) l’individuazione, sentito l’esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica, del responsabile della gestione della sorgente sigillata ad alta attività fornito di adeguata e documentata competenza tecnica. Il responsabile della sorgente non può essere individuato nell’esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica presso l’installazione;
b) le specifiche iniziative di informazione e formazione sulle caratteristiche tecniche e sull’impiego della sorgente sigillata ad alta attività e sugli aspetti di radioprotezione, organizzate, ai sensi degli articoli 110 e 111, per il responsabile della gestione della sorgente e per il personale addetto all’utilizzo della stessa in possesso delle competenze necessarie;
c) l’indicazione del personale addestrato e fornito di adeguate competenze, delle procedure e dei mezzi di intervento disponibili per fare fronte a eventuali emergenze radiologiche in relazione alla tipologia delle sorgenti sigillate ad alta attività impiegate, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo XIV;
d) un programma di prove periodiche e di manutenzione della sorgente sigillata ad alta attività e delle apparecchiature necessarie per l’utilizzo della sorgente stessa, ivi comprese le prove di tenuta, dirette o indirette, da effettuare nell’arco di tempo del relativo utilizzo, sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante e delle norme di buona tecnica;
e) le specifiche procedure gestionali previste per il trasporto, lo stoccaggio, la detenzione e l’utilizzo della sorgente sigillata ad alta attività al fine di impedire, in relazione alle caratteristiche della sorgente, l’accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o il danneggiamento della sorgente anche a seguito di incendi;
f) le modalità e i criteri di attuazione di quanto previsto nel comma 2, lettere c) e d).
Art. 63
Trasferimento della detenzione di sorgenti sigillate ad alta attività nel territorio italiano e di Stati membri dell’Unione europea (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 87 e 88; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 4).
1. Il detentore che, nell’ambito del territorio dello Stato italiano, cede una sorgente sigillata ad alta attività deve accertare che il cessionario, che a qualsiasi titolo ne assume la detenzione, è titolare del provvedimento autorizzativo adeguato al tipo di radionuclide e all’attività della sorgente, secondo le disposizioni dell’articolo 62, comma 1; a tal fine il cessionario è tenuto a consegnare al cedente copia di tale provvedimento.
2. Il detentore che a qualsiasi titolo cede una sorgente sigillata ad alta attività è tenuto a consegnare al cessionario, conservandone copia per almeno cinque anni, la seguente documentazione:
a) gli accordi di cui all’articolo 62, comma 2, lettera d);
b) i documenti di cui all’articolo 62, comma 2, lettere a) e b);
c) il libretto di sorgente di cui all’articolo 66.
3. La cessione di sorgenti sigillate ad alta attività da soggetti o a favore di soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione europea è soggetta al regolamento Euratom n. 1493/93 del Consiglio, dell’8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri.
Art. 64
Esportazioni e importazioni di sorgenti sigillate ad alta attività (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 5).
1. Il soggetto che intende esportare una sorgente avente attività uguale o superiore alla Categoria 2 di cui all’allegato XIV, Sezione II, con trasferimento della detenzione a soggetto stabilito in uno Stato non appartenente all’Unione europea, deve essere preventivamente autorizzato per ciascuna operazione dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISIN.
2. Il soggetto che intende effettuare l’operazione di esportazione deve fornire, con la relativa istanza, le seguenti informazioni:
a) gli estremi di identificazione del cessionario;
b) la copia del contratto di cessione a qualsiasi titolo della sorgente;
c) lo Stato di destinazione, ubicazione e indirizzo del cessionario;
d) il radionuclide e l’attività della sorgente, inclusi i dati di cui all’articolo 62, comma 2, lettere a) e b);
e) l’uso cui il cessionario intende adibire la sorgente;
f) la copia del provvedimento, in corso di validità, rilasciato dall’Autorità competente dello Stato di destinazione, che abilita il cessionario a ricevere la sorgente;
g) la dichiarazione del cessionario indicante che lo Stato di destinazione si è conformato al «Code of conduct on the safety and securityof radioactive sources», allegato alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005 dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA), vidimata dalla competente Autorità dello Stato ricevente;
h) gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi rilasciati all’esportatore ai sensi dell’articolo 62, comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui sia stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico.
3. Se l’operazione di esportazione ha per oggetto una sorgente di attività uguale o superiore alla Categoria 1 di cui all’allegato XIV, Sezione II, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il preventivo consenso dell’Autorità competente dello Stato di destinazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avuto riguardo agli elementi di valutazione di cui alla «Guidance on import and export of radioactivesources», del maggio 2012 dell’AIEA, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può rilasciare l’autorizzazione all’esportazione della sorgente, di Categoria 1 o di Categoria 2 di cui all’allegato XIV, Sezione II, e ne trasmette copia all’ISIN.
5. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 4 a effettuare l’operazione di esportazione della sorgente comunica preventivamente alle competenti Autorità dello Stato di destinazione della spedizione:
a) gli estremi di identificazione del soggetto che effettua l’operazione di esportazione della sorgente e del destinatario della spedizione;
b) la data e il luogo previsti per la presentazione della sorgente all’Ufficio delle dogane di esportazione;
c) il numero, il tipo e l’attività delle sorgenti, di cui all’allegato XIV, Sezione II, oggetto dell’operazione di esportazione;
d) copia dell’autorizzazione all’operazione di esportazione, di cui al comma 4.
6. Il soggetto autorizzato a effettuare la spedizione comunica preventivamente al Ministero dello sviluppo economico, all’ISIN e alla regione territorialmente interessata gli elementi di cui al comma 5, lettera b) e presenta la relativa documentazione all’Ufficio delle dogane.
7. Il soggetto che intende importare una sorgente con attività uguale o superiore alla Categoria 2 di cui all’allegato XIV, Sezione II, non appartenente all’Unione europea, deve essere preventivamente autorizzato per ciascuna operazione dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISIN.
8. Il soggetto che intende effettuare un’operazione di importazione deve fornire, con la relativa istanza, le seguenti informazioni:
a) gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi di cui all’articolo 62, comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui sia stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico;
b) il radionuclide e l’attività della sorgente, con indicazione del relativo impiego;
c) gli elementi volti a documentare che la sorgente soddisfa i seguenti requisiti:
1) sono state rispettate le disposizioni vigenti nello Stato dove la sorgente è stata prodotta;
2) sono state verificate le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente in conformità a norme di buona tecnica nazionali o internazionali, o comunque a queste ultime equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti.
9. Il soggetto autorizzato all’importazione di una sorgente con attività uguale o superiore alla Categoria 2 di cui all’allegato XIV, Sezione II, è tenuto a fornire copia dell’autorizzazione alle competenti Autorità dello stato di provenienza della spedizione che ne fanno richiesta.
10. Resta fermo il sistema delle garanzie e delle responsabilità disciplinato dalla legge n. 1860 del 1962 e dal presente decreto.
11. Il soggetto che intende effettuare un’operazione di importazione o di esportazione di sorgenti di cui al presente articolo è tenuto a fornire copia dell’autorizzazione di cui ai commi 4 e 7 all’atto dell’espletamento delle relative formalità doganali.
Art. 65
Conferimento di sorgenti sigillate ad alta attività dismesse a impianti di gestione di rifiuti radioattivi (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 87 e 88; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 6).
1. L’esercente di un impianto di gestione di rifiuti radioattivi al quale sono conferite sorgenti sigillate ad alta attività dismesse deve:
a) verificare che la sorgente presa in carico corrisponde a quanto dichiarato dal detentore che la conferisce, sulla base della normativa tecnica nazionale ed europea in vigore;
b) prendere in carico e gestire la sorgente dismessa con le modalità definite nella normativa tecnica nazionale.
2. In caso di conferimento di sorgenti dismesse all’Operatore nazionale, l’accettazione da parte di quest’ultimo comporta il trasferimento della proprietà della sorgente stessa.
Art. 66
Libretto di sorgente (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 7)
1. Il detentore di sorgente sigillata ad alta attività deve tenere apposito libretto di sorgente, nel quale, oltre i dati di cui all’allegato XIV, Sezione II, deve annotare:
a) il numero univoco di identificazione della sorgente apposto dal fabbricante o dal fornitore. Se il numero univoco non esiste, non è noto o non offre garanzie di univocità, lo stesso è attribuito dall’ISIN e comunicato al detentore;
b) attività del radionuclide alla data di fabbricazione o, se non conosciuta, alla data di prima immissione sul mercato della sorgente;
c) i risultati delle prove e delle manutenzioni periodiche effettuate sulla sorgente e sulle apparecchiature necessarie per l’utilizzo della stessa;
d) gli eventi anomali e i malfunzionamenti riscontrati relativamente alla sorgente e alle apparecchiature di cui alla lettera c);
e) i luoghi di impiego.
2. Il libretto di sorgente accompagna la sorgente durante tutto il suo utilizzo ed è aggiornato dal responsabile della gestione della sorgente.
3. Il detentore che trasferisce la sorgente sigillata ad alta attività nel territorio italiano deve consegnare al soggetto che la prende in carico il libretto di sorgente sottoscritto in ogni pagina, trattenendone copia per almeno cinque anni.
Art. 67
Registro nazionale delle sorgenti sigillate ad alta attività e dei detentori (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 89, 90; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articoli 8, 9).
1. L’esercente che detiene sorgenti sigillate ad alta attività o svolge pratiche o chi effettua attività di commercio e intermediazione di sorgenti sigillate ad alta attività, deve registrarsi sul sito istituzionale dell’ISIN e trasmettere allo stesso, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dell’attività di commercio e intermediazione e prima della data di cessazione della detenzione o della conclusione del contratto di intermediazione e commercio, le informazioni di cui all’allegato XVIII e in ogni caso:
a) tipo, caratteristiche e quantità delle sorgenti detenute;
b) attività del radionuclide alla data di fabbricazione o, se non conosciuta, alla data di prima immissione sul mercato della sorgente;
c) numero univoco di identificazione della sorgente apposto dal fabbricante o dal fornitore. Se il numero univoco non esiste, non è noto o non offre garanzie di univocità, lo stesso è attribuito dall’ISIN e comunicato al detentore.
2. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN sono stabilite nell’allegato XVIII.
3. Nei casi previsti dall’articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni dell’allegato XVIII aventi contenuto tecnico possono essere modificate e integrate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’ISIN.
4. L’ISIN rende disponibile alle amministrazioni dello Stato e alle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano che ne facciano richiesta l’accesso ai dati contenuti nel Registro per le proprie finalità istituzionali e in particolare per le esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
5. L’ISIN può chiedere al detentore chiarimenti e ulteriori informazioni in caso di incompletezza o insufficienza dei dati trasmessi, in particolare per quanto concerne i dati utili a identificare la sorgente o i trasferimenti della stessa, ivi compresi i destinatari.
Art. 68
Altri obblighi dei detentori (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 91; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 10).
1. Il detentore della sorgente sigillata ad alta attività deve altresì:
a) verificare, a intervalli di tempo indicati dall’esperto di radioprotezione, la presenza e le buone condizioni apparenti della sorgente e, ove ritenuto necessario, degli impianti e delle apparecchiature che contengono la sorgente nel luogo di utilizzazione o di stoccaggio;
b) verificare il rispetto delle procedure gestionali di cui all’articolo 62, comma 4, lettera e);
c) verificare, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 62, comma 4 lettera c), e ferma restando l’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 149, commi 1 e 2, l’integrità della sorgente dopo ogni evento compreso l’incendio, che possa averla danneggiata, aggiornando adeguatamente il libretto di sorgente;
d) restituire tempestivamente, una volta terminato l’utilizzo, la sorgente al fabbricante o al fornitore o trasferirla a un altro utilizzatore o a un impianto di gestione dei rifiuti radioattivi o al Gestore del Servizio integrato o all’Operatore nazionale;
e) comunicare senza ritardo, ai sensi dell’articolo 142, gli eventi incidentali che abbiano comportato l’esposizione di un lavoratore o di un’altra persona, derivanti da sorgente o parte di essa rimasta bloccata in posizione non schermata, o da un malfunzionamento o da mancato funzionamento, anche dovuto ad azioni volontarie, dei sistemi di sicurezza e di controllo, o da perdita della tenuta della sorgente o da altri eventi riguardanti la sorgente, quali sollecitazioni meccaniche o termiche. Sono esclusi dal suddetto obbligo di comunicazione gli eventi incidentali che abbiano comportato esposizioni accidentali e indebite di pazienti di cui all’articolo 167.
Art. 69
Identificazione e apposizione di un contrassegno sulla sorgente sigillata ad alta attività (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 91; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 11).
1. Il fabbricante o, in caso di sorgente importata da un Paese diverso da quello del fabbricante, il fornitore provvede affinché la sorgente sigillata ad alta attività sia identificata con un numero di serie univoco. Tale numero è apposto, ove fattibile, mediante incisione o stampigliatura sulla sorgente.
2. Il numero è apposto, mediante incisione o stampigliatura, anche sul contenitore della sorgente sigillata ad alta attività. Se ciò non è possibile o nel caso di contenitori per il trasporto riutilizzabili per più sorgenti, il contenitore della sorgente deve almeno recare le informazioni sul tipo di radioisotopo.
3. Nel caso in cui la sorgente sigillata ad alta attività sia priva di numero di serie univoco, il detentore è tenuto a provvedere all’identificazione richiesta dai commi 1 e 2 mediante il numero di identificazione formato ai sensi dell’articolo 67, comma 1 lettera c).
4. Il fabbricante o il fornitore provvede affinché sia apposto sul contenitore e, ove fattibile, sulla sorgente sigillata ad alta attività il contrassegno di cui all’articolo 109, comma 6, lettera f), o comunque un’etichetta recante l’apposito simbolo al fine di avvertire la popolazione del rischio radiologico.
5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a corredare la sorgente sigillata ad alta attività di fotografie del tipo specifico di sorgente e del relativo contenitore tipico che devono essere unite al
libretto di sorgente di cui all’articolo 66.
6. Il detentore, ove fattibile, provvede affinché il contrassegno o l’etichetta di cui al comma 4 restino leggibili.
Capo II
Controllo delle sorgenti orfane
Art. 70
Formazione e informazione sulle sorgenti orfane (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 92; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 12).
1. L’ENEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede a organizzare appositi corsi di formazione per la direzione e per il personale degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane, quali ad esempio, i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici, e per la direzione e per il personale operante presso i punti di ingresso o di uscita dallo Stato e i nodi di transito, affinché tali soggetti:
a) siano informati della possibilità di rinvenire sorgenti;
b) ricevano consulenza e formazione sul riconoscimento visivo delle sorgenti e dei relativi contenitori;
c) ricevano le informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e sui loro effetti;
d) siano informati sulle misure da adottare in caso di ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente.
Art. 71
Introduzione di sistemi diretti alla localizzazione e valutazione di sorgenti orfane (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 93 e 94; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articoli 15 e 16).
1. Il Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, promuove l’introduzione di sistemi diretti al ritrovamento di materiali radioattivi e in particolare di sorgenti orfane nei principali punti di ingresso o di uscita dallo Stato e nodi di transito nonché nei grandi depositi di rottami e negli impianti di riciclaggio dei rottami metallici.
2. I sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi dovranno essere scelti, gestiti e, ove possibile, tarati in conformità a riconosciute norme tecniche nazionali e internazionali.
Art. 72
Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157).
1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo e viene disposto su specifica richiesta delle Autorità competenti. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
2. L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 129, i quali nell’attestazione riportano anche l’ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante intese tecniche con le competenti autorità di Stati terzi, stipulate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere mutuamente riconosciuti, ai fini dell’importazione dei materiali e prodotti di cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati da Stati terzi che assicurano livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/CE, sono determinate:
a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;
b) l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, individuati con riferimento ai prodotti e semilavorati completamente in metallo ed in ragione della loro rischiosità e diffusione, nonché prevedendo forme semplificate delle procedure di controllo per i semilavorati e prodotti costruiti in serie o comunque standardizzati. L’aggiornamento dell’elenco potrà essere effettuato, sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.
4. Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100. Decorso tale termine e fino all’adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell’Allegato XIX. L’Allegato XIX stabilisce le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza. I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di cui al primo periodo s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 45, comma 2, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell’articolo 236, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare le misure idonee a evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell’ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione o provincia autonoma di Trento o Bolzano e alle ARPA/APPA competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne dà comunicazione all’ISIN.
6. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano operazioni di riciclaggio dei rottami metallici o altri materiali metallici di risulta in caso di riscontri o anche di sospetti basati su elementi oggettivi in merito alla fusione o ad altra operazione metallurgica che abbia accidentalmente coinvolto una sorgente orfana, informano tempestivamente le autorità di cui al comma 4. Il materiale contaminato eventualmente prodotto non può essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l’autorizzazione del Prefetto rilasciata avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente.
7. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 187, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell’ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell’intero carico o di parte di esso all’eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. In quest’ultimo caso il Prefetto, con la collaborazione dell’ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale provvede a informare della restituzione dei carichi l’Autorità competente dello Stato responsabile dell’invio.
Art. 73
Campagne di recupero delle sorgenti orfane (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 94; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 16).
1. L’ISIN avvalendosi delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente e della collaborazione delle altre amministrazioni interessate, raccoglie i dati sul rinvenimento di sorgenti orfane a livello nazionale da inserire nella relazione annuale al Parlamento e al Governo di cui all’articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 45 del 2014.
2. L’ENEA, sulla base dai dati di cui al comma 1, di apposita stima e di previsioni statistiche sui ritrovamenti già effettuati, in collaborazione con il Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, elabora e propone, ai fini delle iniziative di rispettiva competenza, specifiche campagne per il recupero e la messa in sicurezza delle sorgenti orfane ai Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 74
Operatore nazionale e Gestore del servizio integrato (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 95; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 17).
1. L’Operatore nazionale deve:
a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno cinquanta anni;
b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l’immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica;
c) mantenere contabilità separata per l’attività di cui alla lettera a).
2. L’Operatore nazionale è la Società gestione impianti nucleari (Sogin S.p.a.).
3. Il Servizio integrato garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l’eventuale trattamento e condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio integrato possono aderire tutti gli impianti di gestione dei rifiuti radioattivi che svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate.
4. Il Gestore del Servizio integrato è l’ENEA.
Art. 75
Cooperazione internazionale e scambio di informazioni (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 99; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 18).
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con Ministero dell’interno e l’ISIN, scambia tempestivamente informazioni e coopera con altri Stati membri dell’Unione europea o Paesi terzi interessati e con le pertinenti organizzazioni internazionali riguardo allo smarrimento, allo spostamento, al furto e al ritrovamento di sorgenti e di materiale contaminato da sostanze radioattive, e ai conseguenti provvedimenti per i controlli successivi e le indagini, fatti salvi i pertinenti requisiti di riservatezza e la normativa nazionale in materia.
2. Il Ministero dello sviluppo economico e l’ISIN, per quanto attiene ai propri compiti sono il punto di contatto con la Commissione europea e con gli altri Stati membri.
Titolo IX
IMPIANTI
Art. 76
Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria per l’autorizzazione all’esercizio e alla modifica di impianti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 36).
1. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria, il soggetto che, per gli impianti di cui all’articolo 7, comma 1, numeri 66), 67), 68), 69) e 116), richiede l’autorizzazione all’esercizio o alla modifica di cui all’articolo 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, trasmette, al Ministero dello sviluppo economico e all’ISIN i seguenti documenti:
a) progetto di massima dell’impianto corredato dalla pianta topografica, dalla descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’impianto stesso, dai piani esplicativi, dai disegni e descrizioni dell’impianto e da uno studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi;
b) rapporto di sicurezza, con l’indicazione delle previste misure di sicurezza e protezione;
c) elaborati tecnici idonei a fornire dimostrazione della sicurezza nucleare, con un livello di dettaglio proporzionato all’entità e alla natura dei pericoli inerenti all’impianto nucleare e al suo sito.
2. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), è corredato dai documenti tecnici contenenti le informazioni necessarie per l’analisi e la valutazione dell’impianto nucleare, dal punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, nonché l’analisi e la valutazione di tali pericoli. Il rapporto fornisce le seguenti informazioni:
a) ubicazione e caratteristiche fisiche, meteoclimatiche, demografiche, agronomiche e ambientali;
b) edifici ed eventuali strutture di contenimento;
c) descrizione tecnica dell’impianto nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la strumentazione nucleare e non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi di protezione e i sistemi di raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento e scarico) dei rifiuti radioattivi;
d) studio analitico di possibili incidenti derivanti da mal funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione, e delle conseguenze previste, in relazione alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria;
e) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione alla protezione sanitaria, in presenza di scarichi radioattivi durante le fasi di normale esercizio e in caso di situazioni accidentali o di emergenza;
f) misure previste ai fini della prevenzione e protezione antincendio.
3. L’autorizzazione di cui all’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, è rilasciata previo espletamento della procedura di cui al presente Titolo.
Art. 77
Nulla osta alla costruzione di impianti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37)
1. La costruzione e l’esercizio di impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica non soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e la costruzione degli altri impianti nucleari di cui all’articolo 76 sono subordinati a preventivo nulla osta, sotto il profilo della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.
2. Il nulla osta è rilasciato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l’ISIN, su domanda dell’interessato, corredata dei documenti di cui all’articolo 76, secondo la procedura prevista dal presente Titolo.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli impianti di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni dello Stato.
Art. 78
Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37-bis).
1. Gli impianti nucleari sono progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati con l’obiettivo di prevenire incidenti, di attenuare le conseguenze di eventi incidentali, e di evitare:
a) rilasci radioattivi iniziali che richiedono tempi di intervento insufficienti per poter adottare le necessarie misure di emergenza all’esterno del sito;
b) grandi rilasci radioattivi che richiedono misure di protezione che possono non essere limitate nello spazio o nel tempo.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1:
a) si applicano agli impianti nucleari per i quali è rilasciata per la prima volta un’autorizzazione alla costruzione dopo il 14 agosto 2014;
b) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari esistenti, ai fini della tempestiva attuazione di miglioramenti di sicurezza ragionevolmente possibili, anche nel quadro delle revisioni periodiche della sicurezza di cui all’articolo 80;
c) sono assunti a riferimento per gli impianti nucleari di cui è stata chiesta la disattivazione ai sensi dell’articolo 98, nel piano delle operazioni da eseguire.
Art. 79
Misure per conseguire l’obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37-ter).
1. Il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 76, comma 1, attua la difesa in profondità, ove applicabile, per conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 78 e per:
a) ridurre al minimo dell’impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale;
b) prevenire il funzionamento anomalo e i guasti;
c) controllare il funzionamento anomalo e l’individuazione dei guasti;
d) assicurare il controllo degli incidenti base di progetto;
e) assicurare il controllo delle condizioni gravi, incluse la prevenzione dell’evoluzione degli incidenti e l’attenuazione delle conseguenze degli incidenti gravi, qualificati come tali dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica delle Nazioni Unite;
f) predisporre le misure organizzative a norma degli articoli 89, 90 e 91.
2. Il titolare dell’autorizzazione, conformandosi alle indicazioni e sotto il controllo dell’ISIN, adotta misure intese a promuovere e rafforzare un’efficace cultura della sicurezza nucleare. Tali misure comprendono:
a) sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e promuovono, a tutti i livelli del personale e dei dirigenti, le capacità di mettere in discussione l’efficace attuazione dei principi e delle pertinenti prassi di sicurezza e di segnalare prontamente problemi di sicurezza, a norma dell’articolo 102;
b) disposizioni del titolare dell’autorizzazione per registrare, valutare e documentare l’esperienza operativa interna ed esterna maturata nel corso dell’esercizio, significativa per la sicurezza;
c) obbligo per il titolare dell’autorizzazione di segnalare all’ISIN eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare;
d) disposizioni concernenti l’istruzione e la formazione, a norma dell’articolo 103.
Art. 80
Valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 37-quater).
1. Il titolare dell’autorizzazione, sotto il controllo dell’ISIN, rivaluta sistematicamente e periodicamente, almeno ogni dieci anni, la sicurezza dell’impianto nucleare come previsto dall’articolo 102, comma 2, lettera a). La rivalutazione della sicurezza è intesa ad assicurare il rispetto dell’attuale base di progetto e individua ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza tenendo conto delle conseguenze derivanti dall’invecchiamento, dell’esperienza operativa, dei più recenti risultati della ricerca e dell’evoluzione delle norme internazionali, facendo riferimento all’obiettivo definito all’articolo 78, comma 1.
Art. 81
Istruttoria tecnica del progetto di massima (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 38)
1. Sulle base delle istanze di cui ai precedenti articoli 76 e 77 l’ISIN, nell’esercizio delle funzioni di regolamentazione, effettua l’istruttoria tecnica sul progetto di massima, all’esito della quale redige apposita relazione tecnica.
2. La relazione tecnica di cui al comma 1 contiene le valutazioni sulla ubicazione dell’impianto, sulle caratteristiche di esso risultanti dal progetto di massima, e indica tutti gli elementi che consentono una valutazione preliminare complessiva delle caratteristiche di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria dell’impianto e del suo esercizio.
3. L’ISIN, oltre alla documentazione trasmessa con le istanze di cui agli articoli 76 e 77, può richiedere agli interessati ogni ulteriore documentazione ritenuta utile e necessaria alla istruttoria.
4. La relazione tecnica elaborata dall’ISIN contiene anche un esame critico del rapporto di sicurezza ai sensi dell’articolo 76, comma 2 e dello studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi.
5. La relazione tecnica è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico ai Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e agli altri ministeri interessati.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di cui all’articolo 94.
Art. 82
Consultazione con le Amministrazioni interessate (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 39)
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 81, comma 5 possono richiedere all’ISIN ulteriori informazioni e i dati necessari per una completa valutazione della ubicazione dell’impianto e del progetto di massima, e trasmettono all’ISIN non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica, i rispettivi pareri relativi al progetto di massima e alla ubicazione dell’impianto.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di cui all’articolo 94.
Art. 83
Parere dell’ISIN (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 40)
1. L’ISIN trasmette al Ministero dello sviluppo economico il suo parere conclusivo con le eventuali osservazioni delle varie amministrazioni.
2. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e gli altri ministeri interessati.
Art. 84
Progetti particolareggiati di attuazione dell’autorizzazione o del nulla osta dell’impianto (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 41).
1. Il titolare della autorizzazione o del nulla osta di cui agli articoli 76 e 77, trasmette all’ISIN i progetti particolareggiati per la realizzazione delle parti costitutive dell’impianto rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.
2. L’ISIN, nell’esercizio delle funzioni di regolazione e di controllo tecnico, effettua l’istruttoria dei progetti delle opere di cui al comma 1, completi di relazioni illustrative che ne dimostrano la rispondenza ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, e, all’esito positivo della verifica e validazione tecniche, li approva.
3. Il titolare dell’autorizzazione o del nulla osta procede alla realizzazione delle opere sotto la vigilanza dell’ISIN, che controlla la conformità della costruzione ai progetti approvati e alle relative condizioni e prescrizioni tecniche risultanti dalla verifica e validazione tecniche di cui al comma 2.
4. La messa in opera delle parti costitutive dell’impianto realizzate ai sensi del comma 3, è subordinata all’esito positivo delle prove e dei collaudi effettuati sotto il controllo tecnico dell’ISIN.
5. Per la validazione e l’approvazione tecniche dei progetti di smaltimento di rifiuti radioattivi, l’ISIN comunica i relativi dati generali alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 37 del Trattato EURATOM.
Art. 85
Collaudi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 42)
1. Il collaudo degli impianti di cui all’articolo 7, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è eseguito con le modalità di cui agli articoli 86, 87 e 88, per i tipi di impianti definiti all’articolo 7, comma 1, numeri 66), 67), 68), 69) e 116).
2. Con le norme di esecuzione del presente decreto sono stabilite le modalità per l’esecuzione delle prove di collaudo per altri impianti nucleari. Dette norme possono prevedere procedure semplificate rispetto a quelle previste dal presente Titolo.
Art. 86
Prove non nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 43)
1. Ultimata la costruzione delle parti dell’impianto di cui all’articolo 84, o di qualunque altra parte rilevante ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, il titolare dell’autorizzazione o del nulla osta esegue, sotto il controllo dell’ISIN, prove non nucleari di verifica dell’esercizio dell’impianto. Copia dei verbali dei risultati delle prove è trasmessa dal titolare all’ISIN.
2. Il titolare dell’autorizzazione o del nulla osta è altresì tenuto a procedere all’esecuzione delle prove combinate dell’impianto antecedenti al caricamento del combustibile e, ove trattasi di impianti di trattamento di combustibili irradiati, antecedenti all’immissione di combustibile irradiato, previa approvazione dell’ISIN, all’esito di verifica e validazione tecniche, di un programma delle prove stesse. Per le prove dichiarate rilevanti dall’ISIN ai fini della sicurezza, le specifiche tecniche di ogni singola prova sono approvate prima della loro esecuzione. L’ISIN ha facoltà di introdurre, nelle specifiche tecniche delle prove, opportune modifiche e prescrizioni aggiuntive attinenti alla sicurezza. Delle modalità di esecuzione delle prove è redatto apposito verbale. Copia del verbale dei risultati delle prove è trasmessa dal titolare dell’autorizzazione o del nulla osta all’ISIN.
3. L’ISIN ha facoltà di assistere alle prove di cui ai commi 1 e 2 con propri ispettori. In tal caso il verbale è redatto in contraddittorio.
4. L’esecuzione delle prove avviene sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione o del nulla osta.
5. Ultimate le prove antecedenti al caricamento del combustibile e, ove si tratti di impianti di trattamento di combustibili irradiati, antecedenti l’immissione di combustibile irradiato, l’ISIN rilascia al titolare della autorizzazione o del nulla osta apposita certificazione tecnica del loro esito attestante che l’impianto dal punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria è idoneo al caricamento del combustibile o, per gli impianti di trattamento di combustibile irradiato, alla immissione di detto combustibile.
Art. 87
Prove nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 44)
1. Il titolare dell’autorizzazione o del nulla osta procede alla esecuzione di prove e di operazioni con combustibile nucleare, compreso il caricamento del combustibile, o, in caso di impianti di trattamento di combustibili irradiati, all’esecuzione di prove con combustibile irradiato, compresa l’immissione del combustibile nell’impianto, in conformità a un programma generale di prove che deve essere approvato dall’ISIN, sulla base e all’esito positivo della verifica e delle validazione tecniche. Per ciascuna prova l’ISIN stabilisce le modalità di esecuzione.
2. Ai fini del comma 1, il titolare dell’autorizzazione o del nulla osta è tenuto a presentare all’ISIN la seguente documentazione:
a) rapporto di sicurezza, ai sensi dell’articolo 76, comma 2;
b) regolamento di esercizio;
c) manuale di operazione;
d) programma generale di prove con combustibile nucleare o con combustibile irradiato;
e) certificato di esito favorevole delle prove precedenti al caricamento del combustibile o alla immissione di combustibile irradiato comprese quelle relative a contenitori in pressione destinati a contenere comunque sostanze radioattive;
f) organigramma del personale preposto e addetto all’esercizio tecnico dell’impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;
g) proposte di prescrizioni tecniche.
3. Il titolare dell’autorizzazione o del nulla osta presenta, a richiesta dell’ISIN, ogni altra documentazione ritenuta necessaria, concernente la sicurezza e la protezione sanitaria dell’impianto.
4. L’ISIN, sulla base e all’esito positivo della verifica e validazione tecniche della documentazione esibita, approva il programma generale di prove nucleari previa approvazione, da parte del prefetto, del piano di emergenza esterna, con le modalità previste dal Titolo XIV.
5. Il titolare dell’autorizzazione o del nulla osta presenta all’ISIN le specifiche dettagliate per l’esecuzione dei singoli gruppi di prove nucleari al fine di ottenere dall’ISIN il parere positivo per procedere all’esecuzione di ciascuna di esse. Le specifiche dettagliate contengono gli elementi atti ad accertare che sono state adottate tutte le misure per garantire alle prove la maggiore sicurezza e l’efficacia in relazione alle particolari caratteristiche dell’impianto soggette al controllo.
6. L’ISIN può condizionare l’esecuzione dei singoli gruppi di prove nucleari alla osservanza delle prescrizioni tecniche con la possibilità di indicare a quali di esse si possa derogare con la singola prova e quali ulteriori prescrizioni debbono invece essere eventualmente adottate. L’ISIN ha anche facoltà di chiedere che siano studiate ed eseguite prove particolari rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
7. L’ISIN, sulla base di specifiche e motivate valutazioni e verifiche tecniche, può consentire al titolare dell’autorizzazione o del nulla osta di procedere all’esecuzione di singoli gruppi di prove nucleari anche prima della validazione e approvazione tecniche dell’intero programma generale.
8. Il titolare dell’autorizzazione o del nulla osta è responsabile a tutti gli effetti dell’esecuzione delle prove nucleari e della esattezza dei calcoli dei progetti e delle dimostrazioni di sicurezza.
Art. 88
Verbali, relazioni e certificazioni delle prove nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 45)
1. Per ogni prova nucleare il titolare dell’autorizzazione o del nulla osta misura e registra i dati secondo le specifiche definite con la procedura di cui all’articolo 87; copia di tali dati e il relativo verbale di prova sono trasmessi all’ISIN al termine della prova stessa.
2. Il titolare dell’autorizzazione o del nulla osta predispone una relazione che contiene le modalità e l’esito di ciascuna prova. Copia della relazione è trasmessa dallo stesso all’ISIN.
3. L’ISIN ha comunque la facoltà di assistere con propri ispettori all’esecuzione delle prove nucleari e in tal caso il verbale è redatto in contraddittorio. L’ISIN rilascia al titolare dell’autorizzazione o del nulla osta apposite certificazioni dell’esito dei singoli gruppi di prove nucleari.
4. Nei casi in cui le modalità di esecuzione di una prova nucleare non sono conformi a quelle previste dalle specifiche tecniche e alle prescrizioni aggiuntive di cui all’articolo 87, comma 5 e 6 l’ispettore dell’ISIN presente sul posto ha facoltà di sospendere lo svolgimento della prova stessa, previa contestazione e invito al titolare ad adeguare le modalità di esecuzione a quelle previste dalle specifiche approvate.
Art. 89
Regolamento di esercizio (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 46)
1. Il titolare dell’autorizzazione di impianti di cui agli articoli 76, 77 e 95, predispone il regolamento di esercizio come definito all’articolo 7, comma 1, numero 119).
2. Il regolamento di esercizio è sottoposto al preventivo parere e approvazione tecnici dell’ISIN.
Art. 90
Manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 47)
1. Il manuale di operazione di cui all’articolo 87, comma 2, lettera c), contiene in allegato un manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali, che possono insorgere nell’impianto e determinare la previsione o il verificarsi di una emergenza nucleare.
2. Il manuale di cui al comma 1 comprende il piano di emergenza interna nel quale sono indicate le procedure di gestione dell’impianto in situazioni eccezionali, nonché le misure di emergenza da adottare per prevenirne o attenuarne le conseguenze, che tengono conto della radioprotezione dei lavoratori e del coordinamento con la pianificazione di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, durante tutte le fasi dell’emergenza.
3. Il manuale di operazione contiene altresì le modalità con le quali il titolare dell’autorizzazione o del nulla osta informa tempestivamente i lavoratori in caso di inconvenienti e di incidenti, e individua il personale addetto all’impianto, che, in caso di insorgenza di situazioni eccezionali, è adibito a mansioni di pronto intervento.
Art. 91
Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi evenienza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 48).
1. Dal momento in cui il combustibile nucleare è presente nell’impianto, è assicurata in ogni caso, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, la permanenza del personale indispensabile che non può abbandonare il posto di lavoro senza preavviso e senza avvenuta sostituzione.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d’intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito l’ISIN, stabilisce per ciascun impianto il numero e la qualifica degli addetti soggetti all’obbligo di cui al comma 1.
3. In ottemperanza al decreto di cui al comma 2, il titolare dell’autorizzazione o del nulla osta, con ordine di servizio affisso nel luogo di lavoro, stabilisce i turni nominativi del personale indispensabile, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, per le varie condizioni di funzionamento.
4. Copia dell’ordine di servizio e delle eventuali variazioni è comunicata al Prefetto, all’ISIN nonché all’Ispettorato del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio.
Art. 92
Collegio dei delegati alla sicurezza dell’impianto (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 49)
1. Per gli impianti di cui all’articolo 7, comma 1, numeri 66), 67), 68), 69) e 116) deve essere costituito un Collegio dei delegati alla sicurezza dell’impianto.
2. Il titolare dell’autorizzazione o del nulla osta è tenuto a sottoporre all’approvazione dell’ISIN la composizione di detto Collegio.
3. Il Collegio è composto da almeno quattro membri prescelti fra i tecnici che sovraintendono a servizi essenziali per il funzionamento dell’impianto, di esso fa parte l’esperto di radioprotezione di cui all’articolo 128. Il Collegio ha funzioni consultive, con i seguenti compiti:
a) esprimere parere preventivo su ogni progetto di modifica dell’impianto o di sue parti;
b) esprimere parere preventivo su ogni proposta di modifica alle procedure di esercizio dell’impianto;
c) esprimere parere preventivo su programmi di esperienze, prove e operazioni di carattere straordinario da eseguire sull’impianto;
d) rivedere periodicamente lo svolgimento dell’esercizio dell’impianto, esprimendo il proprio parere unitamente a eventuali raccomandazioni relative alla sicurezza e protezione;
e) elaborare il piano di emergenza interna dell’impianto, incluso nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali di cui all’articolo 90, e provvedere a sue eventuali modifiche successive, d’intesa col comando provinciale dei vigili del fuoco;
f) assistere il direttore responsabile di turno o il capo impianto nella adozione delle misure che si rendono necessarie per fronteggiare qualsiasi evento o anormalità che possa far temere l’insorgere di un pericolo per la pubblica incolumità o di danno alle cose.
4. Nel caso previsto dalla lettera f), assiste alle riunioni del Collegio di sicurezza dell’impianto un esperto nucleare designato dall’ISIN, negli altri casi tale esperto ha la facoltà di intervenire alle riunioni. Alle riunioni del Collegio di sicurezza dell’impianto possono inoltre partecipare funzionari rappresentanti delle amministrazioni interessate.
5. Tra i componenti del Collegio di sicurezza sono designati due tecnici incaricati di svolgere le funzioni di collegamento con le autorità competenti per gli adempimenti relativi allo stato di emergenza nucleare di cui al Titolo XIV.
Art. 93
Licenza di esercizio (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 50)
1. La licenza di esercizio è accordata per fasi successive di esercizio, correlative all’esito positivo di successivi gruppi di prove nucleari e determina limiti e condizioni che l’esercente è tenuto a osservare.
2. L’istanza intesa a ottenere la licenza di esercizio di ciascuna fase è presentata al Ministero dello sviluppo economico. Ogni istanza è corredata dei certificati di esito positivo del gruppo di prove nucleari relative e della dimostrazione che le caratteristiche dell’impianto consentono di prevedere una fase di esercizio sicuro entro determinati limiti e condizioni, nonché di un piano preliminare delle operazioni di disattivazione. Tale piano è aggiornato almeno ogni cinque anni e quando lo richiedano circostanze specifiche, quali significative modifiche dei processi operativi. Copia dell’istanza, corredata della copia di detta documentazione, è contemporaneamente presentata all’ISIN.
3. L’ISIN, esaminata l’istanza e la documentazione, trasmette al Ministero dello sviluppo economico il proprio parere, prescrivendo eventualmente l’osservanza di determinati limiti e condizioni per l’esercizio.
4. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia la licenza di esercizio, condizionandola all’osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall’ISIN che vigila sulla loro osservanza e, sentito l’ISIN, approva il piano preliminare delle operazioni di disattivazione e i suoi successivi aggiornamenti.
5. L’esercente tiene aggiornati in tutte le fasi, gli appositi registri di esercizio. L’esercente è tenuto inoltre a osservare le disposizioni di cui agli articoli 89, 90, 91, 92 e gli obblighi di cui al Titolo XIV.
Art. 94
Reattori di ricerca (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 51)
1. Per gli impianti con reattore di ricerca di potenza non superiore a 100 chilowatt termici non si applica la procedura prevista dagli articoli 81 e 82.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, prima del rilascio della autorizzazione o del nulla osta, richiede il parere dell’ISIN.
3. Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si applicano integralmente le disposizioni previste dal presente Titolo.
Art. 95
Depositi e complessi nucleari sottocritici (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 52)
1. L’esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari di cui all’articolo 7, comma 1, numero 23) e quello dei complessi nucleari sottocritici di cui all’articolo 7, comma 1, numero 16), sono subordinati all’autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito il parere dell’ISIN. Nel decreto di autorizzazione possono essere stabilite speciali prescrizioni.
Art. 96
Depositi temporanei e occasionali (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 53)
1. Il deposito temporaneo e occasionale di materie fissili speciali o di combustibili nucleari non irradiati, purché conservati negli imballaggi di trasporto e nelle quantità autorizzate per le singole spedizioni, può essere costituito per non oltre trenta giorni con il nulla osta del prefetto che lo rilascia secondo le procedure di cui all’articolo 50, ferme tutte le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull’obbligo della garanzia finanziaria per la responsabilità civile di cui agli articoli 19, 20 e 21 della stessa legge. Per i depositi di zona portuale e aeroportuale il nulla osta è rilasciato dal comando di porto, sentito il dirigente dell’ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera, o dal direttore della circoscrizione aeroportuale.
2. Del deposito temporaneo e occasionale è data preventiva comunicazione all’ISIN e al Comando provinciale dei vigili del fuoco e nei casi di deposito in zona portuale o aeroportuale, anche al Prefetto.
3. La sosta tecnica in corso di trasporto effettuata per non oltre ventiquattro ore non è soggetta alle disposizioni del presente articolo.
Art. 97
Sorveglianza locale della radioattività ambientale (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 54)
1. Il titolare dell’autorizzazione o del nulla osta e l’esercente sono tenuti alla sorveglianza permanente degli scarichi radioattivi e del grado di radioattività dell’atmosfera, delle acque, del suolo e degli alimenti nelle zone sorvegliate e nelle zone limitrofe all’impianto, e ad assumere le determinazioni eventualmente necessarie.
2. Gli esiti della sorveglianza e le determinazioni di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente all’ISIN, con modalità stabilite nei provvedimenti autorizzativi.
Art. 98
Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 55).
1. L’esecuzione delle operazioni di disattivazione di un impianto nucleare sono autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, la Regione o la Provincia autonoma interessata e l’ISIN, su istanza del titolare della licenza.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata per singole fasi, se tale suddivisione è necessaria ed è giustificata nell’ambito di un piano globale di disattivazione, da allegare all’istanza di autorizzazione relativa alla prima fase.
3. Per ciascuna fase, copia dell’istanza di autorizzazione è inviata alle amministrazioni di cui al comma 1 e all’ISIN, corredata dalle seguenti documentazione e informazioni:
a) piano delle operazioni da eseguire;
b) descrizione dello stato dell’impianto;
c) inventario delle materie radioattive presenti;
d) indicazione dello stato dell’impianto stesso al termine della fase;
e) analisi di sicurezza concernenti le operazioni da eseguire;
f) stato dell’impianto a fine operazioni;
g) indicazione della destinazione dei materiali radioattivi di risulta;
h) stima degli effetti sull’ambiente esterno;
i) programma di radioprotezione anche per l’eventualità di un’emergenza.
4. Nel piano di cui al comma 3, lettera a), il titolare della licenza di esercizio propone altresì i momenti a partire dai quali vengono meno i presupposti tecnici per l’osservanza delle singole disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni attinenti all’esercizio dell’impianto.
Art. 99
Procedura per il rilascio dell’autorizzazione alla disattivazione – Svolgimento delle operazioni (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 56).
1. Le Amministrazioni di cui all’articolo 98, comma 1, trasmettono all’ISIN, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prevista allo stesso articolo 98, comma 3, le proprie eventuali osservazioni.
2. L’ISIN, esaminata l’istanza di autorizzazione e la relativa documentazione e tenendo conto delle osservazioni delle amministrazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette alle stesse amministrazioni una relazione con le proprie valutazioni e con l’indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, non oltre trenta giorni dal ricevimento della relazione trasmettono le loro osservazioni finali all’ISIN il quale predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico il proprio parere con l’indicazione delle eventuali prescrizioni.
4. Il Ministero dello sviluppo economico assicura l’effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti il rilascio dell’autorizzazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dello schema di decreto e della relativa documentazione entro trenta giorni dall’acquisizione agli atti dei pareri di tutte le autorità competenti, assicurando che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo entro trenta giorni dalla pubblicazione, e che delle stesse si tenga debitamente conto nel decreto autorizzativo da emanare e pubblicare entro quarantacinque giorni dal termine della consultazione del pubblico.
5. Il Ministro dello sviluppo economico rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 98, condizionandola all’osservanza delle eventuali prescrizioni definite dall’ISIN.
6. Con l’autorizzazione sono altresì definite le operazioni di disattivazione rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. Per tali operazioni il titolare dell’autorizzazione per la disattivazione presenta i relativi progetti particolareggiati, ovvero i piani operativi, da sottoporre all’approvazione dell’ISIN prima della loro attuazione.
7. L’esecuzione delle operazioni avviene sotto la vigilanza dell’ISIN che, in relazione al loro avanzamento e sulla base di specifica istanza del titolare dell’autorizzazione, verifica l’effettivo venir meno dei presupposti tecnici per l’osservanza delle singole disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni emanate.
Art. 100
Rapporto conclusivo (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 57)
1. Il titolare dell’autorizzazione, al termine delle operazioni di cui all’articolo 99, trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui all’articolo 98, comma 1, un rapporto conclusivo, che documenta le operazioni eseguite e lo stato dell’impianto e del sito.
2. L’ISIN, sulla base della vigilanza svolta ed esaminata la documentazione di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui all’articolo 98, comma 1, una relazione contenente le proprie valutazioni e l’indicazione delle eventuali prescrizioni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico sentite le amministrazioni interessate e l’ISIN, emette, con proprio decreto, le eventuali prescrizioni connesse con lo stato dell’impianto e del sito al termine delle operazioni.
Art. 101
Inosservanza delle prescrizioni, diffide,sospensioni, revoche (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58).
1. Il titolare dei provvedimenti autorizzativi di cui al presente Titolo è tenuto alla esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati di cui all’articolo 84 e i piani operativi come approvati dall’ISIN. Egli osserva altresì le prescrizioni impartite con detti provvedimenti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui al comma 1 o di difformità dell’esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e i piani operativi come approvati dall’ISIN, o di inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 79, comma 2, e all’articolo 80, l’ISIN contesta all’esercente le inosservanze e le difformità accertate e, ove necessario, assegna un termine di trenta giorni per fornire le proprie giustificazioni. Decorso tale termine, l’ISIN, qualora ritenga incomplete o comunque insufficienti le giustificazioni fornite, diffida l’esercente assegnandogli un termine entro il quale eliminare le inosservanze e ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
3. In caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 2, l’ISIN ne informa il Ministro dello sviluppo economico che, con proprio decreto, procede alla sospensione dei provvedimenti di cui al comma 1 per il periodo di tempo necessario a eliminare le inosservanze, sentito l’ISIN.
4. Se a causa dell’inosservanza delle prescrizioni autorizzative o di difformità dell’esecuzione dei progetti, compresi i progetti particolareggiati e i piani operativi come approvati dall’ISIN ricorrono motivi di urgenza ai fini della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, ovvero se anche dopo il periodo di sospensione le inosservanze non sono state eliminate, l’ISIN ne informa il Ministro dello sviluppo economico che, con proprio decreto, d’intesa con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e le altre amministrazioni interessate, revoca il provvedimento di autorizzazione, sentito l’ISIN.
5. Nei provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca sono stabilite, ove necessario, le disposizioni per assicurare la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.
Titolo X
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI E DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEL COMBUSTIBILE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
Art. 102
Titolari delle autorizzazioni (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58-bis)
1. Il titolare di una autorizzazione deve essere in possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla sicurezza nucleare, e allo stesso compete la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Tale responsabilità non può essere delegata e comprende la responsabilità per le attività degli appaltatori e dei subappaltatori le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare.
2. Il titolare dell’autorizzazione è obbligato a:
a) valutare e verificare periodicamente, nonché a migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza dei suoi impianti nucleari o dell’attività di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, in modo sistematico e verificabile. Ciò comprende la verifica che sono stati presi provvedimenti ai fini della prevenzione degli incidenti e dell’attenuazione delle loro conseguenze, compresa la verifica dell’applicazione della difesa in profondità;
b) istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare;
c) stabilire procedure e misure di emergenza sul sito adeguate, comprese indicazioni per la gestione degli incidenti gravi o provvedimenti equivalenti, ai fini di un’efficace risposta agli incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze;
d) prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonché risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare di un impianto nucleare e garantire, inoltre, che gli appaltatori e i subappaltatori, di cui è responsabile e le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare, dispongono delle necessarie risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate per adempiere ai loro obblighi.
3. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera c) devono:
a) essere coerenti con le altre procedure operative, con la pianificazione di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, ed essere oggetto di esercitazioni periodiche per verificarne l’attuabilità;
b) riguardare incidenti e incidenti gravi, che potrebbero verificarsi in tutte le modalità operative e quelli che coinvolgono o colpiscono contemporaneamente diverse unità;
c) stabilire misure per ricevere assistenza esterna;
d) essere riesaminate e aggiornate periodicamente tenendo conto delle esperienze acquisite dalle esercitazioni e dagli incidenti.
Art. 103
Competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58- ter).
1. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto, con oneri a proprio carico, a mantenere e accrescere le capacità e le competenze del proprio personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alla gestione delle emergenze sul sito, attraverso idonei programmi di formazione e aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti. Il titolare dell’autorizzazione è altresì tenuto ad accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali è appaltato lo svolgimento di attività aventi rilevanza per la sicurezza nucleare e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fornisca un’attestazione di essere stato adeguatamente formato nell’ambito di specifici corsi di formazione.
Art. 104
Trasparenza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58- quater)
1. L’ISIN pone in atto tutte le misure possibili affinché le informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare e sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico, prestando particolare attenzione alle autorità locali, alla popolazione e ai soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto nucleare.
2. L’ISIN pubblica sul proprio sito web istituzionale i risultati dell’attività svolta nonché ogni informazione utile nei settori di sua competenza.
3. Il titolare dell’autorizzazione fornisce ai lavoratori e alla popolazione informazioni in merito allo stato della sicurezza nucleare, con riferimento alle normali condizioni di esercizio dei propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione.
4. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a rendere disponibili, su richiesta, alla regione e all’Agenzia regionale per la protezione ambientale competenti, che ne informano l’ISIN, i dati, le informazioni e i documenti di interesse ai fini della tutela della popolazione e dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti, compresi i dati sulla sorveglianza locale di cui all’articolo 97. Il titolare dell’autorizzazione informa l’ISIN di quanto richiesto e trasmesso.
5. Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 42, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
6. Fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l’ISIN può concludere accordi bilaterali con le autorità di regolamentazione competenti di altri Stati membri per regolare le attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari attraverso, tra l’altro, lo scambio e, se del caso, la condivisione di informazioni. Tali accordi sono preventivamente comunicati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell’interno e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 105
Relazioni e revisioni tra pari. (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58-quinquies)
1. Entro il 22 luglio 2020 e, successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati atti a descrivere lo stato di attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, come modificata dalla direttiva 2014/87/Euratom, forniti dall’ISIN almeno sessanta giorni prima del predetto termine, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, congiuntamente, presentano una relazione alla Commissione europea.
2. In qualunque circostanza sia ritenuto opportuno, e comunque almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare consultano l’ISIN per una valutazione della legislazione, della regolamentazione e del quadro organizzativo nazionale vigenti, tenendo conto dell’esperienza operativa e degli sviluppi della tecnologia e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare.
3. Con riferimento a quanto disposto dal comma 2, l’ISIN richiede un esame internazionale inter pares, al fine di concorrere a un continuo miglioramento della sicurezza nucleare. L’ISIN trasmette le risultanze di tale esame al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
4. Entro il 23 agosto 2021 e, successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall’ISIN, almeno sessanta giorni prima del termine utile, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per lo sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea una relazione sull’attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, tenendo conto dei cicli di riesame previsti dalla Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997, ratificata con legge 16 dicembre 2005, n. 282.
5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, sentito l’ISIN, organizzano ogni dieci anni valutazioni del quadro nazionale, dell’attività dell’ISIN, del Programma nazionale di cui all’articolo 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014 e richiedono su tali temi una verifica inter pares internazionale, al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. I risultati delle verifiche inter pares sono trasmessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri e sono resi accessibili al pubblico qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza.
6. In aggiunta a quanto previsto al comma 3, l’ISIN, su base coordinata con gli altri Stati membri dell’Unione europea, provvede a:
a) effettuare una valutazione nazionale, basata su uno specifico tema correlato alla sicurezza nucleare dei pertinenti impianti nucleari presenti nel territorio;
b) invitare tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea, e la Commissione europea in qualità di osservatore, a effettuare un esame inter pares della valutazione nazionale di cui alla lettera a);
c) proporre ai Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare appropriate misure per dar seguito alle pertinenti risultanze del processo di esame inter pares;
d) pubblicare le pertinenti relazioni riguardanti il processo di esame inter pares e i suoi principali risultati, quando disponibili;
e) trasmettere tempestivamente agli altri Stati membri, nonché alla Commissione europea, i risultati della valutazione nazionale.
7. Le attività di cui al comma 6, avviate nel 2017, e i successivi esami tematici inter pares sono effettuati almeno ogni sei anni.
8. In caso di incidente all’origine di situazioni che richiedono misure di emergenza all’esterno del sito o misure di protezione della popolazione, l’esame inter pares di cui al comma 6 è organizzato senza indebito ritardo.
Titolo XI
ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI
Art. 106
Organi di vigilanza (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 104; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 59).
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle situazioni e alle attività di cui all’articolo 2, alle quali sono addetti lavoratori, ivi comprese le attività esercitate dallo Stato, dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del SSN, dagli istituti di istruzione, dalle università e dai laboratori di ricerca.
2. La vigilanza per la tutela dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori è affidata all’ISIN, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la esercita per mezzo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, per le attività comportanti l’impiego di macchine radiogene e di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, anche agli organi del SSN competenti per territorio. La vigilanza non può essere effettuata dallo stesso soggetto che svolge l’attività vigilata o dall’esercente titolare della pratica oggetto della vigilanza.
Art. 107
Definizione di lavoratore (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 60)
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo, per lavoratore si intende quello di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. È vietato adibire alle attività disciplinate dal presente decreto i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877.
Art. 108
Obblighi del datore di lavoro non delegabili (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, articolo 16)
1. I datori di lavoro per i quali trovano applicazione le disposizioni del presente decreto non possono delegare le seguenti attività:
a) valutazione preventiva di cui all’articolo 109;
b) nomina dell’esperto di radioprotezione;
c) nomina del medico autorizzato.
2. Qualora, fuori dai casi di cui al comma 1, si proceda a delega di funzioni, per la stessa trova applicazione quanto previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 109
Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31,32,37, 2 comma, 38, 2 comma, 44, 1 comma, lett.b ); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61).
1. I datori di lavoro e i dirigenti che rispettivamente svolgono e dirigono le attività disciplinate dal presente decreto e i preposti che vi sovraintendono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuano le misure di protezione e di sicurezza previste dal presente Titolo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. Prima dell’inizio delle pratiche disciplinate dal presente decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall’esperto di radioprotezione contenente:
a) la descrizione della natura e la valutazione dell’entità dell’esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell’impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell’esercizio della pratica;
b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il datore di lavoro fornisce all’esperto di radioprotezione le informazioni in merito a:
a) descrizione degli ambienti, degli impianti e dei processi che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi compreso l’elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti che si intendono impiegare;
b) organizzazione del lavoro;
c) mansioni cui sono adibiti i lavoratori;
d) ogni altra informazione ritenuta necessaria dall’esperto di radioprotezione.
4. Il datore di lavoro comunica altresì preventivamente all’esperto di radioprotezione le variazioni relative allo svolgimento della pratica, ivi comprese quelle inerenti ai lavoratori interessati e all’organizzazione del lavoro, nonché le eventuali migliorie tecniche che si intendono apportare alla pratica stessa.
5. La relazione di cui al comma 2 costituisce il documento di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa, in qualsiasi modo attestata, nel rispetto dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
6. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all’articolo 131, comma 1, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell’ambito delle rispettive competenze:
a) provvedono affinché gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;
b) provvedono affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133 e informano i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;
c) predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone classificate;
d) forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;
e) provvedono affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d);
f) provvedono affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
g) forniscono al lavoratore classificato esposto, o comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione, che lo riguardino direttamente, nonché assicurano l’accesso alla documentazione di cui all’articolo 132 concernente il lavoratore stesso.
7. Per gli obblighi previsti al comma 6, con esclusione di quelli previsti alla lettera e), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell’articolo 125, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti si avvalgono degli esperti di radioprotezione e, per gli aspetti sanitari, dei medici autorizzati. Nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi adempiono alle disposizioni di cui alle lettere c) ed e), e forniscono i dispositivi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).
8. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti comunicano tempestivamente all’esperto di radioprotezione e al medico autorizzato la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.
9. I datori di lavoro trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, ai fini del loro inserimento nell’archivio nazionale dei lavoratori esposti di cui all’articolo 126.
10. I datori di lavoro garantiscono le condizioni per la collaborazione tra l’esperto di radioprotezione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nell’ambito delle rispettive competenze. L’esperto di radioprotezione e, ove nominato, il medico autorizzato partecipano alle riunioni periodiche di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo.
11. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e sanitaria della radioprotezione sono a carico del datore di lavoro.
Art. 110
Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 14, 15; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma 3).
1. Il datore di lavoro che svolge le attività disciplinate dal presente decreto, provvede affinché i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni tre anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. L’informazione e la formazione previste nel presente articolo sono svolte nell’ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza. I contenuti dell’informazione e formazione comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
c) modalità di valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Art. 111
Informazione e formazione dei lavoratori (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 14, 15, 82 comma 2, lettera l); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma3).
1. Il datore di lavoro che svolge le attività disciplinate dal presente decreto provvede affinché ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività svolta;
b) sui nominativi del medico autorizzato e dell’esperto di radioprotezione;
c) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, sulle norme interne di protezione e sicurezza, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle conseguenze legate al loro mancato rispetto;
d) sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate;
e) sull’importanza dell’obbligo, per le lavoratrici esposte di comunicare tempestivamente il proprio stato di gravidanza;
f) sull’importanza per le lavoratrici esposte di comunicare l’intenzione di allattare al seno un neonato.
2. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, in relazione alle mansioni cui è addetto, riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di radioprotezione anche con eventuale addestramento specifico. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico, sono effettuati, ove possibile, sul luogo di lavoro e devono avvenire con periodicità almeno triennale, e comunque in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie che modifichino il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
3. I contenuti minimi dell’informazione e della formazione dei lavoratori soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti riguardano:
a) i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della radioprotezione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, sorveglianza e assistenza;
b) i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni sanitari e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione tipici delle pratiche in cui i lavoratori sono coinvolti;
c) il significato dei limiti di dose nonché i potenziali rischi associati al loro superamento;
d) le circostanze nelle quali sono richieste la sorveglianza fisica e sanitaria e gli obiettivi delle stesse;
e) le procedure di lavoro da utilizzarsi in relazione alle mansioni svolte;
f) l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale in dotazione, nonché le modalità del loro controllo e verifica;
g) i comportamenti da tenere nell’attuazione dei piani e delle procedure di emergenza.
4. Nel caso di pratiche con impiego di sorgenti sigillate ad alta attività il datore di lavoro organizza specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte al responsabile della gestione della sorgente e al personale addetto all’utilizzo della sorgente, sulle caratteristiche tecniche della stessa e sugli aspetti di radioprotezione. L’informazione e la formazione:
a) comprendono specifiche indicazioni sulle azioni da adottare e i comportamenti da tenere ai fini della gestione in sicurezza della sorgente;
b) indicano accorgimenti al fine di prevenire inconvenienti e incidenti dovuti alla mancanza di controlli adeguati sulla sorgente;
c) forniscono indicazioni sull’attuazione delle specifiche procedure gestionali per il trasporto, la detenzione e l’utilizzo della sorgente finalizzate a impedire, in relazione alle caratteristiche della stessa, l’accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o il danneggiamento anche a seguito di incendi;
d) sono ripetute a intervalli quinquennali e documentate in modo che i lavoratori interessati siano adeguatamente preparati per gli eventi di cui alla lettera b).
5. L’informazione e la formazione previste nel presente articolo sono svolte nell’ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza.
6. La formazione di cui al comma 2 integra quella prevista dall’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti. La formazione di cui ai commi 3 e 4 integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del suddetto decreto legislativo.
Art. 112
Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 6, comma 1, lettera a), 15, 1 comma, ultimo capoverso, 31, 2 comma, 40, 2 comma, 51, 2 comma; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 62).
1. Il datore di lavoro di lavoratori esterni:
a) provvede alla valutazione preventiva che identifica la natura e l’entità del rischio radiologico per i lavoratori esposti avvalendosi dell’esperto di radioprotezione;
b) provvede affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133 e informa i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;
c) assicura la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti, in conformità alle disposizioni del presente Titolo e a quelle emanate in sua applicazione, anche mediante accordi contrattuali con i terzi esercenti di zone classificate nelle quali i lavoratori sono chiamati a svolgere la loro attività;
d) assicura per quanto di propria competenza il rispetto dei principi generali di cui all’articolo 1 e dei limiti di dose di cui all’articolo 146;
e) rende edotti i lavoratori, nell’ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all’articolo 111, fatto salvo l’obbligo dei terzi di informazione specifica sui rischi di cui all’articolo 113;
f) provvede affinché vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali dosimetriche di cui all’articolo 132;
g) provvede affinché i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 134 e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento sanitario personale di cui all’articolo 140;
h) provvede affinché ai lavoratori vengano forniti gli appropriati dispositivi di protezione individuale e i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale;
i) istituisce per ogni lavoratore esterno di categoria A e consegna al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 2 e si assicura della sua compilazione in relazione alla prestazione;
l) definisce, di concerto con l’esercente delle zone classificate, il vincolo di dose da adottare in relazione alle attività da svolgersi;
m) acquisisce dall’esercente delle zone classificate informazioni sui rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti esistenti nella zona classificata in cui il lavoratore esterno è destinato a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione alla attività da svolgere;
n) coopera con l’esercente della zona classificata all’attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni, scambiando con lo stesso le informazioni necessarie anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’attività complessiva.
2. Ai sensi dell’articolo 132, comma 6, sono stabilite le modalità di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione di cui al comma 1, lettera i). Il libretto contiene i dati relativi alla valutazione delle dosi inerenti all’attività svolta, nonché i giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni di validità.
Art. 113
Obblighi degli esercenti zone classificate che si avvalgono di lavoratori esterni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 51; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 63).
1. Gli esercenti una o più zone classificate, i quali si avvalgono di lavoratori esterni, sono tenuti ad assicurarne la tutela dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, direttamente o mediante accordi contrattuali con il datore di lavoro da cui detti lavoratori dipendono, e rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona classificata e di prestazione richiesta.
2. Per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni in zona classificata, l’esercente di tale zona è tenuto a:
a) accertarsi, anche, laddove previsto, tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all’articolo 112, comma 1, lettera i), che il lavoratore esterno, prima di effettuare la prestazione nella zona classificata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;
b) istituire, ove la normativa vigente nel paese di origine del lavoratore non lo preveda, il libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni di categoria A provenienti da altri Paesi dell’Unione europea o da Paesi terzi;
c) prevedere, nell’ambito degli accordi contrattuali di cui all’articolo 112, comma 1, lettera c) che il lavoratore esterno abbia ricevuto o comunque riceva, oltre all’informazione e alla formazione di cui all’articolo 112, comma 1, lettera e), una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata e assicurarsi che tali previsioni siano realizzate;
d) fornire specifiche informazioni e garantire una formazione in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività nonché istruzioni di lavoro adeguate all’entità del rischio radiologico;
e) assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei dispositivi di protezione individuale, ove necessari, e accertarsi del loro utilizzo;
f) assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione, al loro utilizzo e che il lavoratore fruisca della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria;
g) curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi generali di cui all’articolo 1 e dei limiti di dose di cui all’articolo 146;
h) adottare le misure necessarie affinché, a cura dell’esperto di radioprotezione, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i lavoratori di categoria A e trasmesse al datore di lavoro del lavoratore esterno di categoria B;
i) verificare, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione, che la classificazione di radioprotezione del lavoratore esterno sia appropriata in relazione alle dosi che il lavoratore può ricevere;
l) definire, nell’ambito degli accordi contrattuali di cui all’articolo 112, comma 1, lettera c), o con il lavoratore stesso, se autonomo, il vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attività da svolgere.
3. L’esercente la zona classificata è altresì tenuto a:
a) cooperare con il datore di lavoro dei lavoratori esterni o con il lavoratore stesso, se autonomo, all’attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’attività complessiva;
b) integrare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 114
Protezione dei lavoratori autonomi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 64)
1. I lavoratori autonomi che svolgono attività soggette alle disposizioni del presente decreto sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 113 e 117, gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta.
2. I lavoratori autonomi sono tenuti nel rispetto delle disposizioni del presente Titolo a:
a) acquisire dall’esperto di radioprotezione la relazione redatta ai sensi dell’articolo 109, comma 2, sulla base delle informazioni sulle attività da svolgere fornite dallo stesso lavoratore autonomo, nonché il relativo aggiornamento ai sensi dell’articolo 131;
b) definire, d’intesa con l’esercente delle zone classificate, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione incaricato, i vincoli di dose da adottare in relazione alla propria classificazione e alle attività da svolgere;
c) curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi generali di cui all’articolo 1 e dei limiti di dose di cui all’articolo 146;
d) istituire, se chiamati a svolgere attività come lavoratori esterni di categoria A presso zone classificate gestite da esercenti terzi, prima di iniziare a svolgere la propria prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui all’articolo 112, comma 1, lettera i), e assicurarsi della sua compilazione;
e) curare, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione, che per ogni prestazione vengano effettuate e registrate nelle schede personali di cui all’articolo 132, comma 1, lettera d), le valutazioni della dose individuale e che vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione, ove previsto, le valutazioni di dose inerenti alla prestazione;
f) trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione, con le modalità di cui all’articolo 126, comma 2, e ai fini del loro inserimento nell’archivio di cui al comma 1 del medesimo articolo.
3. Il lavoratore autonomo che svolge attività in qualità di esperto di radioprotezione può provvedere personalmente all’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere a) e b) che lo riguardano direttamente.
Art. 115
Altre attività presso terzi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 65)
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 112, 113 e 117, il datore di lavoro, per conto del quale i lavoratori svolgono a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite da terzi esercenti, è tenuto ad assicurare agli stessi la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente Titolo e alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in relazione all’entità complessiva del rischio.
2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti le azioni necessarie affinché venga comunque assicurato il rispetto di quanto disposto al comma 1, anche ai fini del coordinamento delle misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, per gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell’attività da essi svolta e dell’intervento che i lavoratori sono chiamati a compiere.
3. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono attività alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto e che si avvalgono di lavoratori esterni o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del presente decreto adottano, coordinandosi con il datore di lavoro dei lavoratori esterni o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente Titolo e alle relative disposizioni attuative.
Art. 116
Molteplicità di datori di lavoro (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 66)
1. Nel caso di lavoratori i quali svolgono per più datori di lavoro attività che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun datore di lavoro è tenuto a richiedere agli altri datori di lavoro e ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle norme del presente Titolo e, in particolare, dei limiti di dose.
Art. 117
Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti nell’ambito aziendale (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 67).
1. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono le attività indicate nell’articolo 2 e i preposti che vi sovraintendono, rendono edotti i lavoratori autonomi e, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i lavoratori dipendenti da terzi, che svolgono nell’ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui sono chiamati a prestare la loro opera. I medesimi soggetti forniscono ai predetti lavoratori i necessari mezzi di protezione e si assicurano dell’impiego di tali mezzi.
2. È vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad attività che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi ai sensi dell’articolo 146.
Art. 118
Obblighi dei lavoratori (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 68)
1. Ogni lavoratore si prende cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori:
a) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
c) usano secondo le specifiche istruzioni ricevute i dispositivi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto la mancanza, l’insufficienza o il mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
e) si astengono dal compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza propria o di altri lavoratori;
f) si sottopongono alla sorveglianza sanitaria ai sensi del presente decreto;
g) partecipano ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
3. I lavoratori esposti che svolgono per più datori di lavoro attività che li espongono al rischio da radiazioni ionizzanti, informano ciascun datore di lavoro delle attività che svolgono o hanno svolto in passato presso gli altri datori di lavoro, ai fini di quanto previsto dall’articolo 116.
4. I lavoratori esterni di categoria A esibiscono il libretto personale di radioprotezione all’esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.
Art. 119
Scambio di informazioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 44)
1. Il gestore dell’archivio nazionale dei lavoratori esposti di cui all’articolo 126 trasmette, previo consenso del lavoratore interessato, alle autorità competenti di cui all’articolo 8 o ai soggetti, anche appartenenti ad altri paesi dell’Unione europea che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o sanitaria della radioprotezione del lavoratore, che ne facciano motivata richiesta, le informazioni relative alle dosi ricevute.
2. La richiesta deve essere motivata dalla necessità di effettuare le visite mediche prima dell’assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all’idoneità a svolgere mansioni che comportano la classificazione del lavoratore come esposto oppure, comunque, di tenere sotto controllo l’ulteriore esposizione del lavoratore.
3. Nelle more dell’operatività dell’archivio nazionale dei lavoratori esposti, le informazioni suddette sono trasmesse dal lavoratore stesso.
Art. 120
Apprendisti e studenti (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 33 e 52; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 70).
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente decreto gli apprendisti e gli studenti esposti al rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, in ragione della attività di studio o di apprendistato, sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) apprendisti e studenti, di età non inferiore a 18 anni, che si avviano ad una professione nel corso della quale saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi implicano necessariamente l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti;
b) apprendisti e studenti di età compresa tra 16 e 18 anni, che si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a);
c) apprendisti e studenti di età non inferiore a 16 anni, che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a);
d) apprendisti e studenti di età inferiore a 16 anni.
Art. 121
Minori (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 8; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 71)
1. I minori di 18 anni non possono esercitare attività proprie dei lavoratori esposti.
2. Gli apprendisti e gli studenti, ancorché minori di 18 anni, possono ricevere dosi superiori ai limiti previsti per gli individui della popolazione in relazione alle specifiche esigenze della loro attività di studio o di apprendistato, secondo le modalità di esposizione stabilite ai sensi dell’articolo 146.
Art. 122
Ottimizzazione della protezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 5, 6 e 32, comma 1, lettera b); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 72).
1. Il datore di lavoro, tenendo conto dei fattori economici e sociali, attua, in conformità ai principi generali di cui al Titolo I del presente decreto, tutte le misure di sicurezza e protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al livello più basso ragionevolmente ottenibile.
2. Il datore di lavoro definisce i vincoli di dose da adottarsi nell’esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto avvalendosi dell’esperto di radioprotezione.
3. Gli impianti, le apparecchiature, le attrezzature e le modalità operative concernenti le attività di cui al comma 2 rispondono alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero garantiscono un equivalente livello di radioprotezione.
Art. 123
Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di dose e alle condizioni di esposizione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9, 10 e 11; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 73).
1. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano i provvedimenti idonei a evitare il superamento dei limiti di dose fissati, per le diverse modalità di esposizione, ai sensi dell’articolo 146, per:
a) i lavoratori esposti;
b) gli apprendisti e studenti;
c) i lavoratori non esposti;
d) i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi di cui all’articolo 117.
2. I soggetti di cui al comma 1 adottano altresì i provvedimenti idonei ad assicurare il rispetto dei limiti e delle condizioni di esposizione fissati ai sensi dell’articolo 146 per le lavoratrici, le apprendiste e le studentesse in età fertile.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di cui all’articolo 146, comma 8, lettera b).
Art. 124
Esposizioni accidentali o di emergenza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 74)
1. Ferma restando la disciplina di cui all’articolo 175, i datori di lavoro, provvedono affinché i lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani di cui al Titolo XIV vengano preventivamente sottoposti a un programma di informazione e formazione riguardante:
a) la disciplina della radioprotezione;
b) la possibilità che, durante un intervento, siano sottoposti a esposizione di emergenza, i rischi connessi all’esposizione stessa e le precauzioni da adottare; tale informazione tiene conto delle possibili situazioni di emergenza e dei tipi di intervento ipotizzabili;
c) le procedure di emergenza da adottarsi e le istruzioni da seguire;
d) il significato dei livelli operativi di riferimento connessi alle esposizioni di emergenza a cui possono essere sottoposti;
e) le misure e le attività di protezione e prevenzione da adottare;
f) il sistema di gestione delle emergenze previsto dal Titolo XIV;
g) gli specifici dispositivi di protezione e i mezzi di sorveglianza dosimetrica da utilizzarsi in relazione alle funzioni svolte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione.
2. I datori di lavoro provvedono affinché l’informazione e la formazione specifica di cui al comma 1 vengono aggiornate con frequenza quinquennale.
3. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, provvedono a dotare i lavoratori di mezzi di protezione adeguati durante gli interventi di emergenza.
4. I lavoratori e il personale delle squadre speciali di emergenza che, in relazione all’attività cui sono adibiti, siano suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di emergenza, comportanti il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, sono soggetti classificati in categoria A preventivamente indicati dal medico autorizzato sulla base dell’età e dello stato di salute.
5. Ai soggetti di cui al comma 4 non si applicano i limiti di dose efficace e di dose equivalente stabiliti per i lavoratori esposti di cui all’articolo 146.
6. Nella pianificazione e nell’attuazione dei piani di emergenza, vengono previste e adottate, per quanto ragionevolmente possibile tenuto conto delle circostanze reali dell’emergenza, dei vincoli tecnici e dei rischi di radioprotezione, le misure necessarie a contenere l’esposizione dei soggetti di cui al comma 4, al di sotto dei limiti stabiliti per i lavoratori esposti di cui all’articolo 146. In situazioni in cui la condizione suddetta non possa essere rispettata, le esposizioni devono essere mantenute al di sotto dei seguenti livelli di riferimento:
a) 100 mSv di dose efficace;
b) 300 mSv di dose equivalente al cristallino;
c) 1 Sv di dose equivalente alle estremità;
d) 1 Sv di dose equivalente alla pelle.
7. In via eccezionale, soltanto allo scopo di salvare vite umane, impedire gravi effetti sulla salute dovuti alle radiazioni o impedire il verificarsi di una catastrofe, le esposizioni possono superare il valore di 100mSv di dose efficace da irraggiamento esterno e non possono comunque superare il valore di 500 mSv di dose efficace da irraggiamento esterno.
8. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 141, i soggetti che possono incorrere nelle esposizioni di cui ai commi da 1 a 7 devono essere volontari che siano chiaramente ed esaustivamente informati in anticipo in merito ai rischi per la salute associati a tale esposizione e alle misure di protezione disponibili.
9. Nella pianificazione e nell’attuazione dei piani di emergenza vengono previste e adottate le misure idonee a evitare che i lavoratori ed il personale addetto alle emergenze, diversi da quelli di cui al presente articolo, siano suscettibili di incorrere in esposizioni superiori ai limiti stabiliti per i lavoratori esposti di cui all’articolo 146.
10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 141, dopo ogni esposizione accidentale o professionale di emergenza, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, forniscono all’esperto di radioprotezione i dati, gli elementi e le informazioni necessari, al fine di acquisire dallo stesso una apposita relazione tecnica, dalla quale risultano le circostanze e i motivi dell’esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dai lavoratori interessati e dall’individuo rappresentativo della popolazione. La predetta valutazione delle dosi include la distribuzione delle stesse nell’organismo.
11. Per le attività estrattive gli interventi di soccorso sono effettuati su base volontaria da personale appositamente addestrato.
12. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico, sentito il Dipartimento della protezione civile sono stabiliti le modalità e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento.
13. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 12, si applicano le disposizioni stabilite nell’allegato XX.
Art. 125
Sorveglianza fisica (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 32, 1 comma, lettera d), 34, 39; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 75).
1. La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e degli individui della popolazione è effettuata quando le attività svolte comportano la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate, ovvero comportano la classificazione degli addetti come lavoratori esposti.
2. I datori di lavoro esercenti le attività disciplinate dal presente decreto assicurano la sorveglianza fisica, effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto di cui all’articolo 133, comma 9, sulla base delle indicazioni della relazione di cui all’articolo 109, comma 2, e, successivamente, di quella di cui all’articolo 131, comma 1.
Art. 126
Archivio nazionale dei lavoratori esposti (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 44)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l’Archivio nazionale dei lavoratori esposti.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l’INAIL, l’Istituto Superiore di Sanità, l’ISIN e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità e i criteri di costituzione, alimentazione e gestione dell’Archivio nazionale di cui al comma 1 nonché le modalità di accesso all’archivio da parte dell’ISIN, delle altre autorità di vigilanza e delle amministrazioni dello Stato interessate per le specifiche finalità istituzionali.
Art. 127
Servizi di dosimetria (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 76)
1. Ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa, chiunque svolge attività di servizio di dosimetria individuale, anche per le attività disciplinate al Titolo IV è soggetto alla vigilanza dell’ISIN al quale è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, l’avvenuto inizio delle attività.
2. La cessazione dell’attività di servizio di dosimetria individuale è comunicata dai soggetti di cui al comma 1 all’ISIN trenta giorni prima della data di cessazione.
3. Nelle more dell’adozione del decreto previsto al comma 3 dell’articolo 155, chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolge attività di dosimetria individuale deve adottare programmi di controllo e garanzia della qualità e garantire la tracciabilità dei sistemi di taratura utilizzati presso un laboratorio accreditato di taratura.
Art. 128
Nomina esperto di radioprotezione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 82; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 77).
1. Il datore di lavoro assicura la sorveglianza fisica per mezzo di esperti di radioprotezione.
2. La lettera di incarico all’esperto di radioprotezione e la relativa dichiarazione di accettazione da parte dell’incaricato devono essere conservate dal datore di lavoro ed esibite, su richiesta, agli organi di vigilanza. Il datore di lavoro può affidare mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni, a personale dipendente o a un soggetto che presta attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro sulla base di altre tipologie contrattuali, non provvisto dell’abilitazione di cui all’articolo 129, scelto d’intesa con l’esperto di radioprotezione e che opera sotto la responsabilità di quest’ultimo secondo le direttive e le procedure scritte dallo stesso definite.
3. Il datore di lavoro fornisce i mezzi e le informazioni e assicura le condizioni necessarie all’esperto di radioprotezione per lo svolgimento dei suoi compiti.
4. Le funzioni di esperto di radioprotezione non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l’attività disciplinata, né dai preposti che a essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all’articolo 106.
5. In caso di cessazione dell’incarico di esperto di radioprotezione, il datore di lavoro deve assicurare la continuità della sorveglianza fisica come previsto al comma 1 e fornire all’esperto di radioprotezione subentrante e all’esperto di radioprotezione che ha cessato l’incarico i risultati delle misurazioni e ogni altra informazione utile ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 130, comma 11.
Art. 129
Abilitazione degli esperti di radioprotezione: elenco nominativo (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 78).
1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito l’elenco degli esperti di radioprotezione. In detto elenco sono iscritti d’ufficio, con il medesimo grado di abilitazione, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti nell’elenco degli esperti qualificati istituito ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
2. L’elenco degli esperti di radioprotezione è ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:
a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;
b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l’angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;
c) abilitazione di terzo grado sanitario, per la sorveglianza fisica delle sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), esclusi gli impianti di cui all’articolo 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116), che siano utilizzate esclusivamente a fini medici all’interno di strutture sanitarie;
d) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all’articolo 7, numeri 16), 63), 66), 67), 68), 69) e 116) e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).
3. L’abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca, l’ISIN, l’ISS e l’INAIL, da emanarsi entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i requisiti di iscrizione all’elenco, le modalità di formazione, le modalità di svolgimento dell’esame e l’aggiornamento professionale degli esperti di radioprotezione, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) indicazione, per ciascun grado per il quale il candidato esperto in radioprotezione intende ottenere l’iscrizione, dei titoli di studio universitario occorrenti;
b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di primo livello per il primo grado e almeno al master di secondo livello per il secondo e il terzo grado ovvero ad una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che contempli anche un tirocinio pratico della durata minima di 20, 40 e 60 giorni lavorativi rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo grado;
c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa dovrà contemplare anche la risoluzione di un caso pratico;
d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle associazioni di categoria della durata minima di 100 ore ogni tre anni o corrispondenti crediti formativi universitari;
e) previsione dell’impossibilità dell’iscrizione nell’elenco per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che non risultano interdetti;
f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto;
g) indicazione delle modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco e della modalità secondo cui avviene l’iscrizione e delle cause di cancellazione dall’elenco;
h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:
1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) un componente designato dal Ministero della salute;
3) un componente designato dall’Istituto superiore di sanità;
4) un componente designato dall’INAIL;
5) un componente designato dal Ministero dell’Università;
6) due componenti designati dall’ISIN;
fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
i) definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare sull’iscrizione nell’elenco, fermo restando che alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi;
l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami finalizzati ad ottenere l’iscrizione;
m) annualità della sessione d’esami ed equiparazione a rinuncia della mancata presentazione del candidato all’esame nella data stabilita.
5. Sino all’emanazione del decreto di cui al comma 4 si applica la disciplina di cui all’allegato XXI.
Art. 130
Attribuzioni dell’esperto di radioprotezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 34, 41, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 79).
1. L’esperto di radioprotezione, nell’esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro:
a) effettua la valutazione di radioprotezione di cui all’articolo 109 e fornisce indicazioni al datore di lavoro sull’attuazione dei compiti di cui al comma 6 del predetto articolo a esclusione di quelli di cui alle lettere e) e g);
b) effettua l’esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in particolare:
1) procede all’esame preventivo e rilascia il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica della radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell’ubicazione delle medesime all’interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d’allarme, dell’uso o della tipologia delle sorgenti;
2) effettua la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
3) esegue la verifica periodica dell’efficacia dei dispositivi e delle procedure di radioprotezione;
4) effettua la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
5) effettua la verifica di conformità degli strumenti di misura ai requisiti di cui all’articolo 155;
c) effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, e, ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;
d) procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori come previsto ai commi 2, 3, 4 e 5;
e) verifica che il personale di cui all’articolo 128, comma 2, impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di misura e svolga le attività delegate secondo le procedure definite;
f) svolge l’attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal presente decreto;
g) assiste, nell’ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro:
1) nella predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate;
2) nella predisposizione del programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l’organizzazione radioprotezionistica adottata;
3) nella predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all’esercizio della pratica;
4) nella predisposizione delle procedure per la gestione di rifiuti radioattivi;
5) nella predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;
6) nella pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;
7) nella definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori;
8) nell’esame e nell’analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell’adozione delle azioni di rimedio appropriate;
9) nell’individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento;
2. Nel caso di pratiche che comportano esposizioni a scopo medico, l’esperto di radioprotezione, coordinandosi, laddove necessario, con lo specialista in fisica medica:
a) svolge l’attività di sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione;
b) fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito all’ottimizzazione della protezione dei lavoratori.
3. La valutazione delle dosi individuali da esposizioni esterne per i lavoratori esposti deve essere eseguita, a norma dell’articolo 125, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c), anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
4. La valutazione delle dosi efficaci impegnate per i lavoratori soggetti a rischi di incorporazione di sostanze radioattive deve essere effettuata in base a idonei metodi fisici e/o radio tossicologici, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
5. La valutazione della dose equivalente al cristallino deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
6. La valutazione della dose equivalente alle estremità e alla cute deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
7. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione stessa può essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell’ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.
8. L’ esperto di radioprotezione comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e, con periodicità almeno annuale, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.
9. L’esperto di radioprotezione procede inoltre alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione secondo i principi di cui al Titolo XII del presente decreto; in particolare, effettua la valutazione preventiva dell’impegno di dose derivante dall’attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dall’individuo rappresentativo della popolazione in condizioni normali, con frequenza almeno annuale, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di eventi anomali o incidentali. A tal fine, il predetto individuo rappresentativo della popolazione è identificato sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell’attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.
10. L’esperto di radioprotezione partecipa alle riunioni previste dall’articolo 35, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, debitamente comunicate dal datore di lavoro, e relaziona in tale occasione in merito ai risultati della sorveglianza fisica relativi all’anno precedente.
11. In caso di cessazione dall’incarico, l’esperto di radioprotezione è comunque tenuto a effettuare e registrare le valutazioni dosimetriche relative a tutto il periodo del suo incarico, anche se derivanti da risultati di misurazioni resi disponibili successivamente alla data di cessazione dell’incarico.
Art. 131
Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 32, 37; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 80).
1. In base alle valutazioni relative all’entità del rischio, l’esperto di radioprotezione indica, con apposita relazione scritta, trasmessa anche per via telematica al datore di lavoro:
a) l’individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi devono svolgere;
c) la frequenza delle valutazioni di cui all’articolo 130, che deve essere almeno annuale;
d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l’adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all’articolo 125, dei lavoratori esposti e della popolazione;
e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).
2. Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, si assicura altresì che l’esperto di radioprotezione trasmetta al medico autorizzato i risultati delle valutazioni di cui alla lettera e) del comma 1 relative ai lavoratori esposti, con la periodicità prevista all’articolo 130, comma 8.
Art. 132
Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 42, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 81).
1. L’esperto di radioprotezione provvede, per conto del datore di lavoro, a istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:
a) la relazione di cui all’articolo 109, comma 2 e all’articolo 131, comma 1, relativa all’esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di cui all’articolo 130, comma 1, lettera b), numero 1), e comma 9;
b) le valutazioni di cui all’articolo 130, comma 1, lettera c), nonché i verbali di controllo di cui al medesimo articolo 130, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4);
c) i verbali dei controlli di cui all’articolo 130, comma 1, lettera b), numero 2), e dei provvedimenti di intervento da lui prescritti, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
d) le schede personali dosimetriche sulle quali sono annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda;
e) le relazioni sulle circostanze e i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all’articolo 124, comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione;
f) i risultati della sorveglianza fisica dell’ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.
2. Per i lavoratori di cui agli articoli 112 e 115 nelle schede personali devono essere annotati tutti i contributi alle esposizioni professionali individuali, con le modalità stabilite nell’allegato di cui al comma 6.
3. Il datore di lavoro conserva:
a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di cui al comma 1, lettera b);
b) sino a cinque anni dalla cessazione dell’attività di impresa che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c);
c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell’attività dell’impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni, la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f);
d) per almeno cinque anni i risultati della sorveglianza dosimetrica individuale e ambientale e delle analisi radio tossicologiche utilizzate dall’esperto di radioprotezione ai fini delle valutazioni di competenza.
4. Entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività d’impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f) è consegnata al medico autorizzato che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all’articolo 140, all’INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 140, comma 3.
5. In caso di cessazione definitiva dell’attività di impresa, i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono consegnati entro sei mesi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti nel presente articolo.
6. L’allegato XXIII stabilisce le modalità di tenuta della documentazione e i modelli della stessa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’istituzione e la conservazione in formato elettronico del registro di cui al punto 4 dell’allegato XXIII.
Art. 133
Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9, 36; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 82).
1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:
a) 1 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm² qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
d) 50 mSv di dose equivalente per le estremità.
2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, non siano suscettibili di superare uno qualsiasi dei limiti fissati per gli individui della popolazione di cui all’articolo 146, comma 7.
3. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5 dell’allegato XXII sono suscettibili di un’esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:
a) 6 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.
4. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del comma 3 sono classificati in Categoria B.
5. Agli apprendisti ed agli studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettera a) si applicano le modalità di classificazione stabilite per i lavoratori di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Titolo V del presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessità da parte di un esperto di radioprotezione.
7. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5 dell’Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente comma 3, è classificata Zona Controllata.
8. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5 dell’Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per gli individui della popolazione dall’articolo 146 comma 7, ma che non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del comma 7, è classificata Zona Sorvegliata.
9. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito l’ISIN, possono essere stabilite particolari modalità di esposizione, di sorveglianza fisica e di classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione, nel rispetto dei criteri di cui all’allegato XXII.
10. I criteri, le categorie e le modalità di cui al comma 1 garantiscono comunque, con la massima efficacia, la tutela sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Art. 134
Sorveglianza sanitaria (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 32, 44; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 83).
1. Il datore di lavoro provvede ad assicurare mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del presente Titolo. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro. La lettera di incarico al medico autorizzato e la relativa dichiarazione di accettazione da parte dell’incaricato, deve essere conservata dal datore di lavoro ed esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza.
2. I medici competenti di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che alla data di entrata in vigore della presente disposizione già svolgono l’attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale attività anche senza l’abilitazione di cui all’articolo 138 per ulteriori ventiquattro mesi.
3. Il datore di lavoro non può assegnare le persone di cui al comma 1 ad alcuna attività che le esponga al rischio di radiazioni ionizzanti in assenza di giudizio di idoneità favorevole.
4. Il datore di lavoro assicura ai medici di cui al comma 1 le condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti.
5. Il datore di lavoro consente ai medici di cui al comma 1 l’accesso a qualunque informazione o documentazione che questi ritengano necessaria per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di idoneità dei lavoratori.
6. Le funzioni di medico autorizzato non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l’attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all’articolo 106.
Art. 135
Visita medica preventiva (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 45; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 84).
1. Il datore di lavoro assicura che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all’articolo 120, prima di essere destinati ad attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti, sono sottoposti a visita medica a cura del medico autorizzato al fine di valutare la loro idoneità alla mansione specifica.
2. Il datore di lavoro informa il medico autorizzato, all’atto della visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonché dei rischi, ancorché di natura diversa da quella radiologica, connessi a tale destinazione.
3. La visita medica preventiva comprende un’anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici, e un esame obiettivo completato dalle indagini specialistiche e di laboratorio, ritenute necessarie dal medico autorizzato, ai fini della valutazione di cui al comma 1. A tal fine egli può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti.
4. In base alle risultanze della visita medica preventiva il medico autorizzato esprime per il lavoratore uno dei seguenti giudizi:
a) idoneo;
b) idoneo a determinate condizioni;
c) non idoneo.
5. Il medico autorizzato comunica per iscritto al datore di lavoro o suo delegato, anche in modalità telematica, il giudizio di idoneità e i limiti di validità del medesimo.
6. Il medico autorizzato, nell’ambito della visita preventiva nonché in occasione delle visite previste dall’articolo 136, illustra al lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e gli comunica per iscritto anche in modalità telematica i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano.
7. Ai fini della valutazione dell’idoneità all’esposizione alle radiazioni ionizzanti il medico autorizzato tiene conto delle linee guida riconosciute nell’ambito del Sistema Nazionale di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24.
Art. 136
Visite mediche periodiche e straordinarie (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 45, 46, 47; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 85).
1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all’articolo 120 siano sottoposti, a cura del medico autorizzato, a visita medica periodica almeno una volta ogni dodici mesi e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La visita medica periodica per i lavoratori classificati esposti di categoria A e per gli apprendisti e studenti a essi equiparati deve essere effettuata di norma ogni sei mesi e comunque almeno una volta ogni dodici mesi a giudizio del medico autorizzato. Le visite mediche periodiche sono integrate dalle indagini specialistiche e di laboratorio ritenute necessarie dal medico autorizzato per esprimere il giudizio di idoneità.
2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui all’articolo 106, comma 2, e i medici autorizzati possono disporre che dette visite siano ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le condizioni di esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo esigano.
3. La visita medica straordinaria è eseguita su richiesta del lavoratore qualora la motivazione della richiesta stessa sia ritenuta dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali e, pertanto, suscettibile di modificare il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
4. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2, il medico autorizzato esprime per i lavoratori uno dei seguenti giudizi:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei;
d) lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.
5. Il medico autorizzato comunica per iscritto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro il giudizio di cui al comma 3 e i termini di validità del medesimo.
6. Il datore di lavoro dispone la prosecuzione della sorveglianza sanitaria per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico autorizzato, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico formula il giudizio di idoneità ai sensi del comma 3, al fine di un loro eventuale reinserimento in attività con radiazioni.
7. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro provvede a sottoporre il lavoratore a visita medica. In tale occasione il medico autorizzato fornisce al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.
8. Ferma restando la periodicità delle visite di cui al comma 1, nel periodo necessario all’espletamento e alla valutazione delle indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il giudizio di idoneità, di cui al comma 3, in precedenza formulato conserva la sua efficacia.
Art. 137
Allontanamento dal lavoro (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 47; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 86).
1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di allontanare immediatamente dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del medico autorizzato, non idonei.
2. Detti lavoratori non possono proseguire l’attività cui erano adibiti, né altre attività che li espongano ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti nuovamente idonei dal medico autorizzato.
3. Il medico autorizzato richiede al datore di lavoro l’allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e propone il reinserimento di essi quando accerta la cessazione dello stato di non idoneità.
Art. 138
Elenco dei medici autorizzati (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 88)
1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tenuto l’elenco dei medici autorizzati cui sono iscritti su domanda, i medici competenti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che abbiano i requisiti stabiliti dal successivo comma 2 e che dimostrino di essere in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale dei medici autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) indicazione dei titoli di studio e professionali richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati;
b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di secondo livello ovvero ad una scuola di specializzazione che comprendano una parte pratica corrispondente a 40 giorni lavorativi;
c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa dovrà contemplare anche la risoluzione di un caso pratico;
d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle associazioni di categoria equivalente a 150 crediti ECM ogni tre anni;
e) previsione dell’impossibilità dell’iscrizione nell’elenco per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che non risultano interdetti;
f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto;
g) indicazione delle modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco e della modalità secondo cui avviene l’iscrizione e delle cause di cancellazione dall’elenco;
h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:
1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
2) un componente designato dal Ministero della salute;
3) un componente designato dall’Istituto superiore di sanità;
4) un componente designato dall’INAIL;
5) un componente designato dal Ministero dell’Università;
6) due componenti designati dall’ISIN;
fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
i) definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare sull’iscrizione nell’elenco, fermo restando che alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi;
l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami finalizzati ad ottenere l’iscrizione;
m) annualità della sessione d’esami ed equiparazione a rinuncia della mancata presentazione del candidato all’esame nella data stabilita.
3. Sino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 si applica la disciplina di cui all’allegato XXI.
Art. 139
Attribuzioni del medico autorizzato (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 89)
1. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti nel presente Titolo:
a) effettua l’analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
b) istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali e li consegna all’INAIL con le modalità previste all’articolo 140 del presente decreto;
c) consegna al medico autorizzato subentrante i documenti sanitari personali di cui alla lettera b), nel caso di cessazione dall’incarico;
d) fornisce consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.
Art. 140
Documento sanitario personale (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 48; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 90).
1. Per ogni lavoratore esposto il medico autorizzato istituisce, aggiorna e conserva un documento sanitario personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie e in occasione della sorveglianza sanitaria eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi a essa connessi e i successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall’esperto di radioprotezione.
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle valutazioni delle introduzioni di radionuclidi e degli esami medici e radiotossicologici che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale è consegnata dal medico autorizzato all’interessato su sua richiesta e, comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il documento sanitario personale è conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, e in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.
4. Il medico autorizzato provvede entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all’articolo 132, comma 1, lettere d) ed e) all’INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico autorizzato e valutate le circostanze dei singoli casi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere proroga ai predetti termini di consegna.
5. Le modalità di tenuta e conservazione della predetta documentazione e i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, sono stabiliti nell’allegato XXIII.
Art. 141
Sorveglianza sanitaria eccezionale (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 49; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 91).
1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori che hanno subito una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di decontaminazione.
2. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché siano sottoposti a visita medica eccezionale, da parte di un medico autorizzato, i lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento di uno qualsiasi dei valori stabiliti ai sensi dell’articolo 146. Provvede altresì a che i lavoratori in questione siano sottoposti a sorveglianza sanitaria eccezionale, comprendente in particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a seguito dei risultati della visita medica. Le successive condizioni di esposizione sono subordinate all’assenso del medico autorizzato.
3. Nel caso in cui, nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato decida l’allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il datore di lavoro ne dà notizia all’Ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del SSN competenti per territorio.
Art. 142
Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 92).
1. Il datore di lavoro comunica, senza ritardo e comunque entro tre giorni, all’ISIN, all’Ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del SSN, competenti per territorio, gli incidenti verificatisi nelle attività previste dall’articolo 2, nonché le esposizioni che abbiano comportato il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell’articolo 146.
2. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi il medico comunica all’Ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del SSN competenti per territorio i casi di malattia professionale.
3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione professionale alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all’INAIL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l’anamnesi lavorativa.
4. L’INAIL inserisce nel registro di cui all’articolo 244, comma 3, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, i casi di neoplasia di cui al comma 3.
Art. 143
Provvedimenti a carico dell’esperto di radioprotezione e del medico autorizzato (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 93).
1. Su segnalazione degli organismi di vigilanza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la sospensione, non superiore a sei mesi, dall’esercizio delle funzioni dell’esperto di radioprotezione o del medico autorizzato, in caso di accertata inosservanza dei rispettivi compiti o dell’obbligo di aggiornamento professionale periodico.
2. Nei casi più gravi il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Direttore generale competente, con le modalità stabilite al comma 1, può disporre la cancellazione dell’esperto di radioprotezione o del medico autorizzato dagli elenchi previsti, rispettivamente, dagli articoli 129 e 138.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere adottati dopo che sia stato assegnato all’interessato un termine di sessanta giorni per presentare le proprie controdeduzioni sugli addebiti contestati. Tali provvedimenti non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle controdeduzioni da parte dell’interessato.
4. La procedura per l’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 o 2 viene iniziata d’ufficio in caso di condanna definitiva a pena detentiva del medico autorizzato o dell’esperto di radioprotezione per reati inerenti alle funzioni attribuite. La procedura per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 viene iniziata d’ufficio anche in caso di sentenza non passata in giudicato con condanna a pena detentiva.
Art. 144
Ricorsi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 94)
1. Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di protezione sanitaria dei lavoratori sono esecutive.
2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.
Art. 145
Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica (Direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 50, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 95).
1. Avverso il giudizio in materia di idoneità medica all’esposizione alle radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia provveduto, il ricorso si intende respinto.
Art. 146
Limiti di dose (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9, 10, 11; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 96).
1. I limiti di dose per i lavoratori esposti sono stabiliti in:
a) 20 mSv dose efficace in un anno solare;
b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:
1) 20 mSv per il cristallino;
2) 500 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm², indipendentemente dalla superficie esposta;
3) 500 mSv per le estremità.
2. I limiti di dose per gli apprendisti e per gli studenti di cui all’articolo 120, comma 1, sono stabiliti, in relazione alla suddivisione dei medesimi in ragione dell’età e del tipo di attività lavorativa o di studio, nel modo seguente:
a) per gli apprendisti e studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettera a) i limiti di dose efficace e di dose equivalente per particolari organi o tessuti, sono uguali ai limiti fissati per i lavoratori esposti di cui al comma 1;
b) per gli apprendisti e studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettera b), i limiti di esposizione sono stabiliti in:
1) 6 mSv di dose efficace per anno solare;
2) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:
2.1) 15 mSv per il cristallino;
2.2) 150 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm² indipendentemente dalla superficie esposta;
2.3) 150 mSv per le estremità;
c) per gli apprendisti e gli studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettere c) e d) i limiti annuali di dose efficace nonché di dose equivalente per particolari organi o tessuti sono uguali alla metà di quelli stabiliti al comma 7, per gli individui della popolazione; per detti soggetti, inoltre, la dose ricevuta per ogni singola esposizione correlata alla loro attività non può superare un ventesimo dei limiti annuali di cui allo stesso comma 7.
3. Qualora per i lavoratori esposti e per gli apprendisti e gli studenti ad essi equiparati ai sensi del comma 2, lettera a), sia superato, anche a seguito di esposizioni accidentali, di emergenza o esposizioni soggette ad autorizzazione speciale di cui al paragrafo 5 dell’Allegato XXII stesso, il limite annuale di dose efficace di 20 mSv di cui al comma 1, le successive esposizioni devono essere limitate, per anno solare, a 10 mSv sino a quando la media annuale delle esposizioni stesse per tutti gli anni seguenti, compreso l’anno del superamento, risulti non superiore a 20 mSv.
4. L’obbligo della sorveglianza sanitaria eccezionale previsto dall’articolo 141 sussiste per i lavoratori esposti, gli apprendisti e gli studenti che, nel corso delle loro attività lavorative o di studio, abbiano ricevuto, in un anno solare:
a) una dose superiore al limite di 20 mSv fissato al comma 1, lettera a) per la dose efficace, determinata in base alle indicazioni di cui al comma 3, oppure
b) una dose maggiore di uno dei limiti fissati nel comma 1, lettera b) per particolari organi o tessuti.
5. L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 142 sussiste ove si sia verificata anche una delle condizioni di cui al comma 4.
6. I limiti di dose per i lavoratori che, in relazione alle proprie occupazioni, sono considerati, ai sensi dell’articolo 133, comma 2, lavoratori non esposti, nonché per i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, di cui all’articolo 117, sono, con riferimento all’attività lavorativa di tali soggetti, pari ai corrispondenti limiti fissati nel comma 7, per gli individui della popolazione.
7. I limiti di esposizione per gli individui della popolazione sono stabiliti in:
a) 1 mSv di dose efficace per anno solare;
b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:
1) 15 mSv per il cristallino;
2) 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm² di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti l’ISIN, l’INL, l’ISS e l’INAIL, sono stabiliti, con riferimento alle diverse modalità di classificazione di cui all’articolo 133:
a) le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per garantire l’osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di utilizzo, anche per i casi di esposizione esterna e interna concomitante;
b) particolari casi per i quali non si applicano i limiti di dose;
c) metodi di valutazione delle dosi per lavoratori, apprendisti, studenti e individui della popolazione;
d) i valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque di miniera ai fini dell’articolo 23, comma 1.
e) l’aggiornamento dei coefficienti di dose efficace impegnata per unità di introduzione secondo le indicazioni fornite dall’Unione europea.
9. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 8, si applicano le disposizioni dell’Allegato XXIV.
Titolo XII
ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE
Art. 147
Attività disciplinate. Vigilanza (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 1, comma 1, articolo 104; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 97).
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle attività che comunque espongono la popolazione ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero della salute che si avvale degli organi del servizio sanitario nazionale.
3. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si esercita su tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di prevenire, secondo i principi generali di cui all’articolo 1, esposizioni della popolazione e contaminazioni delle matrici ambientali, delle sostanze alimentari e delle bevande, a uso sia umano che animale, o di altre matrici rilevanti.
4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata attraverso gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, che collaborano con gli altri competenti organismi regionali, e attraverso l’ISIN.
Art. 148
Norme generali di protezione. Limitazione delle dosi e delle esposizioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 68, comma 1, lettera a); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 99).
1. Chiunque pone in essere le attività disciplinate dal presente decreto deve:
a) attuare le misure necessarie al fine di evitare che gli individui della popolazione siano esposti al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori a quelle fissate nell’allegato XXIV, anche a seguito di contaminazione di matrici.
b) adottare tutte le misure di sicurezza e protezione idonee ad attuare il principio di ottimizzazione come indicato all’articolo 1, comma 4, lettera b), in relazione alle dosi ricevute o impegnate dall’individuo rappresentativo della popolazione, nonché a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell’ambiente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) non si applicano ai casi di cui all’articolo 146, comma 8, lettera b).
Art. 149
Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell’ambiente e di esposizione del pubblico. Registrazione e notifica. (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 96; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 100).
1. Qualora nelle aree all’interno del perimetro di una installazione ove si svolgono le pratiche a cui si applicano le norme del presente decreto, o nel corso di un’operazione di trasporto, si verifichi una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento accidentale che comporta un significativo incremento del rischio di esposizione degli individui della popolazione, l’esercente, ovvero il vettore autorizzato, prende le misure idonee per evitare l’aggravamento del rischio e dà comunicazione dell’evento e delle misure adottate all’autorità che ha emanato il provvedimento abilitativo. In caso di necessità l’esercente richiede l’ausilio delle strutture di protezione civile, tramite il prefetto competente per territorio.
2. Se l’evento di cui al comma 1 comporta il rischio di diffusione della contaminazione o comunque di esposizione delle persone all’esterno del perimetro dell’installazione, l’esercente ne dà immediata comunicazione al Prefetto, per l’eventuale attivazione dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, al Comandante dei vigili del fuoco e agli organi del SSN competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, informano l’ISIN.
3. Fermo restando quanto disposto all’articolo 45, le disposizioni previste ai commi 1 e 2 si applicano anche alle installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette alle disposizioni del presente decreto, all’interno o nel corso delle quali l’esercente o il vettore viene a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano materie radioattive, e determinano le medesime situazioni di cui ai richiamati commi 1 e 2.
4. L’esercente adotta un sistema per l’analisi e la registrazione di eventi significativi che hanno comportato o possono comportare esposizioni accidentali o involontarie degli individui della popolazione.
Art. 150
Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 102)
1. Chiunque esercita un’attività soggetta al presente decreto adotta le misure necessarie affinché la gestione dei rifiuti radioattivi avvenga nel rispetto delle specifiche norme di buona tecnica e delle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti autorizzativi, al fine di evitare rischi di esposizione degli individui della popolazione.
2. Fermi restando i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori e dell’ambiente, è facoltà del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, e del Ministero della salute, nell’ambito delle rispettive competenze e fornendosi reciproche informazioni, sentito l’ISIN, nonché le autorità individuate agli articoli 52, comma 1, e 54, comma 3, nel caso delle attività di cui agli stessi articoli 52 e 54, di prescrivere l’adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonché di ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza, necessari ai fini della protezione sanitaria, in particolare nelle aree ove coesistono più fonti di rifiuti radioattivi.
Art. 151
Protezione operativa degli individui della popolazione – Obblighi degli esercenti (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 65, comma 1, articolo 68; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 103).
1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti all’articolo 148, chiunque, nell’ambito delle attività disciplinate dal presente decreto che comportano l’obbligo della sorveglianza fisica, produce, tratta, manipola, utilizza, ha in deposito materie radioattive o comunque detiene apparecchi contenenti dette materie, o smaltisce rifiuti radioattivi ovvero impiega apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, provvede a far effettuare e registrare le valutazioni preventive e in corso di esercizio di cui all’articolo 130, comma 9.
2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, a seconda del tipo o della entità del rischio:
a) effettuano o fanno effettuare la valutazione preventiva del sito proposto per le nuove installazioni dal punto di vista della protezione contro esposizioni o contaminazioni che possano interessare il sottosuolo dell’installazione e l’ambiente esterno al suo perimetro, tenendo conto del contesto ambientale, che include le pertinenti condizioni demografiche, meteoclimatiche, geologiche, idrologiche ed ambientali nelle quali le installazioni si inseriscono;
b) provvedono al collaudo dei sistemi che sono volti a garantire un’adeguata protezione contro qualsiasi esposizione o contaminazione radioattiva che può uscire dal perimetro dell’impianto o contaminazione radioattiva che può estendersi al suolo adiacente all’installazione, ai fini dell’avvio all’esercizio dell’installazione;
c) predispongono dei programmi per lo smaltimento degli effluenti radioattivi;
d) predispongono misure di controllo dell’accesso di individui della popolazione all’impianto;
e) verificano l’efficacia periodica dei dispositivi tecnici di protezione;
f) verificano le apparecchiature di misurazione della esposizione e della contaminazione;
g) provvedono alla valutazione delle contaminazioni radioattive, con indicazione della natura, dello stato fisico e chimico delle materie radioattive e della loro concentrazione nelle matrici ambientali e delle dosi che interessano l’individuo rappresentativo.
3. Le valutazioni delle dosi dell’individuo rappresentativo di cui al comma 2, lettera g) comportano:
a) la valutazione delle esposizioni esterne, con l’indicazione, se del caso, del tipo e della qualità delle radiazioni;
b) la valutazione dell’esposizione interna a seguito dell’inalazione o ingestione di radionuclidi, specificando i radionuclidi inclusi nella valutazione e il loro stato fisico e chimico, tramite la determinazione delle concentrazioni di attività di detti radionuclidi nell’atmosfera, negli alimenti, nell’acqua potabile e nelle matrici ambientali incluse nella valutazione;
c) la stima della dose all’individuo rappresentativo derivante dallo smaltimento nell’ambiente dei rifiuti, solidi, liquidi o aeriformi;
d) la predisposizione degli opportuni mezzi di rilevamento e sorveglianza, atti a consentire la verifica del rispetto dei livelli di smaltimento definiti con lo studio di cui al comma 2, lettera a), delle eventuali prescrizioni autorizzative o dei livelli di allontanamento di cui all’articolo 54;
4. La registrazione delle valutazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e delle relative misurazioni effettuate, devono essere rese disponibili alle autorità di vigilanza.
5. Le valutazioni di cui al comma 3, lettera c), sono effettuate sulla base delle norme di buona tecnica, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali o, ove disponibili, secondo guide tecniche emanate dall’ISIN ai sensi dell’articolo 236.
6. Le informazioni relative alle stime di dose all’individuo rappresentativo derivanti dalle valutazioni di cui al comma 3 sono trasmesse all’ISIN, anche ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 154, secondo modalità stabilite dallo stesso, e sono rese disponibili dall’esercente, su richiesta, all’autorità di vigilanza di cui all’articolo 147 e ai soggetti portatori di interesse. Per le attività comportanti la somministrazione di sostanze radioattive a scopo diagnostico o terapeutico l’obbligo è assolto dalla trasmissione della relazione prevista al punto 4 dell’allegato XIV.
7. I provvedimenti e le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 che hanno carattere di periodicità devono avere frequenza tale da garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli 147, 148, 149.
8. Per le valutazioni previste dal comma 2 lettere a), b) c), e), f), g) e previste dal comma 3 lettere a), b), c) l’esercente si avvale, per quanto di competenza, della collaborazione dell’esperto di radioprotezione.
Art. 152
Controllo sulla radioattività ambientale (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 72; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 104).
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 97, nonché le competenze in materia delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dell’ISIN, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sulla radioattività ambientale e il Ministero della salute esercita il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale. I ministeri si danno reciproca informazione sull’esito dei controlli effettuati. Il complesso dei controlli è articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale, i cui dati confluiscono nella banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale istituita ai sensi dell’articolo 104, del decreto legislativo n. 230 del 1995.
2. La gestione delle reti uniche regionali è effettuata dalle singole regioni, secondo le direttive impartite dal Ministero della salute e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni, per l’effettuazione dei prelievi e delle misure, si avvalgono, anche attraverso forme consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche idoneamente attrezzate. Le direttive dei ministeri riguardano anche la standardizzazione e l’intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura.
3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure effettuati da istituti, enti e organismi idoneamente attrezzati.
4. Per assicurare l’omogeneità dei criteri di rilevamento e delle modalità di esecuzione dei prelievi e delle misure, relativi alle reti nazionali ai fini dell’interpretazione integrata dei dati rilevati, nonché per gli effetti dell’articolo 35 del Trattato istitutivo della CEEA, sono affidate all’ISIN le funzioni di coordinamento tecnico. A tal fine l’ISIN, sulla base delle direttive in materia, emanate dal Ministero della salute e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi di cui sopra, riguardanti la radioattività dell’atmosfera, delle acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre matrici rilevanti, seguendo le modalità di esecuzione e promuovendo criteri di normalizzazione e di intercalibrazione;
b) promuove l’installazione di stazioni di prelevamento di campioni e l’effettuazione delle relative misure di radioattività, quando ciò sia necessario per il completamento di un’organica rete di rilevamento su scala nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e risorse, anche finanziarie;
c) trasmette, in ottemperanza all’articolo 36 del Trattato istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati.
5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l’ISIN provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure effettuate.
6. La rete di allarme gestita dal Ministero dell’interno ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.
Art. 153
Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel corpo umano (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 105).
1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai radionuclidi presenti nel corpo umano a seguito di pratiche mediche o a quelli naturalmente in esso presenti.
2. Nel caso di individui contaminati o portatori di radioattività già ricoverati presso strutture sanitarie o da esse presi in carico, la protezione sanitaria dei lavoratori e degli individui della popolazione è garantita dalla struttura medesima, compresa la definizione delle istruzioni e delle norme di comportamento da tenersi dopo la dimissione, che tengono conto dei principi e dei criteri generali di cui all’articolo 158, commi 8 e 9.
3. L’accertamento di contaminazione o presenza di radioattività negli individui che non sono ricoverati né presi in carico da strutture sanitarie, deve essere tempestivamente comunicato alla ASL competente per territorio che li prende in carico e, se il ricovero non risulta necessario, fornisce loro le istruzioni e norme di comportamento cui attenersi, tenuto conto dei principi e criteri generali di cui all’articolo 158, commi 9 e 10.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria».
Art. 154
Esposizione della popolazione nel suo insieme (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 106)
1. L’ISIN, in collaborazione con l’INAIL e l’ISS, anche sulla base dei dati forniti dagli organi del SSN competenti per territorio, effettua la stima dei diversi contributi all’esposizione della popolazione derivanti dalle attività disciplinate dal presente decreto, salvo quanto previsto al comma 3, dandone annualmente comunicazione al Ministero della salute, anche ai fini delle indicazioni da adottare per mantenere il contributo delle pratiche all’esposizione dell’intera popolazione entro il valore più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.
2. Ai fini della stima di cui al comma 1, gli organi del SSN competenti per territorio trasmettono i dati in loro possesso all’ISS che li rende disponibili all’INAIL e all’ISIN.
3. La valutazione complessiva delle dosi da esposizioni mediche viene effettuata secondo le modalità di cui all’articolo 168.
4. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea i risultati delle stime di cui al comma 1.
Art. 155
Riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura (direttiva 59/2013/EURATOM articolo 79; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 107).
1. La determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i ratei di dose nonché delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura secondo la normativa vigente, ovvero conformi alle norme di buona tecnica applicabili.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai mezzi radiometrici impiegati per:
a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 130, comma 1, lettera c);
b) la sorveglianza ambientale di cui all’articolo 151, comma 2, lettere f) e g), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell’articolo 130, comma 9;
c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare i livelli di smaltimento nell’ambiente dei rifiuti, e il rispetto delle prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo;
d) il controllo sulla radioattività ambientale e sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale, di cui all’articolo 152;
e) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi;
f) ove possibile, i rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici, di cui all’articolo 72;
g) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al Titolo XIV.
3. I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6, devono essere riconosciuti idonei nell’ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’interno e della salute, sentiti l’ISIN, l’Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l’INAIL, sono disciplinate le modalità per l’abilitazione dei predetti istituti, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali.
4. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 3, sono attribuite funzioni di istituti abilitati all’ISIN e all’INAIL, nonché al laboratorio di difesa atomica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, limitatamente ai servizi dedicati al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Titolo XIII
ESPOSIZIONI MEDICHE
Art. 156
Ambito di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 1, articolo. 2, c. 1; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 1).
1. Il presente Titolo definisce i principi generali della radioprotezione delle persone per quanto riguarda le esposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Il presente Titolo si applica alle esposizioni di:
a) pazienti nell’ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico;
b) persone nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) persone nell’ambito di programmi di screening sanitario;
d) individui asintomatici e pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica, in campo diagnostico o terapeutico;
e) persone nell’ambito di procedure a scopo non medico condotte con attrezzature medico-radiologiche.
3. Il presente Titolo si applica inoltre alle esposizioni di coloro che coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni mediche.
Art. 157
Applicazione del principio di giustificazione alle esposizioni mediche (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 6, commi 1 e 2, articolo 19, comma 4, 55; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 3).
1. È vietata l’esposizione non giustificata.
2. Le esposizioni mediche di cui all’articolo 156, comma 2, lettere a), b), c) e d), devono mostrare di essere sufficientemente efficaci mediante la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute della persona e della collettività, rispetto al danno alla persona che l’esposizione potrebbe causare, tenendo conto dell’efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili, che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non comportano un’esposizione ovvero comportano una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti. In particolare:
a) tutti i nuovi tipi di pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere giustificate preliminarmente prima di essere generalmente adottate, tenendo altresì conto, ove pertinente, delle esposizioni dei lavoratori e degli individui della popolazione associate;
b) i tipi di pratiche esistenti che comportano esposizioni mediche possono essere rivisti ogniqualvolta vengano acquisite prove nuove e rilevanti circa la loro efficacia o le loro conseguenze;
c) il processo di giustificazione preliminare e di revisione delle pratiche deve svolgersi nell’ambito dell’attività professionale medico-specialistica, tenendo conto dei risultati della ricerca scientifica e delle linee guida riconosciute nell’ambito del Sistema nazionale di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24.
3. Il Ministero della salute può vietare, sentito il Consiglio superiore di sanità, tipi di esposizioni mediche non giustificati.
4. Tutte le esposizioni mediche individuali devono essere giustificate preliminarmente, tenendo conto degli obiettivi specifici dell’esposizione e delle caratteristiche della persona interessata. Se un tipo di pratica che comporta un’esposizione medica non è giustificata in generale, può essere giustificata invece per il singolo individuo in circostanze da valutare caso per caso.
5. Il medico prescrivente e il medico specialista, per evitare esposizioni non necessarie, si avvalgono delle informazioni acquisite o si assicurano di non essere in grado di procurarsi precedenti informazioni diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla prevista esposizione.
6. Le esposizioni mediche per la ricerca clinica e biomedica sono valutate dal comitato etico istituito ai sensi delle norme vigenti.
7. Le esposizioni di cui all’articolo 156, comma 2, lettera e), che non presentano un beneficio diretto per la salute delle persone esposte, devono essere giustificate in modo particolare e devono essere effettuate secondo le disposizioni di cui all’articolo 169.
8. Le esposizioni di cui all’articolo 156, comma 3, devono mostrare un sufficiente beneficio netto, tenendo conto dei benefici diretti per la salute del paziente, dei possibili vantaggi per le persone di cui all’articolo 156, comma 3, nonché del danno che l’esposizione potrebbe causare; i relativi criteri di giustificazione sono indicati nell’allegato XXV.
9. Le esposizioni di cui all’articolo 156, comma 3, sono vietate nei confronti dei minori di diciotto anni e delle donne con gravidanza in atto.
10. Le strutture sanitarie competenti, con il concorso delle istituzioni e società scientifiche, predispongono una giustificazione specifica per le procedure medico-radiologiche da svolgere nell’ambito dei programmi di screening sanitario di cui all’articolo 156, comma 2, lettera c).
11. Il responsabile dell’impianto radiologico verifica che ogni procedura medico-radiologica condotta su un soggetto asintomatico ai fini della diagnosi precoce di una malattia rientri in un programma di screening sanitario o richieda una giustificazione documentata specifica per il soggetto interessato da parte di un medico specialista, in consultazione con il medico prescrivente, secondo le linee guida riconosciute dell’autorità competente e delle istituzioni e società scientifiche. Particolare attenzione è rivolta alla comunicazione di informazioni alla persona soggetta a esposizione medica, come previsto dall’articolo 159, comma 6.
Art. 158
Applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche(direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 22, comma 4, lettera c) punto i), e articolo 56; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 4).
1. Tutte le dosi dovute alle esposizioni di cui all’articolo 156, comma 2, a eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell’informazione diagnostica richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali.
2. L’ottimizzazione comprende la scelta delle attrezzature medico-radiologiche, la produzione di un’informazione diagnostica appropriata o del risultato terapeutico, gli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche, nonché i programmi per la garanzia della qualità, inclusi il controllo della qualità, l’esame e la valutazione delle dosi o delle attività somministrate al paziente, tenendo conto dei fattori economici e sociali.
3. Per tutte le esposizioni mediche a scopo terapeutico di cui all’articolo 156, comma 2, lettera a), il medico specialista deve programmare individualmente l’esposizione dei volumi bersaglio, con un’appropriata verifica dell’erogazione, tenendo conto che le dosi a volumi e tessuti non bersaglio devono essere le più basse ragionevolmente ottenibili e compatibili con il fine radioterapeutico perseguito con l’esposizione.
4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Istituto Superiore di Sanità, e con il concorso delle rilevanti società scientifiche, promuove la definizione e la revisione periodica di livelli diagnostici di riferimento per esami radiodiagnostici, tenendo conto dei livelli eventualmente raccomandati a livello europeo e, se del caso, per procedure di radiologia interventistica.
5. Il responsabile dell’impianto radiologico, ai fini dell’ottimizzazione dell’esecuzione degli esami in radiodiagnostica e medicina nucleare nonché delle procedure di radiologia interventistica, garantisce che si tenga conto dei livelli diagnostici di riferimento, laddove disponibili, tenendo conto delle indicazioni più aggiornate pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità e della linea guida in allegato XXVI.
6. Le procedure di giustificazione e di ottimizzazione della ricerca scientifica comportante esposizioni a radiazioni ionizzanti di cui all’articolo 156, comma 2, lettera d), si conformano a quanto previsto nell’allegato XXVII.
7. Nel caso di pazienti che accettano volontariamente di sottoporsi a trattamento sperimentale terapeutico o diagnostico e che si aspettano di ricevere un beneficio terapeutico o diagnostico da tale trattamento, il medico specialista programma su base individuale i livelli massimi delle dosi.
8. Particolare attenzione deve essere posta affinché la dose derivante da esposizione a scopi non medici di cui all’articolo 156, comma 2, lettera e), sia mantenuta al livello più basso ragionevolmente possibile.
9. Le procedure di ottimizzazione e i vincoli di dose per le esposizioni di cui all’articolo 156, comma 3, nonché le direttive comportamentali, per i soggetti che coscientemente e volontariamente collaborano, al di fuori della loro occupazione, all’assistenza e al conforto di pazienti sottoposti a diagnosi o, se del caso, a terapia, sono quelli indicati nell’allegato XXV.
10. Il medico specialista fornisce al paziente portatore di radioattività a seguito di trattamento terapeutico e, se del caso, a seguito di esame diagnostico, o al suo rappresentante, istruzioni scritte volte a ridurre, per quanto ragionevolmente conseguibile, le dosi per le persone in diretto contatto con il paziente, nonché le informazioni sui rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Tali istruzioni, concordate con lo specialista in fisica medica secondo le indicazioni di cui all’allegato XXV, parte II, punto 8, sono fornite prima di lasciare la struttura sanitaria.
11. Per quanto riguarda l’attività dei radionuclidi presenti nel paziente all’atto della dimissione da strutture sanitarie, si applica quanto previsto nell’allegato XXV, parte II.
Art. 159
Responsabilità (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 18, comma 2, 56 comma 3, lettere a) e b), 57, 58, comma 1, lettera d), 59; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 5, articolo 6, comma 3, articolo 7 commi 3, 4, 5,7, 11, 12).
1. Tutte le esposizioni di cui all’articolo 156, comma 2, lettere a), b), c) e d) sono effettuate sotto la responsabilità clinica del medico specialista, su richiesta motivata del medico prescrivente. Al medico specialista compete la scelta delle metodologie e tecniche idonee a ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e la valutazione della possibilità di utilizzare tecniche alternative che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non comportano un’esposizione ovvero comportano una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti.
2. L’attività di refertazione è responsabilità esclusiva del medico specialista in radiodiagnostica o in medicina nucleare, nell’ambito di competenza. Nel caso di esposizioni nell’ambito di programmi di screening giustificati secondo le disposizioni di cui all’articolo 157, commi 10 e 11, la valutazione clinica del risultato non include l’anamnesi individuale.
3. Gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa sono definiti nell’ambito delle procedure disciplinate dalle linee guida di cui all’articolo 161, comma 1, in capo al medico specialista o al tecnico sanitario di radiologia medica, oppure all’infermiere o all’infermiere pediatrico, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze professionali.
4. L’esercente ha l’obbligo di nominare il responsabile dell’impianto radiologico e fornirgli le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.
5. Le esposizioni di persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere effettuate soltanto con il consenso scritto delle persone medesime, previa informazione sui rischi connessi all’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
6. Ove praticabile, e prima che l’esposizione abbia luogo, il medico specialista si accerta che il paziente o il suo rappresentante riceva, o abbia ricevuto dal medico prescrivente, informazioni adeguate in merito ai benefici e ai rischi associati alla dose di radiazione dovuta all’esposizione medica. Analoghe informazioni devono essere ricevute da assistenti e accompagnatori.
7. L’esercente garantisce che nelle attività che comportano le esposizioni di cui all’articolo 156, comma 2, sia coinvolto uno specialista in fisica medica e gli siano fornite le risorse necessarie allo svolgimento dell’attività di competenza. Il livello di coinvolgimento di tale specialista è proporzionale al rischio radiologico associato alla pratica. In particolare, l’esercente, avvalendosi del responsabile dell’impianto radiologico per quanto di competenza, garantisce che lo specialista in fisica medica:
a) sia strettamente coinvolto nelle procedure inerenti la radioterapia e nelle pratiche terapeutiche di medicina nucleare non standardizzate;
b) sia coinvolto nelle pratiche terapeutiche standardizzate di medicina nucleare, nelle attività diagnostiche di medicina nucleare, nelle procedure speciali e nelle attività radiologiche specialistiche che comportano dosi elevate per il paziente;
c) sia coinvolto, ove opportuno, nelle altre pratiche medico-radiologiche non contemplate alle lettere a) e b), per consultazioni e pareri sui problemi connessi alla radioprotezione nelle esposizioni mediche;
d) abbia adeguato accesso alle attrezzature medico-radiologiche ai fini dello svolgimento delle attività di competenza.
8. Il medico specialista, lo specialista in fisica medica e i professionisti sanitari direttamente coinvolti nelle procedure medico-radiologiche partecipano al processo di ottimizzazione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, in accordo alle procedure definite dalle linee guida di cui all’articolo 161, comma 1.
9. L’esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare è consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio professionale e iscritti all’albo del pertinente Ordine dei medici, in possesso dello specifico diploma di specializzazione o di un diploma di specializzazione in una delle discipline equipollenti ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, S.O. e successive modificazioni.
10. Le attività dello specialista in fisica medica, nello specifico campo di applicazione del presente decreto, sono descritte all’articolo 160.
11. L’esercizio professionale specialistico della fisica medica è consentito ai laureati in fisica, in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica, o a esso equipollente ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1998, iscritti all’albo istituito presso il pertinente Ordine dei chimici e dei fisici, con annotazione della specializzazione posseduta.
12. L’esercizio professionale delle attività proprie del tecnico sanitario di radiologica medica è consentito ai laureati in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, o in possesso di titolo di studio equipollente ai sensi del decreto del Ministero della sanità 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2000, iscritti all’albo del pertinente Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
13. Le attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l’attività complementare stessa, o dall’odontoiatra nell’ambito della propria attività professionale specifica. Nell’ambito di dette attività non possono essere effettuati esami per conto di altri soggetti o professionisti sanitari pubblici o privati, né essere redatti o rilasciati referti radiologici.
14. L’esercente assicura che professionisti sanitari possano partecipare agli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche in modo graduale, secondo il livello di formazione e le cognizioni acquisite.
15. Il personale medico chirurgo privo di specializzazione, che abbia svolto documentato esercizio professionale specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 187 del 2000, può continuare a esercitare dette attività, previa comunicazione all’organo di vigilanza competente per territorio.
16. I laureati in fisica, chimica e ingegneria, privi di specializzazione, che abbiano esercitato documentata attività di esperto in fisica medica ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 187 del 2000, possono continuare a esercitare dette attività, previa iscrizione all’albo del pertinente Ordine e comunicazione all’organo di vigilanza competente per territorio. Tali soggetti documentano all’organo di vigilanza medesimo il periodico aggiornamento professionale, che deve risultare equivalente a quanto previsto per lo specialista in fisica medica all’articolo 162, comma 3.
17. Il personale medico chirurgo privo di specializzazione, che abbia svolto documentate attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico ai sensi dell’articolo 7, comma 12, del decreto legislativo n. 187 del 2000, può continuare a esercitare dette attività, previa comunicazione all’organo di vigilanza competente per territorio.
Art. 160
Specialista in fisica medica (direttiva n. 59/2013/EURATOM, articolo 83)
1. Lo specialista in fisica medica fornisce consulenza specialistica, ove opportuno, sulle questioni riguardanti la fisica delle radiazioni in relazione al rispetto dei requisiti del presente Titolo, avendo in via esclusiva la responsabilità della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell’ambito delle esposizioni di cui all’articolo 156, commi 2 e 3, nonché la responsabilità della scelta della strumentazione da impiegarsi nell’ambito della dosimetria sul paziente e dei controlli di qualità da effettuarsi sulle attrezzature medico-radiologiche.
2. Le attività dello specialista in fisica medica, nello specifico campo di applicazione del presente Titolo, sono dirette prevalentemente a:
a) effettuare le prove di accettazione e di funzionamento delle attrezzature medico-radiologiche, rispettivamente ai fini del collaudo tecnico e dopo ogni rilevante intervento manutentivo;
b) contribuire a definire e mettere in atto i programmi di garanzia della qualità finalizzati all’attuazione del principio di ottimizzazione, ivi compresi l’applicazione e l’impiego di livelli diagnostici di riferimento;
c) contribuire a garantire la sorveglianza sulle apparecchiature medico-radiologiche anche attraverso un adeguato controllo della qualità;
d) definire i protocolli di effettuazione delle prove di funzionamento delle attrezzature medico-radiologiche;
e) effettuare la pianificazione fisico-dosimetrica nei trattamenti radioterapeutici sulla base delle prescrizioni terapeutiche del medico specialista e assicurare le necessarie verifiche dosimetriche;
f) contribuire alla prevenzione e all’analisi delle esposizioni accidentali e indebite di cui all’articolo 167;
g) contribuire alla formazione, finalizzata alla protezione del paziente, dei professionisti sanitari coinvolti nelle esposizioni mediche.
3. L’esercente garantisce:
a) la collaborazione dello specialista in fisica medica con l’esperto di radioprotezione, in particolare nell’ambito delle procedure di radiologia interventistica e delle attività che comportano infissioni permanenti o somministrazione di sostanze radioattive;
b) il coinvolgimento dello specialista in fisica medica e del responsabile dell’impianto radiologico nella definizione delle specifiche tecniche delle attrezzature medico-radiologiche, e nella progettazione e collaudo degli impianti nell’ambito dell’organizzazione della struttura sanitaria.
4. Le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che provvedono all’acquisizione di beni o servizi relativi a tecnologie correlate all’impiego medico di radiazioni ionizzanti garantiscono il coinvolgimento di uno specialista in fisica medica e di un medico specialista di area radiologica.
Art. 161
Procedure (direttiva n. 59/2013/EURATOM, articoli 18, commi 1, 3 e 4, 56, comma 2, 58, lettere a), b), c), f); decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 6, commi 1, 2, 5, articolo 7, commi 1, 2, 8, 10).
1. Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e con il concorso delle società scientifiche, adotta linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate e standardizzate, nonché i criteri per individuare le pratiche terapeutiche di medicina nucleare non standardizzate. Nelle linee guida sono altresì fornite raccomandazioni ai medici prescriventi relative ai criteri di appropriatezza e giustificazione, nonché indicazioni sull’entità delle dosi assorbite dai pazienti e sulle modalità di intervento dello specialista in fisica medica. Tali linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
2. Fino alla pubblicazione delle pertinenti linee guida di cui al comma 1 si applicano le «Raccomandazioni per l’impiego corretto delle apparecchiature TC volumetriche «Cone beam» pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2010, e le «Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (articolo 6, decreto legislativo n. 187/2000)» pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2015, tenendo altresì conto delle raccomandazioni delle società scientifiche rilevanti.
3. Il responsabile dell’impianto radiologico provvede affinché, per ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata ai sensi del comma 1 e per l’utilizzo di ciascuna attrezzatura radiologica, siano redatti e adottati protocolli scritti di riferimento.
4. Il responsabile dell’impianto radiologico e lo specialista in fisica medica, per quanto di competenza, verificano e assicurano il rispetto dei livelli diagnostici di riferimento, secondo quanto indicato in allegato XXVI. In caso di scostamento sistematico dai livelli diagnostici di riferimento, il responsabile dell’impianto radiologico adotta gli adeguati interventi correttivi in accordo allo stesso allegato XXVI.
5. L’esercente e il responsabile dell’impianto radiologico, per quanto di competenza, garantiscono che il referto relativo alle procedure medico-radiologiche sia comprensivo dell’informazione relativa all’esposizione connessa alla prestazione, in conformità alle linee guida in materia emanate dal Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e con il concorso delle istituzioni e società scientifiche.
6. Nelle more dell’emanazione di dette linee guida, l’informazione relativa all’esposizione, da riportarsi sul referto, è costituita dall’indicazione della classe di dose (da I a IV) riconducibile all’esame in questione, di cui all’allegato sub B dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo alle «Linee guida per la diagnostica per immagini» -Atto rep. n.2113 del 28 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio 2005, S.O.. La classe di dose dovrà essere individuata sulla base della tipologia e delle modalità di effettuazione degli esami radiologici e di medicina nucleare e delle indicazioni fornite dallo specialista in fisica medica. Per la diagnostica medico-nucleare devono inoltre essere indicati il radiofarmaco e l’attività somministrata espressa in MBq.
Art. 162
Formazione
1. Le università, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, assicurano l’inserimento di adeguate attività didattiche in materia di radioprotezione del paziente nell’esposizione medica all’interno degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, dei diplomi di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare, e delle specializzazioni mediche che possono comportare attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico.
2. I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con all’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell’ambito della formazione continua di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.
3. La formazione continua di cui al comma 2 si colloca nell’ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all’Accordo 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento «La formazione continua nel settore salute» ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017.
4. I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.
5. Per l’organizzazione e la predisposizione dei programmi dei corsi di cui al comma 2 e la scelta dei docenti, i provider ECM accreditati secondo l’accordo di cui al comma 3 si avvalgono di enti, istituzioni, associazioni e società scientifiche che comprendono tra le proprie finalità, oltre alla radioprotezione del paziente, uno dei seguenti settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica medica, e che siano maggiormente rappresentativi nelle singole specialità.
6. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) introduce nel proprio «Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM» l’obiettivo formativo specifico «Radioprotezione del paziente».
Art. 163
Attrezzature medico-radiologiche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 60; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articoli 7, commi 4, 6, 13, articolo 8, e 9, comma 6).
1. Le Regioni e le Province autonome, nell’ambito del sistema previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, formulano indirizzi agli organi di vigilanza affinché tutte le attrezzature radiologiche in uso siano tenute sotto stretta sorveglianza, per quanto riguarda la radioprotezione del paziente. Gli organi di vigilanza predispongono programmi di ispezione che tengono conto anche dell’entità e della natura dei potenziali pericoli per il paziente associati alle pratiche mediche condotte presso le strutture sanitarie di competenza. Le Regioni e le Province autonome provvedono, altresì, affinché:
a) solo strutture in possesso di autorizzazione sanitaria regionale e dei requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, intraprendano pratiche mediche comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti;
b) nell’ambito della programmazione sanitaria si tenga conto anche della necessità di evitare l’inutile proliferazione delle attrezzature radiologiche.
2. L’esercente è tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 48.
3. Il responsabile dell’impianto radiologico, tenendo conto delle indicazioni fornite dallo specialista in fisica medica, provvede affinché, sulle attrezzature medico-radiologiche, siano:
a) intrapresi e documentati adeguati programmi di garanzia della qualità, compreso il controllo della qualità. Rientrano in tali programmi anche la valutazione della dose o dell’attività somministrata ai pazienti;
b) effettuate e documentate, secondo le norme di buona tecnica applicabili e tenuto conto delle indicazioni fornite dal produttore, le seguenti prove:
1) accettazione prima dell’entrata in uso;
2) corretto funzionamento a intervalli regolari;
3) corretto funzionamento dopo ogni intervento rilevante di manutenzione;
c) redatti protocolli di esecuzione di tutte le prove necessarie a esprimere il giudizio di idoneità all’uso clinico.
4. Il responsabile dell’impianto radiologico, provvede, altresì, affinché i radiofarmaci impiegati in medicina nucleare siano preparati secondo le norme di buona preparazione di cui all’Accordo 28 ottobre 2010, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo a «Linee guida per l’applicazione delle norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010.
5. Lo specialista in fisica medica esprime il giudizio sulla qualità tecnica delle attrezzature medico-radiologiche in relazione ai risultati delle prove di cui al comma 3, lettera b).
6. Il responsabile dell’impianto radiologico esprime il giudizio di idoneità sull’uso clinico delle attrezzature medico-radiologiche, tenendo conto dei risultati del programma di controllo della qualità e delle valutazioni conseguenti effettuate dallo specialista in fisica medica. Nel caso di attrezzature utilizzate per radiologia interventistica, il responsabile dell’impianto acquisisce e tiene conto anche delle valutazioni del medico specialista che svolge la pratica.
7. Le prove di cui al comma 3, lettera b), punto 2), sono effettuate dal tecnico sanitario di radiologia medica o dallo specialista in fisica medica, sulla base delle indicazioni e del protocollo di esecuzione predisposti da quest’ultimo.
8. Il personale tecnico in servizio in strutture del servizio sanitario nazionale o accreditate, che nei cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente decreto abbia effettuato in modo continuativo e documentato in una determinata struttura le prove di cui al comma 3, lettera b), punto 2), può continuare a svolgere detta attività all’interno della struttura medesima sotto la responsabilità dello specialista in fisica medica, previa comunicazione all’organo di vigilanza competente per territorio.
9. I soggetti che abbiano esercitato documentata attività di controllo di qualità delle apparecchiature radiologiche ai sensi dell’articolo 7, comma 13, del decreto legislativo n. 187/2000, possono continuare a svolgere detta attività, previa comunicazione all’organo di vigilanza. Tali soggetti documentano all’organo di vigilanza medesimo il periodico aggiornamento professionale in materia di protezione del paziente.
10. Il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, avvalendosi dell’Istituto Superiore di Sanità e tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica, nonché degli orientamenti tecnici dell’Unione europea e internazionali, elabora e diffonde linee guida concernenti i criteri specifici di accettabilità delle attrezzature medico-radiologiche, al fine di indicare quando è necessario un adeguato intervento correttivo o la dismissione delle attrezzature. Nelle more dell’emanazione di tali linee guida vengono adottati i criteri di accettabilità contenuti nei documenti tecnici pubblicati dalla Commissione europea e nelle norme di buona tecnica applicabili.
11. L’esercente, il responsabile dell’impianto radiologico e lo specialista in fisica medica tengono conto delle raccomandazioni e delle indicazioni europee e internazionali riguardanti i programmi di garanzia della qualità e i criteri di accettabilità delle attrezzature radiologiche utilizzate nelle esposizioni di cui all’articolo 156, commi 2 e 3. Ai fini dell’applicazione di detti programmi e della verifica di detti criteri, limitatamente all’impiego di apparecchiature di radiodiagnostica endorale in ambito odontoiatrico con tensione non superiore a 70 kV, caratterizzate da basso rischio radiologico, l’esercente può avvalersi dell’esperto di radioprotezione già incaricato della sorveglianza fisica dei lavoratori nella stessa struttura, previa comunicazione all’organo di vigilanza. Tale soggetto documenta all’organo di vigilanza medesimo il periodico aggiornamento professionale.
12. L’esercente, su segnalazione del responsabile dell’impianto radiologico, adotta gli opportuni interventi correttivi sulle attrezzature medico-radiologiche e provvede, ove necessario, alla loro dismissione.
13. Gli esami fluoroscopici senza intensificazione dell’immagine o tecniche analoghe sono vietati. Sono altresì vietati gli esami fluoroscopici senza dispositivo per controllare il rateo di dose.
14. Gli acceleratori di particelle con energia nominale superiore a 1 MeV, impiegati in radioterapia e acquisiti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere dotati di sistemi di registrazione e verifica dei parametri di trattamento; le apparecchiature già in esercizio devono essere dotate di detti sistemi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Le apparecchiature radiologiche impiegate per radiologia interventistica devono essere munite di un dispositivo che informi il medico specialista o il tecnico sanitario di radiologia medica, circa la quantità di radiazioni ionizzanti prodotta dall’apparecchiatura nel corso della procedura.
16. Le apparecchiature radiologiche impiegate per radiologia interventistica, tomografia computerizzata, nonché quelle impiegate per scopi di pianificazione, guida e verifica acquisite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere munite di un dispositivo che informi il medico specialista, al termine della procedura, sui parametri utili alla valutazione della dose al paziente.
17. Le apparecchiature radiologiche per procedure di radiologia interventistica e tomografia computerizzata, acquisite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere dotate di sistemi di ottimizzazione della dose.
18. Tutte le apparecchiature radiologiche utilizzate per la radiologia interventistica, la tomografia computerizzata e la radiodiagnostica specialistica, acquisite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere in grado di trasferire le informazioni di cui ai commi 15 e 16 nella registrazione dell’esame.
19. Le apparecchiature radiologiche impiegate in radiodiagnostica devono essere munite di un indicatore che informi il medico specialista sui parametri che permettono la valutazione della dose al paziente. Qualora non sia tecnicamente possibile disporre di tale indicatore, lo specialista in fisica medica individua le procedure per determinare un adeguato indice di dose che consenta la valutazione della dose al paziente standard.
Art. 164
Documentazione (decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 8, comma 9)
1. Il responsabile dell’impianto radiologico:
a) provvede affinché, all’interno del manuale di qualità, siano inseriti almeno gli elementi contenuti nell’allegato XXVIII parte I, tenendo conto delle indicazioni fornite dallo specialista in fisica medica o, nei casi consentiti, dall’esperto di radioprotezione;
b) provvede affinché vengano registrati almeno i dati e le valutazioni, come indicato nell’allegato XXVIII parte II;
c) conserva le informazioni di cui alla lettera precedente, con le modalità stabilite nell’allegato XXVIII parte II, ovvero su supporto informatico, nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale.
Art. 165
Pratiche speciali (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli. 57, comma 1, lettera d), 6, comma 1 ultimo capoverso; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 9).
1. L’esercente e il responsabile dell’impianto radiologico, nell’ambito delle rispettive competenze, individuano gli interventi da attuarsi ai fini dell’applicazione del principio di giustificazione e di ottimizzazione alle pratiche che comportano, in particolare, esposizioni di soggetti:
a) in età pediatrica;
b) esposti nell’ambito di programmi di screening;
c) esposti nell’ambito di pratiche radiologiche comportanti alte dosi per il paziente, come può avvenire nel caso delle seguenti procedure:
1) radiologia interventistica;
2) tomografia computerizzata;
3) medicina nucleare;
d) sottoposti a trattamenti radioterapeutici.
2. Per le attività di cui al comma 1, lettera c), punto 1), devono essere utilizzate apparecchiature radiologiche a ciò specificatamente dedicate.
3. Per i professionisti sanitari coinvolti nelle pratiche di cui al comma 1 devono essere previste specifiche attività formative, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 162, commi 2 e 3.
4. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per le quali non siano disponibili livelli diagnostici di riferimento, il responsabile dell’impianto radiologico provvede affinché lo specialista in fisica medica esegua valutazioni dosimetriche periodiche. La documentazione relativa alle modalità e agli esiti di tali valutazioni integra quella prevista dall’articolo 164.
5. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera b), l’esercente garantisce la partecipazione agli audit clinici di cui all’articolo 168, comma 5.
6. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 1), il responsabile dell’impianto radiologico:
a) indica, nell’ambito del programma di controllo e garanzia della qualità, i criteri e le modalità di follow-up sul paziente di eventuali reazioni tissutali che interessino la cute e gli annessi cutanei;
b) prevede specifiche attività di formazione e addestramento, in collaborazione con lo specialista in fisica medica, in merito all’utilizzo dell’apparecchiatura radiologica e all’ottimizzazione del suo impiego;
c) definisce, in collaborazione con lo specialista in fisica medica, sulla base del monitoraggio di cui al comma 7 e delle indicazioni fornite dalle norme tecniche e linee guida applicabili, i livelli diagnostici di riferimento il cui superamento implichi la verifica delle procedure di ottimizzazione o la possibilità di un particolare follow-up per il paziente.
7. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 1, il responsabile dell’impianto radiologico provvede affinché lo specialista in fisica medica effettui, attraverso l’impiego degli indicatori dosimetrici forniti dall’apparecchiatura radiologica, le valutazioni dosimetriche e un monitoraggio periodico, almeno annuale, delle dosi assorbite dal paziente.
8. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 1, il medico specialista informa il paziente sui rischi radiologici connessi con la procedura e si assicura che il documento di consenso sia esplicito rispetto a tali rischi.
9. Per le esposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 1, lo specialista in fisica medica, nell’ambito della predisposizione delle procedure del controllo della qualità, provvede alla verifica dei dispositivi di misura previsti all’articolo 163, commi 15 e 16. Il medico specialista tiene conto delle informazioni fornite dai suddetti dispositivi, al fine di adottare le eventuali misure correttive, compatibili con le finalità cliniche.
10. L’esercente e il responsabile dell’impianto radiologico, per quanto di rispettiva competenza, tengono conto delle verifiche effettuate dallo specialista in fisica medica per adottare misure correttive eventualmente necessarie.
11. Nelle attività di radioterapia, l’esercente e il responsabile dell’impianto radiologico, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono che lo specialista in fisica medica:
a) effettui la pianificazione dosimetrica sulla base delle prescrizioni del medico specialista;
b) collabori all’ottimizzazione del processo terapeutico;
c) collabori alla prevenzione delle esposizioni accidentali o indebite;
d) predisponga le procedure per la valutazione delle dosi somministrate ai pazienti durante i trattamenti e ne verifichi la corretta applicazione.
Art. 166
Protezione particolare durante la gravidanza e l’allattamento (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 62; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 10.
1. Il medico prescrivente e, al momento dell’indagine diagnostica o del trattamento, il medico specialista, devono effettuare un’anamnesi per indagare un eventuale stato di gravidanza della paziente, e si informano, nel caso di somministrazione di radiofarmaci, se la donna interessata allatta al seno.
2. Per le pratiche che, su indicazione dello specialista in fisica medica, espongono l’utero a dosi potenzialmente superiori a 1mSv, nei casi in cui la gravidanza non possa essere esclusa o nei casi in cui sia accertata, il medico specialista fornisce allo specialista in fisica medica medesimo le informazioni necessarie alla valutazione della dose che deriverà al nascituro a seguito della prestazione diagnostica o terapeutica. Il medico specialista porrà quindi particolare attenzione alla giustificazione, alla necessità o all’urgenza, considerando la possibilità di procrastinare l’indagine o il trattamento. Nel caso in cui l’indagine diagnostica o la terapia non possano essere procrastinate, il medico specialista informa la donna o un suo rappresentante dei rischi derivanti al nascituro. Nel caso in cui si debba procedere comunque all’esposizione, il medico specialista e il tecnico sanitario di radiologia medica, nell’ambito delle rispettive competenze, devono porre particolare attenzione al processo di ottimizzazione riguardante sia la madre che il nascituro.
3. Nel caso in cui una paziente in stato di gravidanza riferisca successivamente allo svolgimento della pratica radiologica la probabile sussistenza di tale stato al momento della stessa, il medico specialista fornisce le informazioni del caso sui rischi per il nascituro, previa valutazione da parte dello specialista in fisica medica della dose assorbita dal nascituro medesimo.
4. Nei casi di somministrazione di radiofarmaci a donne che allattano al seno, particolare attenzione è rivolta alla giustificazione della procedura, tenendo conto della necessità o dell’urgenza, e al processo di ottimizzazione, che deve riguardare sia la madre che il figlio; le prescrizioni del medico specialista, in questi casi, possono comportare anche la sospensione temporanea o definitiva dell’allattamento.
5. Fermo restando quanto disposto ai commi 1, 2 e 4, il responsabile dell’impianto radiologico deve assicurare che vengano esposti avvisi atti a segnalare il potenziale pericolo per il nascituro, o per il lattante nel caso di somministrazione di radiofarmaci; tali avvisi non sostituiscono l’informazione di cui al comma 2, e devono esplicitamente invitare la paziente a comunicare al medico specialista, o al tecnico sanitario di radiologia medica, lo stato di gravidanza certa, presunta o potenziale, o l’eventuale situazione di allattamento.
Art. 167
Esposizioni accidentali e indebite (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 63; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 11).
1. L’esercente e il responsabile dell’impianto radiologico adottano tutte le procedure ragionevoli per ridurre al minimo la probabilità e l’entità delle esposizioni accidentali o indebite delle persone soggette a esposizione medica.
2. L’esercente attua, per tutte le esposizioni mediche, un sistema appropriato per la registrazione e l’analisi di eventi implicanti o potenzialmente implicanti esposizioni accidentali o indebite, commisurato al rischio radiologico associato alla pratica.
3. I professionisti sanitari che svolgono aspetti pratici delle procedure comunicano tempestivamente al responsabile dell’impianto radiologico, secondo le modalità da questi definite, ogni situazione, anche solo potenziale, di esposizione accidentale o indebita occorsa.
4. Le istruzioni per il funzionamento e i protocolli scritti di cui all’articolo 161, comma 3, nonché quanto previsto dai programmi di garanzia della qualità dovranno essere redatti anche in considerazione della prevenzione delle esposizioni accidentali e indebite.
5. Nelle pratiche radioterapeutiche, lo specialista in fisica medica definisce procedure di valutazione dei rischi di esposizioni accidentali e indebite e fornisce al responsabile dell’impianto radiologico le indicazioni necessarie a prevenirle; tali indicazioni sono elaborate sulla base delle raccomandazioni e delle informazioni disponibili a livello internazionale.
6. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 4, il responsabile dell’impianto radiologico adotta tutte le misure ragionevolmente attuabili, tenendo conto dei fattori economici e sociali, per ridurre l’entità e la probabilità che dosi, accidentali o indebite, siano assorbite dai pazienti nel corso di pratiche radioterapeutiche.
7. Nell’ambito della formazione continua prevista all’articolo 162, commi 2 e 3, per il personale coinvolto nelle procedure di radioterapia devono essere previsti percorsi formativi che comprendano, per quanto di competenza delle rispettive figure professionali:
a) la gestione del rischio clinico specifico;
b) lo sviluppo della sensibilità e della capacità di segnalare gli eventi avversi;
c) lo sviluppo della capacità di implementare metodiche di prevenzione e di analisi proattiva del rischio.
8. Il responsabile dell’impianto radiologico:
a) informa il medico prescrivente, il medico specialista e il paziente o un suo rappresentante su eventuali esposizioni indebite o accidentali clinicamente significative e sulle conseguenze da esse derivanti;
b) nel caso di esposizioni indebite o accidentali avvenute nell’ambito di trattamenti radioterapeutici, informa la funzione aziendale deputata alla gestione del rischio clinico, così come prevista dall’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008 concernente la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure (Rep. atti n. 116/CSR), ai fini della comunicazione dell’evento al sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES) istituito presso il Ministero della salute. I risultati delle indagini e le misure correttive adottate sono comunicati al Ministero della salute entro un anno dal verificarsi dell’evento.
9. Il Ministero della salute provvede affinché nell’ambito del sistema SIMES sia prevista la definizione di uno specifico evento sentinella relativo a esposizioni accidentali o indebite a radiazioni ionizzanti.
Art. 168
Valutazione delle dosi alla popolazione e audit clinici (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 66; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 12).
1. L’esercente, il responsabile dell’impianto radiologico, il medico specialista, il tecnico sanitario di radiologia medica e lo specialista in fisica medica, per quanto di competenza, provvedono affinché le indagini, i trattamenti con radiazioni ionizzanti e i principali parametri tecnici a essi relativi siano registrati singolarmente su supporto informatico, anche ai fini della predisposizione dei dati di cui al comma 3 e del confronto rispetto ai livelli diagnostici di riferimento ove applicabili.
2. La registrazione dei dati di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza quadriennale, gli esercenti provvedono a trasmettere alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza i dati definiti con decreto del Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi con il concorso dell’Istituto Superiore di Sanità e delle società scientifiche entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more dell’emanazione di detto decreto, relativamente alle attività di radiodiagnostica e di medicina nucleare, si applicano le indicazioni di cui all’allegato XXIX.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare le entità e variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati complessivi dell’attività sanitaria in loro possesso. Le valutazioni dovranno essere effettuate secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection 154» o documenti successivi, secondo lo schema indicato nel decreto del Ministero della salute di cui al comma 3.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base delle valutazioni di cui al comma 4, promuovono la realizzazione di audit clinici, tenendo in conto le indicazioni della pubblicazione Radiation Protection 159 – European Commission Guidelines on clinical audit for medical radiological practices – e successive modifiche, finalizzati al miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle prestazioni radiologiche, radioterapeutiche e di medicina nucleare erogate, nonché delle modalità di verifica della loro giustificazione e appropriatezza. I risultati degli audit sono trasmessi al Ministero della salute, che può emanare ulteriori raccomandazioni in materia.
6. Le valutazioni di cui al comma 4 e i dati di cui al comma 3 vengono inviati dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al Ministero della salute entro quattro anni dalla data di applicazione del presente decreto, e successivamente ogni quattro anni, ai fini di una valutazione complessiva, anche a scopo epidemiologico, da effettuarsi avvalendosi dell’Istituto Superiore di Sanità.
7. Il Ministero della salute con l’Istituto Superiore di Sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, organizza periodicamente una valutazione del quadro nazionale di radioprotezione del paziente e richiede su tale tema una verifica inter pares internazionale, al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza e qualità.
Art. 169
Pratiche implicanti l’esposizione intenzionale delle persone a scopo non medico con attrezzature medico-radiologiche (direttiva 59/2013 /EURATOM, articolo 22).
1. Sono consentite, esclusivamente presso strutture sanitarie in possesso di autorizzazione sanitaria regionale e dei requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le seguenti pratiche implicanti l’esposizione intenzionale a radiazioni ionizzanti di persone con metodiche per immagini a scopo non medico mediante attrezzature medico-radiologiche:
a) tecniche diagnostiche ai fini dell’accertamento preventivo dei requisiti di idoneità fisica al lavoro, su richiesta di un medico prescrivente recante la motivazione, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
b) tecniche diagnostiche nell’ambito di procedure medico-legali o assicurative che non presentano un beneficio diretto per la salute delle persone esposte, su richiesta di un medico prescrivente recante la motivazione;
c) tecniche diagnostiche ai fini della determinazione della minore età, eseguite presso strutture sanitarie pubbliche possibilmente dotate di reparti pediatrici, su richiesta dell’autorità giudiziaria;
d) tecniche diagnostiche ai fini dell’identificazione di oggetti occultati all’interno del corpo umano, eseguite presso strutture sanitarie pubbliche su richiesta dell’autorità giudiziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d):
a) sono generalmente accettate e giustificate le procedure che comportano esposizioni a basse dosi. Le pratiche comportanti alte dosi, in particolare la tomografia computerizzata, sono in generale da ritenersi non giustificate per scopi non medici, fatto salvo quanto previsto alla lettera c);
b) sono da ritenersi generalmente accettate e giustificate le applicazioni specifiche su soggetti adulti e donne non in età fertile. Nei confronti dei minori sono da ritenersi giustificate esclusivamente le pratiche finalizzate alla tutela giuridica del minore medesimo, in particolare quelle di cui al comma 1), lettera c);
c) tutte le singole procedure che comportano esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico devono essere effettuate esclusivamente previa giustificazione individuale sotto la responsabilità clinica di un medico specialista in radiodiagnostica, tenendo conto degli obiettivi specifici della procedura e delle caratteristiche della persona interessata. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è vietata l’esecuzione di accertamenti radiografici in via routinaria e generalizzata in assenza di valutazioni individuali;
d) devono essere applicate le prescrizioni pertinenti l’esposizione medica di cui al presente Titolo, comprese quelle relative alle attrezzature, all’ottimizzazione, alle responsabilità, alla formazione e alla protezione particolare in caso di gravidanza, nonché al coinvolgimento, se opportuno, dello specialista in fisica medica;
e) devono essere fornite dal medico specialista informazioni sulla pratica alla persona che sarà esposta, a cui deve essere richiesto il consenso, salvo che sia diversamente disposto dall’autorità giudiziaria.
3. Il Ministero della salute elabora, ove appropriato, ulteriori criteri e prescrizioni, inclusi eventuali specifici livelli diagnostici di riferimento nel caso di utilizzo di attrezzature medico-radiologiche, ai fini dell’applicazione del presente articolo, sentite le istituzioni e società scientifiche di riferimento.
Art. 170
Vigilanza (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 104; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 13)
1. La vigilanza sull’applicazione del presente Titolo spetta in via esclusiva agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio.
Art. 171
Modifiche degli allegati al presente Titolo (decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 15, comma 3).
1. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, provvede a dare attuazione alle disposizioni che saranno adottate dalla Commissione europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico degli allegati; tale decreto è adottato, di concerto con i Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, ogni qualvolta tali disposizioni prevedano, per l’attuazione di tali punti, poteri discrezionali.
Capo I
Piani di emergenza
Art. 172
Campo di applicazione – Sistema di gestione delle emergenze – Livelli di riferimento (Direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 7, 69, 97, 98, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 115 e 115-quater, comma 2 e 3).
1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alle situazioni di esposizione di emergenza che avvengono negli impianti nucleari di cui agli articoli 76 e 77, negli altri impianti di cui al Titolo IX, nelle installazioni di cui all’articolo 174, comma 1, nonché alle situazioni che diano luogo o possano dar luogo a dosi per l’individuo rappresentativo della popolazione, superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 7 e che avvengano:
a) al di fuori del territorio nazionale;
b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
c) nel corso di trasporto di materie radioattive e fissili;
d) nel caso di rinvenimento di sorgenti orfane;
e) in aree del territorio nazionale che non siano preventivamente individuabili.
2. Il sistema di gestione dell’emergenza è disciplinato dalla vigente normativa che regolamenta il Servizio nazionale della protezione civile e dai piani di emergenza di cui al presente Titolo.
3. I piani di emergenza di cui al presente Titolo sono elaborati alla luce dei principi generali di cui all’articolo 173, tenendo presenti i livelli di riferimento stabiliti ai sensi del comma 7 del presente articolo.
4. I piani di emergenza di cui al presente Titolo prevedono, ove occorra, l’impiego di squadre speciali di intervento in cui è assicurata la presenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico, medico e sanitario.
5. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’interno e della difesa e sentito l’ISIN, previo parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i programmi di formazione e le modalità per assicurare ai componenti delle squadre di cui al comma 4 una formazione adeguata alle attività che esse sono chiamate a svolgere.
6. I piani di emergenza di cui del presente Titolo includono i requisiti di cui all’allegato XXX per la eventuale transizione da una situazione di esposizione di emergenza ad una situazione di esposizione esistente.
7. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’interno sentiti il Dipartimento della protezione civile, l’ISIN, l’Istituto Superiore di Sanità, l’INAIL e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono stabiliti, anche in relazione agli orientamenti dell’Unione europea e internazionali in materia, i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza e i criteri generici per l’adozione di misure protettive, da inserirsi nei piani di emergenza di cui al presente Titolo. Fino all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma si applica, per quanto compatibile, l’allegato XXXI.
8. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e dell’interno, su proposta dell’ISIN, sentiti l’ISS e l’INAIL, sono stabiliti per l’aria, le acque ed il suolo, i criteri operativi derivati corrispondenti ai criteri in termini di dose stabiliti con il decreto di cui al comma 7.
9. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l’ISIN, l’INAIL e l’ISS, sono stabiliti per le sostanze alimentari e le bevande, sia ad uso umano che animale, e per altre matrici i criteri operativi derivati corrispondenti ai criteri in termini di dose stabiliti con il decreto di cui al comma 7.
10. Con i decreti di cui ai commi 8 e 9 sono altresì stabiliti i valori di rilevanti contaminazioni per le matrici di cui agli stessi commi per i quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 176.
11. I piani di emergenza individuano i soggetti responsabili della valutazione e registrazione delle conseguenze dell’emergenza e dell’efficacia delle misure protettive.
Art. 173
Principi generali della radioprotezione per le situazioni di esposizione di emergenza (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 5, 7, 69 e 97; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 11-quinques e 115-bis).
1. Ai fini delle decisioni in merito alla attuazione delle misure protettive nelle situazioni di esposizione di emergenza, sono rispettati i seguenti principi generali:
a) le decisioni che introducono o modificano una via di esposizione nelle situazioni di esposizione di emergenza, devono essere giustificate nel senso che devono apportare più benefici che danni;
b) il tipo, l’ampiezza e la durata delle misure protettive sono ottimizzati allo scopo di mantenere l’entità delle dosi individuali, la probabilità dell’esposizione e il numero di individui esposti al minimo ragionevolmente possibile, tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze tecniche e di fattori economici e sociali;
c) l’ottimizzazione della protezione riguarda in via prioritaria le esposizioni al di sopra dei livelli di riferimento stabiliti ai sensi dell’articolo 172, comma 7, e continua a essere messa in atto al di sotto di detto livello, anche tenuto conto delle valutazioni e delle registrazioni dell’efficacia delle misure protettive, adottate nel corso dell’emergenza;
d) alle operazioni svolte per l’applicazione di misure protettive non si applicano i limiti di dose di cui all’articolo 146, commi 1, lettera a), 2, 6 e 7;
e) i livelli di riferimento e i criteri in termini di dose, stabiliti ai sensi dell’articolo 172, comma 7, sono utilizzati ai fini della programmazione e dell’eventuale attuazione delle misure protettive; detti livelli non costituiscono limiti di dose.
2. La strategia di protezione definita nei piani di emergenza di cui al presente Titolo è finalizzata a conseguire l’obiettivo primario di evitare reazioni tissutali che comportino gravi effetti deterministici in qualsiasi individuo della popolazione effettivamente interessata dall’emergenza e ridurre il rischio di effetti stocastici, tenendo conto dei principi generali di cui al comma 1 e dei livelli di riferimento di cui all’articolo 172, comma 7.
3. Le misure protettive previste nei piani di emergenza sono individuate, in relazione ai livelli di riferimento di cui all’articolo 172, comma 7, con riguardo:
a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l’emissione e la dispersione di radionuclidi all’esterno dell’installazione, nonché l’esposizione esterna dovuta ai radionuclidi medesimi;
b) all’ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive agli individui;
c) agli individui interessati dall’emergenza radiologica, ai fini della riduzione della loro esposizione e dell’adozione di eventuali provvedimenti sanitari nei loro confronti.
4. In caso di emergenza radiologica o nucleare, l’organizzazione delle opportune misure protettive deve tener conto delle caratteristiche reali dell’emergenza ed essere in linea con la strategia di protezione ottimizzata che è parte integrante del piano di emergenza.
Art. 174
Esposizioni potenziali nelle emergenze per installazioni soggette a provvedimenti autorizzativi (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 97; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 115-ter).
1. Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a provvedimenti autorizzativi previsti nei Titoli V, VII a eccezione di quelli previsti dall’articolo 56, e nell’articolo 95 del Titolo IX, nonché nell’articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, i soggetti richiedenti l’emanazione di detti provvedimenti provvedono a eseguire, avvalendosi anche dell’esperto di radioprotezione, le valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate, nonché delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e all’individuo rappresentativo della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica. Sono escluse dai suddetti obblighi le pratiche con macchine radiogene e con macchine acceleratrici anche con produzione di sostanze radioattive, in cui le sole materie radioattive prodotte non siano soggette ai provvedimenti di cui all’articolo 50.
2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono eseguite facendo anche riferimento alle raccomandazioni in materia dei competenti organismi dell’Unione europea ed internazionali.
3. Le valutazioni di cui al comma 1 sono oggetto della registrazione di cui all’articolo 132, comma 1, lettera e). Dette valutazioni sono altresì unite alla documentazione prodotta ai fini dell’emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 e sono contestualmente trasmesse dal richiedente l’autorizzazione al Prefetto competente.
4. Nel caso in cui le valutazioni di cui al comma 1 inerenti le installazioni di cui all’articolo 52 indichino per l’individuo rappresentativo della popolazione il superamento dei valori stabiliti con i provvedimenti di cui all’articolo 172, comma 7, le amministrazioni competenti al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 52 inseriscono apposite prescrizioni nel nulla osta e inviano copia del provvedimento autorizzativo, contestualmente alla sua emanazione, al Prefetto competente, al fine della predisposizione del piano di emergenza di cui all’articolo 175.
5. Fermo restando quanto disposto al comma 4, per le installazioni soggette agli altri provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 è sempre prevista la redazione dei piani di emergenza. L’amministrazione che rilascia il provvedimento di cui al comma 1 ne invia copia alle autorità di cui all’articolo 175, ai fini della predisposizione dei piani stessi.
6. L’attività delle nuove installazioni per cui è necessaria la predisposizione di piani di emergenza non può iniziare prima che le autorità di cui all’articolo 175 abbiano approvato i piani stessi.
Art. 175
Piani di emergenza per le installazioni soggette a provvedimenti autorizzativi (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 69 e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 115-quater).
1. Il Prefetto, per le installazioni di cui all’articolo 174, predispone e aggiorna il piano di emergenza, anche con riferimento all’interno degli impianti, avvalendosi di un comitato appositamente costituito, denominato «comitato per la pianificazione dell’emergenza radiologica e nucleare» , al quale prendono parte il Questore, il Comandante dei vigili del fuoco, il Comandante provinciale dei carabinieri, il Capo del Compartimento marittimo ove interessato, un rappresentante della Regione o della Provincia autonoma, un rappresentante delle amministrazioni e degli enti locali competenti per la specifica pianificazione, afferenti al sistema di gestione delle emergenze di cui all’articolo 172, un rappresentante degli organi del SSN competenti per territorio nonché, un rappresentante dell’ARPA/APPA e da un rappresentante del titolare dell’autorizzazione. L’aggiornamento del piano di emergenza deve tenere conto anche delle risultanze delle esercitazioni di cui all’articolo 188.
2. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra quelli riportati nell’allegato XXXII.
3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 176
Attuazione dei piani di emergenza (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 69; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 115-quinquies).
1. Qualora nelle installazioni di cui all’articolo 174, comma 1, si verifichino eventi che possano comportare emissioni e dispersioni di radionuclidi all’esterno dell’installazione, che determinino rilevanti contaminazioni dell’aria, delle acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al perimetro dell’installazione, gli esercenti sono tenuti a informare immediatamente:
a) il Prefetto, il Comando dei vigili del fuoco, gli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio, le ARPA/APPA e l’ISIN;
b) le amministrazioni di cui alla lettera a), nonché il Capo del compartimento marittimo e l’ufficio di sanità marittima quando gli eventi stessi interessino gli ambiti portuali e le altre zone di demanio marittimo e di mare territoriale.
2. Gli esercenti le installazioni di cui al comma 1 in cui si verifichino gli eventi di cui allo stesso comma sono altresì tenuti a prendere tutte le misure atte a ridurre la contaminazione radioattiva nelle zone esterne al perimetro dell’installazione in modo da limitare il rischio per la popolazione, nonché a procedere, sulla base delle informazioni disponibili, ad una prima valutazione provvisoria delle circostanze e degli effetti dell’emergenza.
3. Il Prefetto, ricevuta l’informazione di cui al comma 1, ne dà immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile e al Presidente della Regione o della Provincia autonoma e al Ministero dell’interno e attiva il piano di emergenza.
Art. 177
Piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 116).
1. Al fine di assicurare la protezione della popolazione e dei beni dai rischi di esposizione in situazioni di emergenza, per ciascuno degli impianti previsti dagli articoli 76 e 77 deve essere predisposto un piano di emergenza esterna.
2. Il piano di emergenza esterna prevede l’insieme coordinato delle misure da prendersi, con la gradualità che le circostanze richiedono, dalle autorità responsabili in caso di incidente dell’impianto nucleare.
Art. 178
Presupposti del piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 69 e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 117).
1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 87, comma 4, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterna il titolare dell’autorizzazione dell’impianto nucleare deve fornire all’ISIN un rapporto tecnico contenente:
a) l’esposizione analitica delle presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili, in relazione alle caratteristiche strutturali e di esercizio dell’impianto, e delle prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo, nonché dei conseguenti livelli di esposizione delle persone del pubblico, dei lavoratori e del personale impiegati per l’emergenza;
b) la descrizione dei mezzi predisposti per il rilevamento e la misurazione della radioattività nell’ambiente circostante l’impianto, in caso di incidente, e delle modalità del loro impiego.
2. Nel rapporto tecnico sono evidenziati gli scenari incidentali le cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell’ambito provinciale o interprovinciale e quelli che possono invece richiedere misure protettive su un territorio più ampio.
3. L’ISIN, esaminato il rapporto tecnico, redige una relazione critica riassuntiva, che trasmette, unitamente al rapporto stesso, ai Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell’interno, Ministero della salute e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Protezione Civile, nonché ai Prefetti competenti ai fini della predisposizione dei piani di emergenza.
4. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra quelli riportati nell’allegato XXXII.
Art. 179
Predisposizione del piano di emergenza esterna (Direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 118).
1. Il Prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli ai sensi dell’articolo 178, comma 3 predispone il piano di emergenza esterna sul territorio della provincia.
2. Per l’attività di cui al comma 1 il Prefetto si avvale del «Comitato per la pianificazione dell’emergenza radiologica e nucleare» di cui all’articolo 175.
3. Sono chiamati a partecipare ai lavori del Comitato di cui al comma 2 esperti dell’ISIN e l’esercente interessato.
4. Nei casi in cui la localizzazione dell’impianto renda prevedibile l’estensione a più province delle situazioni di esposizione di emergenza, deve essere predisposto un piano di emergenza per ciascuna provincia con le modalità previste ai commi 1 e 2, d’intesa fra i prefetti delle province interessate. Il coordinamento dei piani provinciali è demandato al prefetto della provincia ove ha sede l’impianto cui si riferiscono i singoli piani provinciali.
Art. 180
Approvazione del piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 119).
1. Il Prefetto, trasmette il piano di emergenza esterna di cui all’articolo 179 all’ISIN che glielo restituisce, munito di eventuali osservazioni, ai fini dell’approvazione.
2. Il piano di emergenza di cui al comma 1 viene trasmesso dal Prefetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell’interno, nonché a ciascuno degli enti e delle amministrazioni di cui all’articolo 179, comma 2 e al titolare dell’autorizzazione.
3. Il Prefetto, compie tutti gli adempimenti necessari per assicurarne l’attuazione in caso di emergenza.
Art. 181
Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 120).
1. Il piano di emergenza esterna deve essere riesaminato dal Prefetto e dal Comitato di cui all’articolo 179 in caso di modifiche rilevanti dei presupposti tecnici di cui all’articolo 178, e comunque ogni triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, e particolarmente nell’ambiente fisico, demografico e nelle modalità per l’impiego dei mezzi previsti, ed allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure di cui agli articoli 179 e 180, tenendo conto anche delle risultanze delle esercitazioni periodiche di cui all’articolo 188.
2. In caso di disattivazione dell’impianto nucleare, il piano di emergenza viene riesaminato ed adeguato e, se del caso, revocato, in relazione alle diverse fasi di cui all’articolo 98, secondo le procedure di cui all’articolo 178, 179 e 180.
Art. 182
Piano nazionale di emergenza (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 97 e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 121).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentiti il Ministero dell’interno e il Ministero della salute che si avvale dell’Istituto Superiore di Sanità, e acquisito il parere dell’ISIN e della Conferenza unificata, è emanato il piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari su tutto il territorio tali da richiedere azioni di intervento coordinate a livello nazionale.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile predispone il piano di cui al comma 1 avvalendosi di un comitato appositamente costituito e al quale prendono parte rappresentanti del Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, dell’ISIN, del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, nonché di altre amministrazioni, enti o esperti competenti per la specifica pianificazione. Il piano è trasmesso ai prefetti interessati affinché sviluppino la pianificazione operativa e predispongano i connessi strumenti di attuazione, per quanto di loro competenza. Il piano è trasmesso altresì a tutte le altre amministrazioni interessate.
3. I presupposti tecnici del piano di emergenza di cui al presente articolo sono predisposti dall’ISIN.
4. L’aggiornamento del piano di emergenza di cui al presente articolo tiene conto degli insegnamenti tratti dalle precedenti situazioni di esposizione di emergenza, e delle risultanze delle esercitazioni periodiche di cui all’articolo 188, nonché degli esiti della partecipazione a esercitazioni promosse a livello bilaterale, comunitario e internazionale.
5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 183
Attuazione del piano di emergenza esterna (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 69; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 122).
1. Il direttore responsabile di un impianto nucleare ha l’obbligo di dare immediata comunicazione al Prefetto, alla Regione o Provincia autonoma interessata, al Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo e all’ISIN, nonché agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio, di qualsiasi incidente nucleare, nonché evento che possano comportare o far temere un’emergenza, indicando tutte le misure adottate per contenerla e comunicando ogni altro dato tecnico per l’attuazione del piano di emergenza esterna, specificando l’entità prevedibile dell’incidente. Il Direttore responsabile ha inoltre l’obbligo di adottare tutte le misure per ridurne gli effetti e di procedere ad una prima valutazione provvisoria delle circostanze e degli effetti dell’emergenza, fornendo il suo contributo alle misure protettive attuate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Prefetto avvia le azioni previste dal piano di emergenza esterna, ne informa immediatamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo nonché il Presidente della Regione o delle Province autonome di Trento e Bolzano e gli organi del Servizio sanitario nazionale, competenti per territorio. Nel caso in cui si preveda che l’emergenza possa estendersi a province limitrofe, il prefetto ne dà immediato avviso agli altri prefetti interessati.
Art. 184
Centro di elaborazione e valutazione dati (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 123).
1. Al fine di assicurare un comune riferimento tecnico nella gestione delle emergenze radiologiche di cui al presente Titolo è istituito, presso l’ISIN, il Centro di elaborazione e valutazione dati (CEVaD).
2. Il Centro costituisce struttura tecnica per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, anche ai fini del funzionamento del comitato operativo della protezione civile.
3. Il Centro effettua le valutazioni in ordine all’andamento nel tempo e nello spazio dei livelli di radioattività nell’ambiente nelle situazioni di emergenza ed ai conseguenti livelli di esposizione, al fine di consentire alle autorità responsabili della gestione dell’emergenza, l’adozione dei necessari provvedimenti di intervento sulla base delle valutazioni effettuate. La rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’articolo 152 e tutti i centri e le reti di rilevamento, ivi comprese quelle regionali, debbono far confluire ad esso i dati delle misure radiometriche effettuate nel corso dell’emergenza. Il Centro, sulla base della situazione in atto, può dare indicazione di specifiche modalità operative delle reti e dei mezzi mobili di rilevamento disponibili sul territorio nazionale e fornisce alle autorità preposte alla diffusione dell’informazione alla popolazione i relativi elementi radiometrici. Le indicazioni formulate dal CEVaD sono rese prescrittive da parte del Capo Dipartimento della protezione civile nelle situazioni di cui al comma 4, ovvero dal prefetto nei casi di cui al comma 5, nei confronti delle strutture delle reti di sorveglianza regionali e delle reti di sorveglianza nazionale di cui all’articolo 152.
4. Il CEVaD viene attivato dal Capo Dipartimento della protezione civile per le emergenze previste dal Piano di cui all’articolo 182.
5. L’intervento del CEVaD può inoltre essere richiesto dal Prefetto al Dipartimento della Protezione Civile nelle situazioni che comportino l’attuazione dei Piani di Emergenza di propria competenza.
6. Il CEVaD è costituito da un membro con funzioni di coordinamento designato dall’ISIN, da cinque membri effettivi e cinque supplenti, esperti di radioprotezione, designati rispettivamente dall’ISIN, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’INAIL e dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e da due membri, di cui uno supplente, dell’Agenzia ItaliaMeteo di cui all’articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017.
7. Nelle more della piena operatività dell’Agenzia di cui al comma 6 e della conseguente impossibilità di designare due propri rappresentanti, sono designati due membri, di cui uno supplente, Ufficiali del Genio Aeronautico esperti di meteorologia, designati dall’Aeronautica militare.
8. Possono essere chiamati a partecipare all’attività del CEVaD esperti designati dalle regioni eventualmente interessate dall’emergenza, nonché esperti di altri enti o istituti le cui competenze siano ritenute utili in relazione allo specifico problema in esame.
Art. 185
Piano di emergenza esterna per le aree portuali. (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 69, 97 e 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 124 e Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006).
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare.
2. Il Prefetto predispone un apposito piano provinciale di emergenza esterna dell’area portuale avvalendosi del Comitato di cui all’articolo 175. Sono chiamati a partecipare ai lavori del comitato esperti designati dall’ISIN, dal Ministero della difesa e dalla Capitaneria di Porto. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del comitato anche esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.
3. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra quelli riportati nell’allegato XXXII.
4. Il piano provinciale di cui al comma 2 deve essere riesaminato, con le procedure esposte nel presente articolo, in caso di modifiche rilevanti del rapporto tecnico di cui al comma 5 e, in ogni caso, con cadenza almeno triennale, anche in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, e particolarmente nell’ambiente fisico, demografico e nelle modalità per l’impiego dei mezzi previsti, e allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. L’aggiornamento del piano di emergenza deve tenere conto anche delle risultanze delle esercitazioni periodiche di cui all’articolo 188.
5. Ai fini della predisposizione del Piano di emergenza esterna di cui al presente articolo deve essere predisposto un apposito rapporto tecnico dal Ministero della difesa, nei casi di naviglio militare, e dall’ISIN, in collaborazione con l’autorità di sistema portuale o con l’autorità marittima per gli elementi d’informazione di specifica competenza, nei casi di naviglio civile. In entrambi i casi, il rapporto tecnico dovrà recare i seguenti elementi:
a) l’individuazione degli scenari incidentali di riferimento ragionevolmente ipotizzabili e la descrizione della loro evoluzione nel tempo in relazione ai rilasci di radioattività nell’ambiente;
b) l’esposizione analitica delle presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli incidenti di cui alla lettera precedente e delle loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
c) la descrizione delle misure strutturali ed organizzative ai fini dell’accoglimento del naviglio a propulsione nucleare, di quelle necessarie per la mitigazione delle conseguenze dell’incidente nonché i mezzi necessari per il rilevamento e la misurazione della radioattività nell’ambiente circostante all’area portuale, e delle modalità del loro impiego;
d) l’evidenziazione degli incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell’ambito provinciale o interprovinciale e di quelli che possono, invece, richiedere misure protettive su un territorio più ampio.
6. Nel caso di aree portuali o installazioni militari il rapporto tecnico è trasmesso dall’amministrazione militare all’ISIN. L’ISIN, sulla base del rapporto tecnico, redige una relazione critica riassuntiva sulle conseguenze radiologiche e sulla necessità di monitoraggio ambientale consequenziale. Il rapporto tecnico, corredato della relazione critica riassuntiva dell’ISIN nel caso delle aree militari, è trasmesso dall’ISIN alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile. Il Dipartimento della Protezione Civile trasmette il rapporto tecnico ai prefetti competenti per territorio per la predisposizione dei piani di emergenza esterna.
7. L’autorità di sistema portuale nei porti ove è istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l’autorità marittima negli altri porti e l’autorità militare nei porti e nelle aree portuali finalizzati alla difesa militare garantiscono, anche avvalendosi delle amministrazioni pubbliche, ogni azione utile per il rilevamento e la misurazione della radioattività nell’ambiente circostante all’area portuale in presenza di naviglio a propulsione nucleare.
8. Il comandante del naviglio a propulsione nucleare ha l’obbligo di dare immediata comunicazione all’autorità marittima competente di qualsiasi evento che possa far ritenere la possibilità dell’insorgenza di un pericolo per la pubblica incolumità e di qualsiasi incidente nucleare interessante il naviglio a propulsione nucleare presente nell’area portuale che comporti pericolo per la pubblica incolumità e per i beni. La comunicazione deve specificare l’entità prevedibile dell’incidente, le misure adottate per contenerlo e ogni altro dato tecnico utile per l’attuazione del piano d’emergenza esterna dell’area portuale. L’autorità marittima competente trasmette immediatamente le informazioni ricevute al prefetto ed al Comando dei vigili del fuoco. Il prefetto attiva il piano di emergenza e, ricevuta la comunicazione di allarme, la trasmette immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo, alla regione ed agli enti locali interessati, nonché agli altri enti ed amministrazioni previsti dal piano di emergenza. Qualora il pericolo possa estendersi a province limitrofe, il prefetto ne dà immediato avviso ai prefetti interessati ed agli enti, anche locali, territorialmente competenti.
Art. 186
Piano di emergenza per incidenti durante il trasporto di materie radioattive e fissili (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 69 e 97 e articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 125 e Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006).
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle emergenze che possano derivare da incidenti durante il trasporto di materie radioattive e fissili aventi una quantità totale di attività e concentrazione di attività per unità di massa superiori ai valori determinati ai sensi presente decreto.
2. Il Prefetto predispone e aggiorna un apposito piano provinciale di emergenza per incidenti durante il trasporto di materie radioattive e fissili avvalendosi del comitato di cui all’articolo 175.
3. Gli elementi da inserire nel piano di emergenza sono desunti tra quelli riportati nell’allegato XXXII.
4. Nei casi di trasporto di combustibile esaurito, il Prefetto competente della provincia ove avviene la partenza del trasporto predispone, secondo le modalità previste al comma 2, uno specifico piano di emergenza in coordinamento con i prefetti delle province interessate dal trasporto stesso.
5. Il piano provinciale di emergenza per i trasporti si fonda su un apposito rapporto tecnico predisposto, nei casi di cui al comma 2, dall’ISIN, e nei casi di cui al comma 4 dal vettore autorizzato. Nei casi di cui al comma 2, l’ISIN trasmette il rapporto tecnico ai prefetti competenti per territorio per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile. Nei casi di cui al comma 4, il vettore autorizzato trasmette il rapporto tecnico all’ISIN. L’ISIN trasmette detto rapporto al prefetto competente, con eventuali osservazioni, per la predisposizione del relativo piano di emergenza, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile. I piani di cui ai commi 2 e 4, una volta approvati, vengono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ed al Ministero dell’Interno.
6. Il vettore autorizzato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione al prefetto ed al Comando dei vigili del fuoco di qualsiasi incidente avvenuto durante ogni fase del trasporto che possa comportare una situazione di emergenza. Per gli incidenti occorsi in ambito portuale il vettore autorizzato è tenuto ad effettuare la predetta comunicazione anche all’autorità marittima territorialmente competente.
7. I vettori autorizzati hanno l’obbligo di comunicazione preventiva del trasporto di materie radioattive al prefetto, al Comando dei vigili del fuoco ed alla azienda sanitaria locale del luogo di partenza e, nel caso di trasporti nazionali, anche del luogo di destinazione, quando si verificano le condizioni e secondo le modalità di cui all’allegato XXXIII. Nel caso di trasporto di materie fissili la comunicazione preventiva da parte dei vettori autorizzati deve essere effettuata unicamente al prefetto e al Comando dei vigili del fuoco del luogo di partenza e, nel caso di trasporto nazionale, anche del luogo di destinazione, quando si verificano le condizioni e secondo le modalità di cui all’allegato XXXIII. Qualora le spedizioni avvengano via mare, la comunicazione preventiva deve essere effettuata anche nei confronti della autorità marittima del porto di partenza e, in caso di trasporti nazionali, del porto di arrivo.
Art. 187
Piano di emergenza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o di materiale metallico contaminato (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 94, comma 1 98; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articoli 14 e articolo 18).
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle situazioni di emergenza che derivano dal rinvenimento di sorgenti orfane o dalla presenza di livelli anomali di radioattività nei carichi di rottami metallici o nei materiali metallici.
2. Il Prefetto predispone e aggiorna schemi di piano di emergenza per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia, avvalendosi del comitato di cui all’articolo 175. L’aggiornamento del piano di emergenza deve tenere conto anche delle risultanze delle esercitazioni di cui all’articolo 188.
3. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di una o più sorgenti orfane o comunque livelli anomali di radioattività nei carichi di rottami metallici o di materiali metallici introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, il prefetto adotta, valutate le circostanze del caso e in relazione alle necessità di tutela della popolazione dai rischi di esposizione e di tutela dell’ambiente, in linea con quanto previsto nel piano di cui al comma 2, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio della sorgente orfana o delle sorgenti orfane o il respingimento dell’intero carico o di parte di esso al soggetto responsabile dell’invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero è responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti al rinvio della sorgente o delle sorgenti orfane o del carico medesimo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con la collaborazione dell’ISIN, provvede ad informare, ai sensi dell’articolo 189, comma 7, del respingimento del carico la competente autorità dello Stato responsabile dell’invio del carico.
4. Nei casi previsti dal presente articolo, il Prefetto comunica tempestivamente il ritrovamento delle sorgenti orfane, ovvero la presenza di livelli anomali di radioattività, al Dipartimento della protezione civile e all’ISIN ai fini dell’attivazione delle previste forme di cooperazione internazionale e di scambio di informazioni di cui all’articolo 189.
Art. 188
Esercitazioni (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 98; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile ed il prefetto, ciascuno negli ambiti di propria competenza effettuano esercitazioni al fine di verificare l’adeguatezza dei piani di emergenza di cui al presente Titolo e dei relativi strumenti di attuazione.
Art. 189
Collaborazione con altri Stati (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 99; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-ter; legge 31 ottobre 1989 n. 375; legge 9 aprile 1990 n. 92; decisione del Consiglio 87/600/EURATOM).
1. Nella predisposizione dei piani di emergenza di cui al presente Titolo si tiene altresì conto delle eventuali conseguenze di emergenze radiologiche e nucleari sul territorio nazionale che possano interessare altri Stati, anche non appartenenti all’Unione europea.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile e l’ISIN, ognuno per quanto di propria competenza, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cooperano con altri Stati membri dell’Unione Europea e con paesi terzi che potrebbero essere interessati da eventuali emergenze che si verifichino o possano verificarsi nel territorio nazionale, al fine di agevolare la predisposizione e l’eventuale attuazione di misure di radioprotezione di detti Stati, nonché il coordinamento dei rispettivi piani di emergenza.
3. In caso di una emergenza radiologica o nucleare che si verifichi nel territorio nazionale, ovvero possa dar luogo a conseguenze sul territorio nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile e l’ISIN, ciascuno per quanto di propria competenza, d’intesa con Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stabiliscono tempestivamente contatti con le omologhe autorità competenti di tutti gli Stati membri e con i paesi terzi eventualmente coinvolti o che sono suscettibili di essere interessati, al fine di:
a) condividere le informazioni e le valutazioni riguardo la situazione di esposizione in atto;
b) coordinare l’attuazione delle misure protettive e l’informazione alla popolazione;
c) cooperare durante la fase di transizione da una situazione di esposizione di emergenza ad una situazione di esposizione esistente.
4. Le attività di coordinamento non impediscono né ritardano l’adozione delle azioni necessarie a livello nazionale.
5. Per le attività di cui al comma 3, devono essere utilizzati, se del caso, i sistemi di scambio di informazioni e di coordinamento a livello bilaterale, in ambito europeo o internazionale. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile e l’ISIN, ciascuno per quanto di propria competenza, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvedono all’attuazione a livello nazionale:
a) delle Convenzioni internazionali sulla pronta notifica di un incidente nucleare e sulla assistenza in caso di un incidente nucleare o di una emergenza radiologica;
b) del sistema europeo di scambio rapido delle informazioni in caso di emergenza radiologica di cui alla Decisione del Consiglio 87/600/Euratom.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile e l’ISIN, ognuno per quanto di propria competenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, promuovono e stabiliscono accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali, in particolare con i paesi confinanti, finalizzata a favorire lo scambio rapido delle informazioni in caso di una emergenza radiologica o nucleare, e il coordinamento transfrontaliero delle misure protettive durante la riposta ad un incidente nucleare.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile e l’ISIN, ognuno per quanto di propria competenza e di concerto con le altre autorità competenti in materia e d’intesa con Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale condividono tempestivamente le informazioni e cooperano con le omologhe autorità competenti degli altri Stati membri o dei paesi terzi interessati e con le pertinenti organizzazioni internazionali, riguardo allo smarrimento, al furto o al ritrovamento di sorgenti sigillate ad alta attività, di altre sorgenti radioattive e materiale radioattivo critico e ai relativi controlli periodici successivi o indagini, fatti salvi i pertinenti requisiti di riservatezza e la legislazione nazionale in materia.
8. Ai fini dell’efficace attuazione della Convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 92, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile costituisce l’autorità competente per la ricognizione e il censimento, su tutto il territorio nazionale, delle risorse umane e strumentali utili alla gestione delle emergenze radiologiche e nucleari.
Art. 190
Particolari disposizioni per le attività di protezione civile e di polizia giudiziaria (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-quater).
1. In casi di necessità e di urgenza nel corso delle attività di protezione civile svolte sotto la direzione dell’autorità responsabile dell’attuazione dei piani di emergenza nonché nel corso delle attività di polizia giudiziaria non si applicano gli obblighi di denuncia, di comunicazione, di autorizzazione o di nulla osta previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per le sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Capo II
Informazione della popolazione
Art. 191
Situazioni disciplinate (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 127)
1. Le norme del presente Capo disciplinano le attività e le procedure di informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sul comportamento da adottare nelle emergenze di cui al Capo I del presente Titolo.
Art. 192
Popolazione interessata e piani di emergenza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 128)
1. Ferme restando le definizioni di cui al Titolo II, ai fini dell’applicazione del presente Capo valgono le definizioni seguenti:
a) popolazione che rischia di essere interessata dall’emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale è stato stabilito un piano di emergenza;
b) popolazione effettivamente interessata dall’emergenza: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza;
c) piano di emergenza: i piani di cui al Capo I del presente Titolo.
Art. 193
Obbligo di informazione. (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 129).
1. Alla popolazione che rischia di essere interessata dall’emergenza radiologica, intesa come qualsiasi gruppo di popolazione per il quale è stato stabilito un piano di emergenza ai sensi del Capo I del presente Titolo, e alla popolazione effettivamente interessata dall’emergenza, intesa come qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso di emergenza, devono essere fornite le informazioni previste nel presente Capo senza che le stesse ne debbano fare richiesta.
2. Le informazioni devono essere accessibili al pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o di emergenza radiologica.
Art. 194
Informazione preventiva. (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 70; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 130).
1. La popolazione che rischia di essere interessata dall’emergenza viene informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza.
2. L’informazione comprende almeno gli elementi riportati nell’allegato XXXIV.
3. Informazioni dettagliate sono rivolte a particolari gruppi di popolazione in relazione alla loro attività, funzione e responsabilità nei riguardi della collettività nonché al ruolo che eventualmente debbano assumere in caso di emergenza.
Art. 195
Informazione in caso di emergenza. (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 131).
1. La popolazione effettivamente interessata dall’emergenza viene immediatamente informata sui fatti relativi all’emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.
2. L’informazione comprende almeno gli elementi riportati nell’allegato XXXIV.
3. Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di preallarme, a particolari gruppi di popolazione, in relazione alla loro attività, funzione ed eventuale responsabilità nei riguardi della collettività nonché al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare occasione.
Art. 196
Informazione delle persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi. (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 132).
1. I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza devono ricevere un’informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l’intervento può comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso simile; tale informazione deve tener conto dei vari casi di emergenza prevedibili.
2. Dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.
Art. 197
Procedure di attuazione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 133 e 134).
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, anche sulla base dei contenuti di cui all’allegato XXXIV, avvalendosi di un comitato appositamente costituito e al quale prendono parte rappresentanti designati dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall’ISIN, dall’Istituto Superiore di Sanità, dalla Conferenza Unificata, nonché da altre amministrazioni ed enti competenti, provvede entro centoventi giorni dall’istituzione del predetto Comitato:
a) alla definizione dei contenuti dell’informazione preventiva per le emergenze previste dal Piano Nazionale di cui all’articolo 182;
b) alla definizione di direttive per l’informazione preventiva e in caso di emergenza per tutte le pianificazioni disciplinate nel presente Titolo, di competenza del Prefetto.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile in raccordo con i prefetti territorialmente competenti provvede alla diffusione dell’informazione di cui all’articolo 194. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile in raccordo con i prefetti predispone e attua, ciascuno per le emergenze di propria competenza, sulla base di contenuti delle direttive di cui al comma 1, appositi programmi di comunicazione per la diffusione dell’informazione di cui all’articolo 194 che possono prevedere in funzione delle specifiche modalità operative e dei destinatari dell’informazione stessa il concorso delle amministrazioni statali, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dei sindaci, nonché delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e degli organi del Servizio sanitario nazionale.
3. I prefetti, sulla base delle direttive di cui al comma 1, lettera b), e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile individuano, nell’ambito dei piani di emergenza di rispettiva competenza, le disposizioni e le procedure per la diffusione delle informazioni di cui all’articolo 195.
4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale di una Commissione tecnico scientifica coordinata dal Ministero della salute e composta da esperti in materia di radioprotezione, individuati dal Ministero della salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’ISIN, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero per lo sviluppo economico.
5. Ai componenti del Comitato e della Commissione di esperti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Titolo XV
PARTICOLARI SITUAZIONI DI ESPOSIZIONE ESISTENTE
Art. 198
Campo di applicazione (direttiva 2013/59 EURATOM; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis e allegato XVII: Elenco indicativo di tipi di situazioni di esposizione esistenti di cui all’articolo 100, decreto legislativo n. 230/1995).
1. Il presente Titolo si applica alle situazioni di esposizione esistente di seguito elencate:
a) esposizione dovuta alla contaminazione di aree da parte di materiale radioattivo derivante da:
1) attività del passato che non sono mai state sottoposte a controlli amministrativi o che non sono state disciplinate conformemente alle disposizioni del presente decreto;
2) un’emergenza, dopo che è stata dichiarata la conclusione della situazione di esposizione di emergenza come stabilito dal Titolo XIV;
3) incidenti o eventi nucleari o radiologici anche avvenuti all’estero senza aver determinato un’emergenza sul territorio nazionale;
4) attività del passato per le quali l’esercente è ignoto o non è più giuridicamente responsabile;
b) esposizione dovuta a materiali contaminati da sostanze radioattive;
c) esposizione a beni di consumo, tranne alimenti, mangimi e acqua potabile, contenenti:
1) radionuclidi provenienti dalle zone contaminate di cui alla lettera a);
2) radionuclidi naturali.
Art. 199
Principi della radioprotezione per le misure correttive e protettive (direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 100; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126- bis).
1. Ai fini delle decisioni in merito all’attuazione delle misure correttive e protettive nelle situazioni di esposizione esistente di cui all’articolo 198 sono rispettati i seguenti principi:
a) le decisioni che introducono o modificano una via di esposizione nelle situazioni di esposizione esistente, devono essere giustificate nel senso che devono apportare più benefici che danni;
b) il tipo, l’ampiezza e la durata delle misure correttive e protettive sono ottimizzati allo scopo di mantenere l’entità delle dosi individuali, la probabilità dell’esposizione e il numero di individui esposti al minimo ragionevolmente possibile, tenendo conto di fattori economici e sociali;
c) l’ottimizzazione della protezione si applica in via prioritaria alle esposizioni al di sopra dei livelli di riferimento di cui all’allegato XXXV e continua a essere messa in atto al di sotto di detti livelli, anche tenuto conto delle valutazioni e dell’efficacia delle misure correttive e protettive attuate;
d) i livelli di riferimento in termini di dose, di cui all’allegato XXXV, sono utilizzati ai fini della programmazione e dell’eventuale attuazione delle misure correttive e protettive. Detti livelli non costituiscono limiti di dose.
2. Nei casi previsti dall’articolo 36 della legge n. 234 del 2012 le disposizioni dell’allegato XXXV aventi contenuto tecnico possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 146, comma 8.
Art. 200
Campagna di individuazione e valutazione delle situazioni di esposizione esistente (direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 101; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi delle proprie Agenzie regionali o provinciali per la protezione dell’ambiente, individuano le situazioni di esposizione esistente indicate nell’articolo 198, comma 1, lettera a), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L’Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell’ambiente valuta la dose agli individui della popolazione derivanti dalle situazioni individuate al comma 1, e comunica alla Regione e alla Provincia autonoma gli esiti delle valutazioni. Nel caso in cui sia superato il livello di riferimento di cui all’allegato XXXV, la comunicazione è trasmessa anche al Prefetto e all’ISIN.
Art. 201
Misure correttive e protettive nelle situazioni di esposizioni esistenti (direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 73; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).
1. Nella definizione delle strategie di gestione delle situazioni di esposizione esistente il Prefetto tiene conto dei principi di cui all’articolo 199, delle necessità e del rischio di esposizione, nonché dell’efficacia delle misure protettive e correttive e delle caratteristiche reali della situazione.
2. A tal fine il Prefetto si avvale di una commissione consultiva costituita da rappresentanti delle amministrazioni e degli organismi tecnici e sanitari locali, nonché da rappresentanti delle realtà economiche e sociali interessate. La Commissione è integrata, in relazione alla rilevanza della situazione, con rappresentanti dell’ISIN, del Ministero dell’Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, dell’ISPRA e dell’ISS.
3. Le strategie di cui al comma 1 includono:
a) l’individuazione degli obiettivi da perseguire, anche a lungo termine, e i livelli di riferimento corrispondenti, tenendo conto di quelli stabiliti nell’allegato XXXV;
b) la valutazione della necessità di misure correttive e protettive da applicare nelle aree interessate, il beneficio agli individui della popolazione interessati e la determinazione della portata e dell’efficacia di tali misure;
c) l’individuazione delle aree interessate e degli individui della popolazione interessati, la loro delimitazione e la regolamentazione dell’accesso a tali aree o agli edifici in esse ubicati, ovvero la necessità di imporre limitazioni alle condizioni di vita in tali aree;
d) la valutazione dell’esposizione di gruppi diversi della popolazione e dei mezzi a disposizione dei singoli individui per verificare la propria esposizione;
e) l’istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni.
4. Il Prefetto, autorizzato l’insediamento e la ripresa di attività sociali ed economiche in aree con una contaminazione residua di lunga durata, adotta accorgimenti per il controllo costante dell’esposizione per stabilire condizioni di vita che possono essere considerate normali, tra cui:
a) la definizione di livelli di riferimento adeguati, tenendo conto di quelli stabiliti nell’allegato XXXV;
b) l’organizzazione di un sistema di gestione a sostegno del mantenimento delle misure di autoprotezione nelle aree interessate, comprese le informazioni e la consulenza agli individui della popolazione e la sorveglianza delle esposizioni;
c) eventuale adozione di misure di risanamento ambientale;
d) eventuale delimitazione di aree.
5. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 202
Attuazione delle misure correttive e protettive (direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 102; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).
1. Nelle situazioni che comportano un’esposizione esistente di cui all’articolo 200, comma 1, il Prefetto assume il coordinamento delle attività spettanti ai soggetti tenuti all’attuazione delle misure correttive e protettive, di cui all’articolo 201, avvalendosi della commissione di cui all’articolo 201, comma 2.
2. L’attuazione delle strategie correttive e protettive, prevede periodicamente:
a) di valutare le eventuali misure correttive e protettive disponibili per conseguire gli obiettivi e l’efficienza delle misure pianificate e realizzate;
b) di fornire alle popolazioni esposte informazioni sui potenziali rischi sanitari e sui mezzi a disposizione per ridurre, se necessario, la relativa esposizione;
c) di fornire le indicazioni per la gestione delle esposizioni a livello individuale o locale.
3. Alle situazioni di esposizione esistente per le quali è superato il livello di riferimento di cui all’allegato XXXV ed è possibile attribuire la responsabilità giuridica a un determinato soggetto, si applicano le disposizioni di cui ai capi XI e XII e il soggetto responsabile è tenuto a darne notifica al Prefetto.
4. In ogni caso ai lavoratori impegnati nelle misure correttive e protettive relative alle esposizioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI.
Art. 203
Disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo (direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 21; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).
1. È vietato mettere in circolazione, produrre, impiegare, manipolare, importare o comunque detenere, quando tali attività sono svolte a fini commerciali:
a) beni di consumo che contengono radionuclidi naturali e derivano dalle attività di cui all’articolo 20, le cui concentrazioni di attività sono tali da determinare una dose annuale alla popolazione superiore al valore di cui all’allegato XXXV lettera d);
b) beni di consumo, a esclusione di alimenti, mangimi e acqua potabile, che contengono radionuclidi artificiali provenienti dalle aree contaminate di cui all’articolo 198, comma 1, lettera a) le cui concentrazione di attività sono tali da determinare una dose annuale alla popolazione superiore al valore di cui all’allegato XXXV lettera d).
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’ISIN, sono stabiliti per bene di consumo i livelli di concentrazione di attività di cui ai divieti indicati al comma 1.
Art. 204
Rinvenimento di materiale radioattivo (direttiva 2013/59 EURATOM, articolo 94; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).
1. Il presente articolo si applica alle situazioni di esposizione esistente di cui all’articolo 198, comma 1, lettera b) ovvero a situazioni di rinvenimento di materiale radioattivo non altrove disciplinato dal presente decreto.
2. Ferme restando le disposizioni degli articoli 45 e 202, comma 4, nel caso in cui l’origine dei materiali radioattivi sia riconducibile a una pratica, i suddetti materiali non sono soggetti al regime autorizzatorio del presente decreto e possono essere allontanati se la concentrazione di attività rispetta i valori stabiliti nell’Allegato I. Nei casi di superamento di tali valori, la medesima condizione ricorre se viene dimostrato il rispetto del criterio di non rilevanza radiologica di cui all’Allegato I.
3. Ferme restando le disposizioni degli articoli 26 e 202, comma 4, nel caso in cui i materiali radioattivi contengano radionuclidi di origine naturale e non sono stati utilizzati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, non sono soggetti al regime autorizzatorio del presente decreto e sono allontanati se hanno concentrazioni di attività minori o uguali ai valori stabiliti nell’Allegato II ovvero, in caso di superamento di detti valori, sia rispettato il livello di esenzione di dose efficace per l’individuo rappresentativo di cui all’Allegato II.
4. Il soggetto responsabile dell’attività all’interno della quale avviene il rinvenimento del materiale radioattivo verifica le condizioni di cui ai commi 2 e 3 avvalendosi dell’esperto di radioprotezione. Negli altri casi di rinvenimento tale onere è a carico dell’ARPA/APPA per le funzioni tecniche e di valutazione della dose.
5. Il soggetto di cui al comma 4 è tenuto a comunicare preventivamente al Prefetto e agli organi di vigilanza competenti per territorio l’allontanamento del materiale radioattivo che soddisfa i criteri di cui ai commi 2 e 3.
6. Nei casi in cui il materiale radioattivo che non soddisfa le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è introdotto nel territorio nazionale da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, il Prefetto adotta, valutate le circostanze del caso e in relazione alle necessità di tutela della popolazione dai rischi di esposizione e di tutela dell’ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio del materiale radioattivo o il respingimento dell’intero carico o di parte di esso al soggetto responsabile dell’invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero è responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio del materiale radioattivo o del carico medesimo. Il Prefetto, con la collaborazione dell’ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede a informare, della restituzione del materiale radioattivo o del carico alla competente autorità dello Stato responsabile dell’invio.
Capo I
Illeciti penali
Art. 205
Sanzioni penali relative al Titolo IV (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 142-bis)
1. L’esercente che non effettua con le modalità e scadenze indicate le misurazioni di cui agli articoli 17, commi 1 e 3, e 22, commi 1, 2 e 3, è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00.
2. L’esercente che, in violazione dell’articolo 17, comma 3, non si avvale dell’esperto di cui all’articolo 15 o non pone in essere le misure correttive indicate dallo stesso è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00.
3. Nei casi previsti dagli articoli 17, comma 4, e 28, comma 5, ai soggetti che violano le disposizioni richiamate di cui al Titolo XI si applicano le relative sanzioni.
4. Nel caso previsto dall’articolo 22, comma 4, ai soggetti che violano le disposizioni richiamate di cui ai capi XI e XII si applicano le relative sanzioni.
5. Chiunque pone in essere le attività di cui all’articolo 23 o all’articolo 26 senza il titolo autorizzativo rispettivamente prescritto oppure in violazione delle prescrizioni in esso contenute è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00.
6. L’omissione della notifica prevista dall’articolo 24, nonché l’inottemperanza alle prescrizioni date dall’amministrazione competente, sono punite con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00.
7. La violazione del divieto di cui all’articolo 23, comma 9, è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 3000,00 a euro 15.000,00.
8. La violazione del divieto di cui all’articolo 29, comma 6, è punita con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da euro 30.000,00 ad euro 100.000,00.
9. La prosecuzione delle attività dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori è punita con le pene previste per lo svolgimento dell’attività in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.
Art. 206
Sanzioni penali relative al Titolo V (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 139)
1. Il direttore responsabile che omette la segnalazione di cui all’articolo 31 è punito con l’arresto da quindici giorni a tre mesi o con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
2. Il direttore responsabile che omette di adottare le misure o di dare l’avviso indicati nell’articolo 33 è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00.
3. Il direttore responsabile che viola il divieto di cui all’articolo 34, comma 1 e non ottempera alla previsione di cui all’articolo 34, comma 2, è punito con l’arresto da due a otto mesi o con l’ammenda da euro 2.000,00 ad euro 8.000,00.
4. Il direttore responsabile che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 35 è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00.
Art. 207
Sanzioni penali relative al Titolo VI (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 136)
1. Chiunque pone in essere le attività di cui agli articoli 36, 38 e 43 in assenza dell’autorizzazione prevista o in violazione delle prescrizioni dettate nella stessa, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da euro 30.000,00 ad euro 50.000,00.
2. Chiunque omette la notifica prevista dagli articoli 37 e 46, nonché la denuncia prevista dall’articolo 44, comma 1, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00.
3. Chiunque pone in essere le condotte vietate dagli articoli 38, comma 7, e 39, commi 1 e 2, è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da euro 20.000,00 ad euro 100.000,00.
4. Chiunque non ottempera agli obblighi di informazione di cui all’articolo 41, con le modalità in esso indicate, oppure omette di dare la comunicazione di cui all’articolo 45, comma 1, è punito con l’arresto da quindici giorni a due mesi o con l’ammenda da euro 5.000,00 ad euro 10.000,00.
5. La prosecuzione delle attività dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori è punita con le pene previste per lo svolgimento dell’attività in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.
Art. 208
Sanzioni penali relative al Titolo VII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 137)
1. L’esercizio delle pratiche di categoria A senza il nulla-osta di cui all’articolo 51, comma 1, o in violazione delle condizioni e dei requisiti di esercizio della pratica indicati ai sensi dell’articolo 50, comma 7, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 15.000,00 ad euro 50.000,00 euro. La violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 45.000,00.
2. L’esercizio delle pratiche di categoria B senza il nulla-osta di cui all’articolo 52, comma 1, o in violazione delle condizioni e dei requisiti di esercizio della pratica indicati ai sensi dell’articolo 50, comma 7, è punito con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta è punito con l’arresto da un mese a quattro mesi o con l’ammenda da euro 3.000,00 ad euro 20.000,00.
3. Chiunque effettua lo smaltimento, il riciclo o il riutilizzo di rifiuti radioattivi senza l’autorizzazione di cui all’articolo 54, comma 1, è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate nell’autorizzazione è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 20.000,00 ad euro 100.000,00.
4. La violazione del divieto di cui all’articolo 54, comma 9, o lo svolgimento dell’attività di cui all’articolo 54, comma 10, in assenza dell’autorizzazione o in violazione delle prescrizioni, sono puniti con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 3.000,00 ad euro 15.000,00.
5. Chiunque effettua le attività di cui agli articoli 56, comma 1, e 57, comma 1, senza le richieste autorizzazioni è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da euro 15.000,00 ad euro 60.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate nell’autorizzazione, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 56, commi 3 e 4, è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 6.000,00 ad euro 30.000,00.
6. La violazione della disposizione di cui all’articolo 58, comma 1, è punita con l’arresto da uno a tre anni o con l’ammenda da euro 60.000,00 ad euro 120.000,00.
7. Chiunque effettua una delle attività di cui all’articolo 59, comma 1, senza il preventivo nulla-osta è punito con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da euro 30.000,00 ad euro 60.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta è punito con l’arresto da quattro mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 15.000,00 ad euro 45.000,00.
8. La prosecuzione delle attività dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori è punita con le pene previste per lo svolgimento dell’attività in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.
Art. 209
Sanzioni penali relative al Titolo VIII (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52, articoli 23, 23)
1. Chiunque svolge le attività di cui all’articolo 62 senza il nulla-osta richiesto è punito con l’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta, degli obblighi previsti dall’articolo 68, comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell’articolo 62, comma 3, sono puniti con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
2. L’inottemperanza ai doveri di cui all’articolo 63, commi 1 e 2, è punita con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.
3. Chiunque svolge le attività di cui all’articolo 64 senza l’autorizzazione richiesta dai commi 1 e 7 dello stesso articolo è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 20.000,00 ad euro 40.000,00 euro. La violazione delle prescrizioni dettate con l’autorizzazione è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00.
4. L’inottemperanza ai doveri di cui agli articoli 65 e 69 è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
5. L’omessa tenuta del libretto di cui all’articolo 66 è punita con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00 euro. La tenuta del libretto in modo non conforme alle previsioni di cui all’articolo 66, comma 1, il mancato aggiornamento o la mancata consegna di cui all’articolo 66, commi 2 e 3, sono puniti con l’arresto da quindici giorni a due mesi o con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
6. Chiunque svolge le attività di cui all’articolo 67 senza la registrazione prevista è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
7. L’inottemperanza ai doveri di cui all’articolo 72, comma 1, è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 3.000,00 ad euro 40.000,00.
8. L’omessa attivazione delle misure indicate nell’articolo 72, comma 5, e l’omissione delle comunicazioni ed informazioni di cui all’articolo 72, commi 5 e 6, primo periodo, sono punite con l’arresto da uno a due anni o con l’ammenda da euro 45.000,00 ad euro 60.000,00.
9. L’immissione sul mercato o lo smaltimento dei prodotti indicati nell’articolo 72, comma 6, ultimo periodo, in assenza dell’autorizzazione prescritta, è punito con l’arresto da due a tre anni e con l’ammenda da euro 20.000,00 ad euro 70.000,00.
10. La prosecuzione delle attività dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori è punita con le pene previste per lo svolgimento dell’attività in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.
Art. 210
Sanzioni penali relative ai Titoli IX e X (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 138)
1. Chiunque pone in essere le attività di cui agli articoli 76, 77, 94 e 95 o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare di cui all’articolo 98 in assenza dei prescritti titoli autorizzativi è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con l’ammenda da euro 50.000,00 ad euro 100.000,00.
2. Chiunque pone in essere l’attività di cui all’articolo 96 senza il prescritto titolo autorizzativo o in violazione delle prescrizioni contenute nel titolo è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00.
3. Il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 o il titolare del nulla-osta di cui all’articolo 77 del presente decreto che mettono in esecuzione i progetti particolareggiati di impianti nucleari senza l’approvazione di cui all’articolo 84, comma 2, sono puniti con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. La pena è dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da euro 15.000,00 ad euro 60.000,00 nel caso in cui i progetti particolareggiati di cui all’articolo 84, comma 2, siano realizzati in difformità da quanto approvato.
4. Il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 98 che mette in esecuzione i progetti particolareggiati ovvero i piani operativi senza l’approvazione di cui all’articolo 99, comma 6, o non rispettando le prescrizioni di cui all’articolo 99, comma 5, è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00. La pena è dell’arresto da uno a tre mesi o dell’ammenda da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00 nel caso in cui i progetti particolareggiati di cui all’articolo 99, comma 6, siano realizzati in difformità da quanto approvato.
5. Chiunque viola le prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi previsti dagli articoli 76, 77, 94, 95 e 98 o il regolamento di esercizio di cui all’articolo 89 oppure contravviene agli obblighi o alle prescrizioni di cui agli articoli 91, comma 1, 97, 100, comma 3, e 102, comma 2, è punito con l’arresto da tre a nove mesi o con l’ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00.
6. Chiunque effettua le attività di cui all’articolo 87 in assenza dell’approvazione del programma generale di cui all’articolo 87, comma 4, o in mancanza del parere positivo di cui all’articolo 87, comma 5, ovvero in violazione delle prescrizioni previste dall’articolo 87, comma 6, è punito con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da euro 20.000,00 ad euro 60.000,00.
7. L’inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 79, comma 1, lettere da a) ad e), e 97, comma 1, è punito con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
8. Il personale incaricato ai sensi dell’articolo 91, comma 1, che abbandona il posto di lavoro senza preavviso e senza essere stato sostituito è punito con l’arresto da quindici giorni a tre mesi o con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
9. L’omessa attività di formazione e aggiornamento di cui all’articolo 103, comma 1 primo periodo, e l’omessa acquisizione dell’attestazione di cui all’articolo. 103, comma 1 secondo periodo, sono punite con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
10. La prosecuzione delle attività dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori è punita con le pene previste per lo svolgimento dell’attività in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.
Art. 211
Sanzioni penali relative al Titolo XI (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 139)
1. La violazione dei divieti di cui agli articoli 107, comma 2, 117, comma 2, 121, comma 1, 134, comma 3, 137, commi 1 e 2, è punita con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da euro 20.000,00 ad euro 90.000,00.
2. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 109, comma 6, 112, comma 1, 113, commi 2 e 3, 115, 117, comma 1, 123, 124, comma 3, 125, 128, e 141, commi 1 e 2, è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00.
3. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 109, commi 2 e 3, 122 e 131, comma 2, è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
4. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 110, 111, 124, commi 1 e 2, è punita con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
5. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 114, comma 2 lettere a), b) e c), e 118, comma 2 lettere b) e c), è punita con l’ammenda da euro 150,00 ad euro 500,00.
6. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 130, 131, comma 1, 137, comma 3, 139, comma 1 lettera a), è punita con l’arresto da giorni quindici ad un mese o con l’ammenda da euro 300,00 ad euro 2.000,00.
7. L’inottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 134, commi 1, 4 e 5, 135, comma 1, 136, commi 1, 6 e 7 è punita con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00.
8. La violazione dell’articolo 142, comma 1, è punita con l’arresto da uno a due anni o con l’ammenda da euro 45.000, ad euro 60.000,00.
9. La prosecuzione delle attività dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori è punita con le pene previste per lo svolgimento dell’attività in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.
10. L’esercizio di funzioni proprie degli esperti di radioprotezione o dei medici autorizzati ad opera di soggetti non abilitati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 129 e 138, nonché l’utilizzo di esperti e medici non abilitati ai sensi delle stesse disposizioni è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.
Art. 212
Sanzioni penali relative al Titolo XII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 140)
1. Chiunque omette di attuare le misure indicate dall’articolo 148 è punito con l’arresto da tre a nove mesi o con l’ammenda da euro 20.000,00 ad euro 40.000,00.
2. L’esercente o il vettore che omettono di adottare le misure o di effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 149, commi 1, 2 e 3, è punito con l’arresto da uno a due anni o con l’ammenda da euro 50.000,00 ad euro 100.000,00.
3. Chiunque viola le disposizioni degli articoli 150, comma 1, e 151, commi 1, 2 e 3, è punito con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da euro 4.000,00 ad euro 10.000,00.
Art. 213
Sanzioni penali relative al Titolo XIII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 140)
1. La violazione del divieto di cui all’articolo 157, comma 1, dei divieti previsti con il provvedimento reso ai sensi dell’articolo 157, comma 3, o della disposizione di cui all’articolo 159, comma 5, è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 20.000,00 ad euro 60.000,00.
2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 159, commi 4 e 7, è punita con l’arresto da quindici giorni a due mesi o con l’ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.
3. Nel caso in cui non si tenga conto dei livelli dia-gnostici di cui all’articolo 158, comma 4, e non si ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 161, comma 4, è applicata la sanzione dell’arresto da quindici giorni a due mesi o dell’ammenda da euro 1.500,00 ad euro 5.000,00.
4. L’esercente che, in violazione dell’articolo 163, comma 12, non adotta gli interventi correttivi sulle attrezzature medico-radiologiche o non provvede alla loro dismissione è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
5. L’inosservanza della disposizione di cui all’articolo 163, comma 13, è punita con l’arresto da nove mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 20.000,00 ad euro 40.000,00.
6. L’omessa esposizione dell’avviso di cui all’articolo 166, comma 5, è punita con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da euro 5.000,00 ad euro 10.000,00.
7. L’inosservanza da parte del responsabile dell’impianto radiologico dell’obbligo di dare le informazioni di cui all’articolo 167, comma 8, è punita con l’arresto da tre a nove mesi o con l’ammenda da euro 6.000,00 ad euro 15.000,00.
Art. 214
Sanzioni penali relative ai Titoli XIV e XV (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 141)
1. La violazione dell’articolo 174, comma 6, è punita con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00.
2. L’inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 176, commi 1 e 2, 183, comma 1, 185, comma 8, e 186, comma 6, è punita con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da euro 40.000,00 ad euro 100.000,00.
3. La violazione dei divieti di cui all’articolo 203 è punita con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da euro 60.000,00 ad euro 150.000,00.
Capo II
Illeciti amministrativi
Art. 215
Sanzioni amministrative relative al Titolo IV (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 142-bis)
1. L’inottemperanza agli obblighi di trasmissione, informazione o comunicazione previsti dagli articoli 18, commi 1, 2 e 4, 22, commi 3 e 5, e 23, commi 4, 5 e 6, nonché la mancata conservazione di cui agli articoli 17, commi 2 e 4, 22 commi 2, 3 e 5, e 23, comma 7, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.
Art. 216
Sanzioni amministrative relative al Titolo V (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 136)
1. L’inottemperanza agli obblighi di informazione o comunicazione previsti dall’articolo 32 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.500 ad euro 3.000,00.
Art. 217
Sanzioni amministrative relative al Titolo VI
1. L’inottemperanza agli obblighi di comunicazione, informazione, registrazione o trasmissione previsti dagli articoli 42, comma 1, 43, commi 5 e 6, 44, comma 1, nonché la violazione dell’obbligo di tenere la contabilità di cui all’articolo 44 sono punite con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.
2. L’inottemperanza alla previsione di cui all’articolo 45, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00.
Art. 218
Sanzioni amministrative relative al Titolo VII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 137)
1. Chiunque omette la notifica prevista dall’articolo 53, comma 1, o compie le attività di cui all’articolo 53, comma 2, in assenza dell’autorizzazione prevista è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.
2. L’inottemperanza agli obblighi di registrazione, trasmissione, comunicazione o informazione previsti dagli articoli 48, comma 1, 54, comma 8, 56, comma 6, e 60, comma 1, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.
Art. 219
Sanzioni amministrative relative al Titolo VIII (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articoli 23, 23)
1. L’inottemperanza agli obblighi di comunicazione o informazione previsti dagli articoli 64, commi 5, 6 e 8, 67, comma 1, e 68, comma 1 lettera e), è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 10.000,00.
Art. 220
Sanzioni amministrative relative al Titolo IX (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 23 e 23)
1. L’inottemperanza agli obblighi di trasmissione, comunicazione o informazione previsti dagli articoli 86, commi 1 e 2, 88, comma 1, 91, comma 4, 96, comma 2, 97, comma 2, e 100, comma 1, il mancato adempimento degli ulteriori obblighi indicati dagli articoli 86, comma 1, 88, comma 1, e 91, comma 3, nonché il mancato aggiornamento dei registri di esercizio di cui all’articolo 93, comma 5, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
Art. 221
Sanzioni amministrative relative al Titolo XI (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 139)
1. L’inottemperanza agli obblighi di trasmissione, comunicazione, informazione o consegna previsti dagli articoli 109, comma 8, 116, 127, nonché agli obblighi e alle prescrizioni di cui agli articoli 132, commi 1 e 3, 139, comma 1 lettere b) e c), 140, commi 1, 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.
2. L’inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 132, commi 4 e 5, 142, commi 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa da euro 600,00 ad euro 2.000,00.
Art. 222
Sanzioni amministrative relative al Titolo XII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 140)
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 149, comma 4, e 155, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00.
2. L’inottemperanza all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 151, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.
Art. 223
Sanzioni amministrative relative al Titolo XIII (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 140)
1. L’inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 161, comma 5, e 167, commi 1 e 5, è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 10.000,00.
2. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 160, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 12.000,00.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 163, commi 3, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa da euro 6.000,00 ad euro 12.000,00.
4. L’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 164 è punita con la sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 800,00.
5. L’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 166, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 600,00.
6. La mancata organizzazione dei percorsi formativi di cui all’articolo 167, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00.
Art. 224
Sanzioni amministrative relative ai capi XIV e XV (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 141)
1. L’inottemperanza all’obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 186, comma 6, e 204, comma 5, nonché la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo. 204, comma 4, primo periodo, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.
Capo III
Disposizioni ulteriori
Art. 225
Ostacoli al controllo (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art 135-bis)
1. Chiunque impedisce l’esecuzione delle ispezioni previste dal presente decreto o comunque ne ostacola l’effettuazione, ovvero non esibisce i documenti richiesti nel corso di un’ispezione, è punito con l’arresto da tre mesi a due anni o con l’ammenda da euro 3.000,00 ad euro 90.000,00.
Art. 226
Clausola di salvezza
1. Le sanzioni penali di cui agli articoli da 205 a 214 si applicano solo se i medesimi fatti non sono già puniti come reati da altre disposizioni.
2. Le sanzioni amministrative di cui agli articoli da 215 a 224 si applicano solo se i medesimi fatti non sono già puniti più gravemente da altre disposizioni.
Art. 227
Pene accessorie
1. La condanna per uno dei reati di cui agli articoli da 205 a 214, qualora commesso nell’esercizio di una delle attività disciplinate dal presente decreto per la quale è previsto un atto autorizzatorio, comunque denominato, quando sia irrogata una pena detentiva superiore a due anni di arresto, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comporta altresì la sospensione dell’autorizzazione per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno oppure la revoca dell’autorizzazione nel caso in cui sia già intervenuta una condanna nel quinquennio precedente per un fatto previsto dal presente decreto.
Art. 228
Estinzione del reato (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 135-bis)
1. Le contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda, anche se alternativa a quella dell’arresto, possono essere estinte se la consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi e se dal fatto non è derivato un danno.
2. Per consentire l’estinzione della contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un’apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
4. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
5. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.
6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
7. Quando la prescrizione è adempiuta, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un terzo del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.
8. Quando la prescrizione non è adempiuta, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.
9. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui ai commi precedenti. In tale caso l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.
10. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai commi 7 e 9.
11. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
12. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.
13. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma comunque entro quello di cui al comma 6, ovvero l’eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis del codice penale.
Art. 229
Sanzioni amministrative accessorie
1. L’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24, della legge 24 novembre 1981, n. 689 possono applicare per gli illeciti amministrativi previsti dagli articoli da 215 a 224, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la sospensione dell’attività da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività;
b) per i fatti reiterati di particolare gravità dai quali sia derivato un danno concreto, la definitiva cessazione dell’attività o la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.
Art. 230
Effetti della depenalizzazione
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria superiore al massimo della pena pecuniaria originariamente prevista per il reato e a tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto.
3. L’autorità giudiziaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
4. Se l’azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l’archiviazione a norma del codice di procedura penale.
5. Se l’azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l’imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 2.
6. L’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
7. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
8. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.
9. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Art. 231
Destinazione degli importi delle sanzioni amministrazione
1. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative previste dai Capi I e II nonché dall’articolo 225 sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni competenti all’adozione del provvedimento sanzionatorio, per essere destinate ad attività dirette alla protezione dell’ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i rischi connessi alle radiazioni ionizzanti, in ciò compreso anche il finanziamento delle attività di controllo e di informazione.
2. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono irrogate dalle autorità cui è attribuita ai sensi dell’articolo 9 la vigilanza sui singoli ambiti e settori disciplinati dai Titoli che precedono.
3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al Titolo XVI non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.
Titolo XVII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 232
Provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo IX del presente decreto (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 147).
1. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati nonché tutti gli atti già emanati per gli impianti di cui al Titolo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia.
2. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati, nonché tutti gli atti già emanati per gli impianti di cui al Titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia.
Art. 233
Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 148).
1. Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell’articolo 55, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi delle previgenti disposizioni, particolari operazioni e specifici interventi, ancorché attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione.
Art. 234
Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 144-bis).
1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui all’articolo 47, le comunicazioni preventive di pratica effettuate ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono considerate, a tutti gli effetti, come notifica di pratica di cui all’articolo 46.
2. Coloro che, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, eserciscono una pratica sottoposta a comunicazione preventiva a cui si applicano le previsioni per lo smaltimento in esenzione stabilite ai sensi delle disposizioni precedentemente vigenti, presentano alle amministrazioni procedenti, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, istanza di autorizzazione all’allontanamento secondo le disposizioni di cui all’articolo 54.
3. Fino all’emanazione del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, l’allontanamento dei materiali ed effluenti è consentito nelle modalità e condizioni previste all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
4. Coloro che, alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, svolgono un’attività per la quale è già stata effettuata la comunicazione preventiva di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, provvedono, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a far effettuare e registrare le valutazioni preventive e in corso di esercizio alle Amministrazioni procedenti, secondo le previsioni di cui all’articolo 151.
Art. 235
Provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo VII del presente decreto
1. Coloro che, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto sono già in possesso di provvedimenti autorizzativi presentano alle amministrazioni procedenti, entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, istanza di aggiornamento secondo le norme del presente decreto dei provvedimenti medesimi.
2. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti di cui al comma 1 prevedono il rinnovo, la richiesta di aggiornamento deve essere presentata nei termini previsti per il rinnovo.
3. Le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi aggiornati inviano all’ISIN, secondo le modalità indicate nei provvedimenti applicativi di cui all’articolo 52, copia di tali provvedimenti.
4. Fino all’emanazione dei provvedimenti di aggiornamento è consentita la prosecuzione dell’esercizio della pratica, incluso l’allontanamento dei materiali ed effluenti nel rispetto delle modalità, limiti e condizioni stabiliti nel provvedimento autorizzativo rilasciato in precedenza.
5. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgono un’attività per la quale è già in corso di validità un provvedimento autorizzativo emesso ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1997, n. 230, provvedono, entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, ad inoltrare istanza di aggiornamento secondo le previsioni di cui all’articolo 151.
Art. 236
Guide tecniche (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 153)
1. L’ISIN, sentiti gli altri enti ed organismi interessati, può elaborare e diffondere, a mezzo di guide, anche in relazione agli standard internazionali, norme di buona tecnica in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
Art. 237
Specifiche modalità applicative per il trasporto (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 156)
1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’ambiente, della tutela del mare e del territorio, dello sviluppo economico, della salute e dell’interno, sentito l’ISIN, possono essere indicate specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla attività di trasporto di materie radioattive, anche al fine di un’armonizzazione con le norme internazionali in materia.
Art. 238
Specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 156 bis).
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5 della legge 28 aprile 2015, n. 58, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo nucleare, sono stabilite le sostanze radioattive e le opportune misure di protezione delle stesse, da adottare nelle pratiche comportanti l’impiego di dette sostanze, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica.
Art. 239
Disposizioni transitorie per i rifiuti radioattivi
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interministeriale del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, il decreto interministeriale del 7 agosto 2015, di classificazione dei rifiuti radioattivi, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è adeguato alle disposizioni del presente decreto.
2. Sino all’adozione delle disposizioni di cui al comma 1, rimane valida la classificazione dei rifiuti di cui al decreto interministeriale del 7 agosto 2015, emanato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.
Art. 240
Disposizioni transitorie in materia di abilitazione di esperto di radioprotezione
1. La disposizione di cui all’articolo 129, comma 2, lettera c), relativa all’abilitazione di terzo grado sanitario è applicabile decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 241
Disposizioni transitorie in materia di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.
1. L’ISIN rende operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. I detentori provvedono alla registrazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1.
Art. 242
Disposizioni particolari per il Ministero della difesa (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli. 1, 2; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 162).
1. Per particolari esigenze connesse con i compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dell’Amministrazione della difesa, secondo quanto previsto dall’articolo 185 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dagli articoli da 265 a 271 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla disciplina tecnica ivi richiamata. I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni di cui al precedente periodo s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto sono emanate le disposizioni necessarie ad adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e la disciplina tecnica ivi richiamata alle norme del presente decreto.
3. I rifiuti radioattivi, a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, dei comandi e degli enti dell’Amministrazione della difesa confluiscono, a titolo definitivo, nel deposito nazionale secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Le funzioni ispettive sul processo di trattamento, di condizionamento e di stoccaggio sono eseguite presso la dedicata area del Centro interforze per gli studi e le applicazioni militari (CISAM), dall’ISIN secondo le modalità di cui all’articolo 9.
Art. 243
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860;
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 così come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017;
c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187;
d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52;
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.
Art. 244
Modifiche
1. L’articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente:
«3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».
Art. 245
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti del presente decreto con le risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Amendola, Ministro per gli affari europei
Speranza, Ministro della salute
Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico
Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Costa, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Lamorgese, Ministro dell’interno
Guerini, Ministro della difesa
De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Bonafede, Ministro della giustizia
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
ALLEGATO II art.15 D.LGS. 101-2020
GAZZETTA UFFICIALE:
DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101. EURATOM
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