Art. 130 Attribuzioni dell’esperto di radioprotezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 34, 41, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 79).

Art. 130
Attribuzioni dell’esperto di radioprotezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 34, 41, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 79).

1. L’esperto di radioprotezione, nell’esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro:
a) effettua la valutazione di radioprotezione di cui all’articolo 109 e fornisce indicazioni al datore di lavoro sull’attuazione dei compiti di cui al comma 6 del predetto articolo a esclusione di quelli di cui alle lettere e) e g);
b) effettua l’esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e dei mezzi di misura, e in particolare:
1) procede all’esame preventivo e rilascia il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica della radioprotezione, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell’ubicazione delle medesime all’interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni che implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, delle caratteristiche di sicurezza, dei dispositivi d’allarme, dell’uso o della tipologia delle sorgenti;
2) effettua la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
3) esegue la verifica periodica dell’efficacia dei dispositivi e delle procedure di radioprotezione;
4) effettua la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
5) effettua la verifica di conformità degli strumenti di misura ai requisiti di cui all’articolo 155;
c) effettua una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, e, ove appropriato, nelle zone con esse confinanti;
d) procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori come previsto ai commi 2, 3, 4 e 5;
e) verifica che il personale di cui all’articolo 128, comma 2, impieghi in maniera corretta gli strumenti e i mezzi di misura e svolga le attività delegate secondo le procedure definite;
f) svolge l’attività di sorveglianza sullo smaltimento dei materiali che soddisfano le condizioni di allontanamento previste dal presente decreto;
g) assiste, nell’ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro:
1) nella predisposizione dei programmi di sorveglianza individuale nonché nella individuazione delle tecniche di dosimetria personale appropriate;
2) nella predisposizione del programma di garanzia della qualità finalizzato alla radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, attraverso la redazione di procedure e istruzioni di lavoro che rendano efficace ed efficiente l’organizzazione radioprotezionistica adottata;
3) nella predisposizione del programma di monitoraggio ambientale connesso all’esercizio della pratica;
4) nella predisposizione delle procedure per la gestione di rifiuti radioattivi;
5) nella predisposizione delle procedure di prevenzione di inconvenienti e di incidenti;
6) nella pianificazione e risposta nelle situazioni di emergenza;
7) nella definizione dei programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori;
8) nell’esame e nell’analisi degli infortuni, delle situazioni incidentali e nell’adozione delle azioni di rimedio appropriate;
9) nell’individuazione delle condizioni di lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento;
2. Nel caso di pratiche che comportano esposizioni a scopo medico, l’esperto di radioprotezione, coordinandosi, laddove necessario, con lo specialista in fisica medica:
a) svolge l’attività di sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e degli individui della popolazione;
b) fornisce indicazioni al datore di lavoro in merito all’ottimizzazione della protezione dei lavoratori.
3. La valutazione delle dosi individuali da esposizioni esterne per i lavoratori esposti deve essere eseguita, a norma dell’articolo 125, mediante uno o più apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c), anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
4. La valutazione delle dosi efficaci impegnate per i lavoratori soggetti a rischi di incorporazione di sostanze radioattive deve essere effettuata in base a idonei metodi fisici e/o radio tossicologici, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
5. La valutazione della dose equivalente al cristallino deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
6. La valutazione della dose equivalente alle estremità e alla cute deve essere effettuata mediante uno o più apparecchi di misura individuali, anche tenuto conto delle norme di buona tecnica applicabili.
7. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi di cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni impossibile o insufficiente, la valutazione stessa può essere effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza dell’ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali compiute su altri lavoratori esposti.
8. L’ esperto di radioprotezione comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e, con periodicità almeno annuale, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.
9. L’esperto di radioprotezione procede inoltre alle analisi e alle valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione degli individui della popolazione secondo i principi di cui al Titolo XII del presente decreto; in particolare, effettua la valutazione preventiva dell’impegno di dose derivante dall’attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dall’individuo rappresentativo della popolazione in condizioni normali, con frequenza almeno annuale, nonché la valutazione delle esposizioni in caso di eventi anomali o incidentali. A tal fine, il predetto individuo rappresentativo della popolazione è identificato sulla base di valutazioni ambientali, adeguate alla rilevanza dell’attività stessa, che tengano conto delle diverse vie di esposizione.
10. L’esperto di radioprotezione partecipa alle riunioni previste dall’articolo 35, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, debitamente comunicate dal datore di lavoro, e relaziona in tale occasione in merito ai risultati della sorveglianza fisica relativi all’anno precedente.
11. In caso di cessazione dall’incarico, l’esperto di radioprotezione è comunque tenuto a effettuare e registrare le valutazioni dosimetriche relative a tutto il periodo del suo incarico, anche se derivanti da risultati di misurazioni resi disponibili successivamente alla data di cessazione dell’incarico.

Be the first to comment on "Art. 130 Attribuzioni dell’esperto di radioprotezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 34, 41, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 79)."

Leave a comment