Decreto interministeriale 11 febbraio 2021 – Recepimento delle direttive (UE) 2019/130 e (UE) 2019/983

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e
Il Ministro della Salute

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO, in particolare, l’articolo 245, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale dispone che: “Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologico nazionale: a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze del settore degli agenti cancerogeni o mutageni; b) è pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del comma 1.”;
PRESO ATTO della soppressione della Commissione consultiva tossicologica nazionale, le cui competenze sono state attribuite alla Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
VISTA la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
VISTA la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, che modifica la direttiva (CE) 2004/37 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro in particolare aggiungendo due nuovi punti all’allegato I e sostituendone integralmente l’allegato III;
VISTA altresì la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che modifica ulteriormente la direttiva (CE) 2004/37 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, in particolare modificando nuovamente l’allegato III già in precedenza sostituito dalla direttiva (UE) 2019/130;
RITENUTO di poter procedere, con il presente decreto, al contestuale recepimento di entrambe le predette direttive;
SENTITA la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nella riunione dell’8 febbraio 2021;
ACQUISITO il parere della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute in data 10 febbraio 2021;
RITENUTO necessario, per quanto sopra, di procedere alla sostituzione degli Allegati XLII e XLIII al decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2019/130 e dalla direttiva (UE) 2019/983;

DECRETANO

Art. 1
(Modifiche agli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2019/130 e della direttiva (UE) 2019/983.

1. Al fine di recepire le previsioni introdotte dalla direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 e dalla direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, gli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.
2. Dall’applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it – sezione pubblicità legale e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato I

Allegato XLII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Elenco di Sostanze, Miscele e Processi

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2.1 lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.
6. Lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.
7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
8. Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Allegato II

Allegato XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

NOME AGENTE

N. CE 
(1)

N. CAS
 (2)

Valori limite

Osservazioni

Misure

transitorie

8 ore(3)

Breve durata (4)

mg/m3
(5)

ppm
 (6)

f/m
l(7)

mg/m3 (5)

ppm 
(6)

f/ml
 (7)

Polveri di legno duro

2(8)

Valore limite: 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023.

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo)

   

0,005

           

Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025.

Valore limite: 0,025 mg/m’ per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37

0,3

 

Polvere di silice cristallina respirabile

0,1 (9)

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

Cute (10)

 

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

Cute (10)

 

1,2-Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Tricloroetilene

201-167-4

79-01-6

54,7

10

164,1

30

Cute (10)

 

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

Cute (10)

 

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

 

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

Cute (10)

 

4,4′- Metilendianilina

202-974-4

101-77-9

0,08

Cute (10)

 

Epicloridrina

203-439-8

106-89-8

1,9

Cute (10)

 

Etilene dibromuro

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

Cute (10)

 

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

Etilene dicloruro

203-458-1

107-06-2

8,2

2

Cute (10)

 

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

Cute (10)

 

Bromoetilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

Cadmio e suoi composti inorganici

 

 

0,001 (12)

 

Valore limite 0,004 mg/m3(13) fino all’ 11 luglio 2027.

Berillio e composti inorganici del berillio

 

 

0,0002 (12)

sen.azione cutanea e delle vie respiratorie

 (14)

Valore limite 0,0006 mg/m³ fino all’ 11 luglio 2026.

Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico

 

 

0,01(12)

 

Per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall’11 luglio 2023.

Formaldeide

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

 

0,74

0,6

 

sens.zzazione cutanea (15)

Valore limite di 0,62 mg/m³ 0 0,5 ppm (3) per i settori sanitario, funerario e dell’imbalsamazione fino all’ 11 luglio 2024.

4,4’Metilene-bis (2 cloroanilina)

202-918-9

101-14-4

0,01

Cute (10)

 

Emissioni di gas di scarico dei motori diesel

   

0,05 (11)

           

Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023.

Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.

 

Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37

 

 

 

 

 

 

 

 

Cute (10)

 

Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’intemo del motore

               

Cute (10)

 


NOTE

(1) N. CE (ossia EINECS, EL1NCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l’esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
(5) mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(6) ppm= parti per milione per volume di aria (ml/m³).
(7) f/ml= fibre per millilitro.
(8) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(9) Frazione respirabile.
(10) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
(11) Misurate sotto forma di carbonio elementare.
(12) Frazione inalabile.
(13) Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/983, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.
(14) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
(15) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.

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