Art. 7. – Imprese di pulizia
1. Le imprese che intendono esercitare alcune delle attività disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, presentano denuncia di inizio dell’attività, ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dichiarando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), e all’articolo 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, unendo, altresì, il modello previsto all’allegato A del decreto 7 luglio 1997, n. 274, compilato nella prima sezione, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, tecnica ed organizzativa e, nella seconda sezione, nel caso di richiesta di iscrizione in una determinata fascia di classificazione.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l’artigianato unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le
altre imprese presentano la denuncia unitamente alla domanda di iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese. L’ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all’iscrizione provvisoria della impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d’ufficio del possesso dei requisiti previsti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle imprese di pulizia stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale.
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