D.M. 7 luglio 1997, n. 274 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione

Art. 1. Definizioni.

1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:

a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

Art. 2. Requisiti per l’iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane.

1. I requisiti di capacità economico-finanziaria per l’esercizio delle attività di pulizia di cui all’articolo 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

a) iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d’opera;
b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

2. I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 3. Nel caso dell’impresa artigiana trova applicazione l’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.

3. I requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2, sono i seguenti:

a) assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all’interno di imprese del settore, o comunque all’interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività;
d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività.

4. Nelle more dell’emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione, resa a norma dell’articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in conformità al modello di cui all’allegato A) al presente decreto e completa dei relativi allegati.


Art. 3. Fasce di classificazione.

1. Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all’articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell’IVA:

a) fino a 100.000.000 di lire;
b) fino a 400.000.000 di lire;
c) fino a 700.000.000 di lire;
d) fino a 1.000.000.000 di lire;
e) fino a 2.000.000.000 di lire;
f) fino a 4.000.000.000 di lire;
g) fino a 8.000.000.000 di lire;
h) fino a 12.000.000.000 di lire;
i) fino a 16.000.000.000 di lire;
l) oltre 16.000.000.000 di lire.

2. L’impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato mediamente nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni. La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso della prima fascia l’importo medio deve essere almeno di 60.000.000 di lire.

3. Ai fini dell’inserimento nella relativa fascia di classificazione, l’impresa deve rispondere, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 25 gennaio 1994, n. 82, anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:

a) avere fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell’importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l’iscrizione; per l’inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all’importo massimo della stessa fascia;
b) avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, salvo quanto disposto al comma 5, un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione.

4. L’impresa deve altresì compilare la seconda sezione del modello di dichiarazione di cui allegato A) al presente decreto e fornire, per gli ultimi tre anni o per l’eventuale minor periodo di attività, copia dei libri paga e dei libri matricola, nonché, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall’articolo 1, l’elenco dei servizi eseguiti, allegando per ciascuno un’apposita attestazione del committente, pubblico o privato, redatta secondo lo schema di cui all’allegato B) al presente decreto. L’impresa deve inoltre fornire un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.

5. L’impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui alla lettera b) del comma 5 ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa.

Art. 4. Comunicazioni delle variazioni.

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari per le iscrizioni nel registro delle imprese e per le iscrizioni nell’albo delle imprese artigiane, l’impresa di pulizia deve comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi e con le modalità previste per la presentazione delle denunzie al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all’articolo 9 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, le variazioni dei requisiti di cui all’articolo 3. Entro il medesimo termine e modalità l’impresa deve altresì comunicare le variazioni dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, in capo ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

2. Le variazioni dei requisiti di cui all’articolo 3 che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi, con le modalità di cui al comma 1; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le comunicazioni previste dal presente comma devono contenere i dati e le notizie di cui alla seconda sezione del modello allegato A) ed essere accompagnate dalla relativa documentazione.

3. Gli uffici del registro delle imprese e le commissioni provinciali per l’artigianato possono procedere all’accertamento del permanere in capo delle imprese di pulizia dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e degli altri requisiti di capacità economico-finanziaria in qualsiasi momento con le modalità di cui all’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche su segnalazione delle amministrazioni competenti o degli organismi portatori di interessi diffusi di cui all’articolo 9 della stessa legge, ovvero su denuncia di singoli interessati.

Art. 5. Sospensione dell’efficacia dell’iscrizione per l’esercizio delle attività di pulizia.

1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane sono sospese dall’iscrizione, limitatamente all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, con motivato provvedimento della giunta della camera di commercio o della commissione provinciale per l’artigianato, qualora, esperite le procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, venga accertata:

a) l’assunzione da parte dell’impresa di una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
b) una grave omissione o negligenza nell’esecuzione del servizio che determini una situazione di pericolo per l’incolumità e la salute pubblica o costituisca una grave violazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
c) una infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni altro obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamentari o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili alle imprese di pulizia, comprensivi degli eventuali integrativi territoriali, cui l’impresa non abbia posto rimedio.

2. La sospensione può essere accordata anche al venire meno di alcuno dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, o di cui all’articolo 2 del presente decreto, qualora l’impresa interessata presenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvio delle procedure di cancellazione di cui all’articolo 6 apposita istanza e la stessa si impegni a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il periodo di sospensione.

3. La giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per l’artigianato nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono autorizzare nei confronti delle imprese sospese la prosecuzione di tutti i contratti non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente; nei casi di cui alla lettera c) del comma 1 e di cui al comma 2 la predetta autorizzazione è data, anche a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, qualora possa ritenersi che il comportamento dell’impresa non sia dovuto a dolo o a colpa grave.

4. La sospensione ha la durata di 90 giorni rinnovabili, su istanza dell’impresa, per una sola volta con provvedimento motivato. Scaduto definitivamente il periodo di sospensione senza che l’impresa abbia posto rimedio alle irregolarità, negligenze od omissioni di cui al presente articolo la giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per l’artigianato ne dispongono la cancellazione limitatamente all’esercizio delle attività di pulizia, secondo le procedure di cui all’articolo 6.

Art. 6. Cancellazione e reiscrizione per l’esercizio delle attività di pulizia.

1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all’esercizio delle attività di pulizia, da detti registri, con provvedimento motivato della giunta della camera di commercio o della commissione provinciale per l’artigianato, previo esperimento delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, qualora, al venire meno di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, o di cui all’articolo 2 del presente decreto, l’impresa non presenti istanza di sospensione ai sensi dell’articolo 5, ovvero detta istanza non venga accolta, ovvero allo scadere del periodo di sospensione accordato ai sensi dell’articolo 5 l’impresa non abbia rimosso le cause che hanno portato all’avvio del procedimento di cancellazione.

2. Ove l’impresa non sia costituita in forma societaria e svolga soltanto attività di pulizia, la cancellazione per dette attività comporta la cancellazione dal registro delle imprese o dall’albo delle imprese artigiane.

3. L’impresa che non ricada nella fattispecie di cui al comma 2 può richiedere la reiscrizione per l’esercizio delle attività di pulizia nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane, secondo le modalità previste dal presente decreto, al venire meno delle cause che ne hanno comportato la cancellazione per detto esercizio.

Art. 7. Disposizioni transitorie.

1. Le imprese di pulizia che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, anche se l’iscrizione per dette attività è avvenuta in data successiva a quella dell’entrata in vigore della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono tenute a presentare all’ufficio del registro delle imprese o alla commissione provinciale per l’artigianato, entro il termine di novanta giorni di cui all’articolo 7 di detta legge, soltanto le attestazioni di cui all’allegato A), complete dei relativi allegati.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane per tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all’articolo 2.

Art. 8. Contributo per l’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane.

1. La misura del contributo per l’iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane è pari alla misura del diritto di segreteria fissato dalle specifiche disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, aumentata del 30 per cento. Il contributo è versato unitamente al predetto diritto di segreteria secondo le medesime modalità. Nel caso delle imprese di cui all’articolo 7 il contributo è versato all’atto della presentazione delle attestazioni di cui al medesimo articolo.

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