D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

– Art. 1 – Campo di applicazione

Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori di costruzione, esercizio, manutenzione, riparazione e demolizione degli impianti telefonici, a cui siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547.
Le norme del presente decreto non si applicano ai servizi ed impianti gestiti direttamente dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

– Art. 2 – Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Nella esecuzione dei lavori indicati nell’art. precedente devono essere osservate, in quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente decreto, le disposizioni stabilite:
a) dal D.P.R. 27.aprile.1955 n. 547, contenente norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) dal D.P.R. 7.gennaio.1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

c) dal D.P.R. 20.marzo.1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI

– Art. 3 – Scale ed elementi innestati
La lunghezza massima delle scale ad elementi innestabili, non deve essere maggiore di metri 21.
Le scale in opera lunghe 18 metri e più devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione.
Durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
Nelle operazioni di costruzione, riparazione, manutenzione e demolizione delle linee telefoniche, è ammesso lo spostamento laterale di scale portatili ad elementi innestati

per lunghezze non superiore a 10 metri e per ampiezza di spostamento non superiore a metri 1.50, mentre un solo lavoratore vi si trova sopra, purchè il lavoratore sia munito e faccia uso di cintura di sicurezza e siano osservate le altre disposizioni di cui all’art. 10 del D.P.R. 7.gennaio.1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
Allo spostamento della scala devono concorrere, stando al piede, almeno due lavoratori;
può essere consentito che un solo lavoratore concorra allo spostamento, stando al piede, quando la scala non supera 12 metri di lunghezza.
Possono essere adibiti a lavorare su scale di lunghezza superiore a 15 metri soltanto i lavoratori il cui addestramento sia stato accertato dai vigili del fuoco. Tale condizione deve risultare da un certificato rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco medesimo.

– Art. 4 – Protezione e sicurezza delle macchine

Le parti degli organi in moto delle macchine dei meccanismi in genere, i manovellismi, i tratti terminali sporgenti degli alberi, gli ingranaggi e gli organi di trasmissione del movimento delle centrali telefoniche e delle apparecchiature accessorie, quando costituiscano pericolo, devono essere protetti e segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.

– Art. 5 – Lavori nelle canalizzazioni

Nei lavori per linee telefoniche da eseguire nei manufatti sotterranei devono essere osservate le norme dell’art. 15 del D.P.R. 7.gennaio.1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

– Art. 6 – Lavori in prossimità di linee elettriche

non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree che passano a distanza minore di 4 metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che non si sia provveduto ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.

– Art. 7 – indicazioni delle caratteristiche degli apparecchi elettrici

I generatori, i trasformatori, i convertitori e i raddrizzatori di potenza non inferiore a 500 Watt devono portare indicazioni della tensione, della intensità e del tipo di corrente.

-Art. 8 – Isolamento elettrico

I conduttori devono presentare tanto fra loro quanto verso terra, salvo nei punti necessari per il normale e regolare funzionamento degli impianti, un isolamento adeguato alle tensioni dell’impianto.

– Art. 9 – Collegamenti elettrici a terra delle apparecchiature telefoniche

Il collegamento elettrico a terra è richiesto soltanto per i telai degli autocommutatori, dei permutatori delle stazioni amplificatrici, delle apparecchiature per frequenze vettrici e delle cassette di protezione contenenti scaricatori.

– Art. 10 – Rivestimento e protezione dei conduttori ed elementi nudi a bassa tensione

Nei locali contenenti apparecchiature telefoniche i conduttori e gli elementi a tensione nominale ad esercizio superiore a 25 Volt efficaci c.a. ed a 70 Volt c.c. devono essere provvisti di rivestimenti isolante adeguato alla tensione ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura ed umidità dell’ambiente, nonché ai danneggiamenti od usura per causa meccanica, oppure essere protetti contro il contatto delle persone, ancorché siano fuori dalla portata di mano ma in posizione accessibile.
Può essere omesso il rivestimento isolante dei conduttori od elementi in tensione posti in apparecchiature o armadi, anche in posizione accessibile.
Non è richiesto il rivestimento isolante di cui al primo comma per i conduttori e gli elementi di contatto utilizzati per la commutazione, le segnalazioni e per le esecuzioni delle misure, per le quali però debbono essere adottate idonee misure di sicurezza.

– Art. 11 – Protezioni contro sovratensioni

I conduttori e le apparecchiature telefoniche che possono essere soggetti a sovratensioni o sovraccarichi pericolosi in dipendenza di contatti o induzioni con linee elettriche o scariche atmosferiche, devono essere opportunamente protetti.

– Art. 12 – Quadri di distribuzione e manovra

Nei quadri di distribuzione e di manovra delle centrali telefoniche possono essere omesse le protezioni contro i contatti accidentali dei conduttori o elementi in tensione, salvo nei casi in cui esse siano ritenute necessarie in relazione a particolari condizioni di impianto e semprechè siano adottate idonee misure.
Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono.

– Art. 13 – Interruttore generale

Gli interruttori elettrici generali unipolari devono essere installati, soltanto all’arrivo della rete stradale di ciascuna linea di alimentazione delle centrali telefoniche.

– Art. 14 –
Interruttori elettrici e simili

Gli interuttori elettrici e simili dei circuiti telefonici devono soddisfare alle seguenti condizioni:
a) raggiungere la posizione definitiva di aperto o chiuso senza arresto intermedio, salvo che per circuiti di potenza inferiore a 500 Watt;
b) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti, senza dar luogo ad arco permanente nè ad corto circuito o messa a terra dell’impianto;
c) essere costruiti o protetti, quando non siano installati in centrali o cabine elettriche chiuse e fermo restando quanto è disposto dall’ultimo comma dell’art. 287 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547, in modo da rendere impossibili contatti accidentali con le parti in tensione, quando questa è superiore a 85 Volt verso terra;
d) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la stabilità della posizione di apertura e chiusura;
e) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di distacco ed inserimento. E’ fatta eccezione per i piccoli interuttori e simili fino a 6 Ampere.

– Art. 15 – Copertura delle parti nude in tensione di macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori
I limiti delle tensioni indicati dall’art. 297 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547,sono elevati per le parti nude in tensione di macchine, trasformatori, condensatori e accumulatori dei circuiti telefonici a 70 Volt c.c. ed a 85 Volt c.a. di chiamata.

– Art. 16 – Lampade elettriche e portalampade

Le lampade elettriche a incandescenza ed i relativi portalampade devono essere costruiti in modo che il montaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a lampade montate, non vi sia possibilità di contatto con dette parti.
Tali condizioni non sono richieste per le lampade di segnalazione o da quadro alimentate con tensione superiore a 70 Volt.

– Art. 18 – Sezione, connessione e protezione dei conduttori di terra
Per i collegamenti a terra degli impianti indicati nell’art. 9 del presente decreto devono essere adoperati conduttori aventi resistenza elettrica non superiore ad 1 ohm e sezione non inferiore a 3 mm quadrati se il conduttore è di rame ed a 10 mm quadrati se di ferro o acciaio.
Per gli scaricatori riuniti a gruppi su intelaiatura metallica è ammesso che essi vengano collegati direttamente alla massa metallica dell’intelaiatura stessa, la quale deve essere collegata a terra con una corda di sezione non inferiore a 25 mm quadrati.

Per le installazioni telefoniche presso gli utenti, il collegamento a terra degli scaricatori deve essere eseguito mediante conduttori di rame di sezione non inferiore a 1.5 mm quadrati.

– Art. 18 – Dispersore per le prese di terra
Negli impianti telefonici il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura e alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una resistenza non superiore a 20 ohm.
Non sono ammessi come dispersori per le prese a terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. Sono invece ammessi collegamenti a tubazioni di acqua in qualunque loro punto, purché essi presentino sufficiente continuità elettrica. Ove tale risultato non sia conseguibile, deve farsi ricorso ad accorgimenti atti a garantire le necessarie
condizioni di sicurezza.

– Art. 19 – Prese di terra per gli scaricatori
Per le prese di terra degli scaricatori telefonici si applicano le disposizioni degli artt. 17 e 18 del presente decreto e dell’art. 25 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547.
I conduttori di terra degli scaricatori devono avere la minore lunghezza possibile ed avere percorsi senza brusche svolte.
Detti conduttori devono essere protetti contro contatti accidentali quando non siano collegati elettricamente alla intelaiatura metallica, come nel secondo comma dell’art. 17.
Non è prescritto il rivestimento del conduttore di terra presso le installazioni telefoniche terminali.
Particolari accorgimenti, devono essere adottati, nella posa dei conduttori e dei dispersori,in relazione alle varie condizioni ambientali e di impianto per evitare danni e pericoli derivanti dal passaggio della corrente massima prevista dal funzionamento degli scaricatori.

– Art. 20 – Verifiche periodiche
Gli impianti di messa a terra devono essere verificati periodicamente ad intervalli non superiori a 12 mesi per accertarne lo stato di efficienza.

– Art. 21 – Lavori su parti in tensione
E’ vietato eseguire lavori su elementi in tensione degli impianti telefonici e nelle loro immediate vicinanze, quando la tensione è superiore a 85 Volt verso terra, se alternata, od a 70 Volt verso terra, se continua.
Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volt, purchè:
a) l’ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;
b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire l’incolumità dei lavoratori.

CAPO III NORME PENALI E FINALI

– Art. 22 – Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l’ammenda da £ 500000 a £ 1000000 per l’inosservanza delle norme di cui agli artt. 6, 10 primo e terzo comma;
b) con l’ammenda da £ 250000 a £ 500000 per l’inosservanza delle norme di cui agli artt. 3 primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 primo comma, 17, 18, 19 secondo, terzo e quarto comma, 20 e 21.

– Art. 23 – Contravvenzioni commesse dai preposti
I preposti sono puniti con l’ammenda da £ 25000 a £ 50000 per l’inosservanza delle norme di cui agli artt. 3 secondo, terzo,quarto e quinto comma, 6.

– Art. 24 –
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
I lavoratori sono puniti con l’ammenda da £ 5000 a £ 10000 per l’inosservanza delle norme di cui all’art. 3 secondo, quarto e quinto comma.

– Art. 25 – Decorrenza
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

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