Legge 2 agosto 1952, n. 1305. Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro.

Legge 2 agosto 1952, n. 1305.
Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro.

Art. 1. 

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali del lavoro:

     1) Convenzione n. 3 concernente l’impiego delle donne prima e dopo il parto – Washington, 29 novembre 1919.

     2) Convenzione n. 13 concernente l’impiego della biacca nella pittura – Ginevra, 19 novembre 1921.

     3) Convenzione n. 39 concernente l’assicurazione obbligatoria sulla vita dei salariati di imprese industriali e commerciali, delle professioni libere, nonché dei lavoratori a domicilio e del personale addetto ai lavori domestici – Ginevra, 29 giugno 1933.

     4) Convenzione n. 40 concernente l’assicurazione obbligatoria sulla vita dei salariati delle imprese agricole – Ginevra, 29 giugno 1933.

     5) Convenzione n. 42 concernente il risarcimento delle malattie professionali – Ginevra, 21 giugno 1934.

     6) Convenzione n. 44 sulla disoccupazione involontaria – Ginevra, 23 giugno 1934.

     7) Convenzione n. 45 concernente l’impiego delle donne nei lavori sotterranei nelle miniere di ogni categoria – Ginevra, 21 giugno 1935,

     8) Convenzione n. 48 concernente la creazione di un regime internazionale di conservazione del diritto delle assicurazioni invalidità, vecchiaia e morte – Ginevra, 22 giugno 1935.

     9) Convenzione n. 52 concernente le ferie annuali pagate – Ginevra, 24 giugno 1936.

     10) Convenzione n. 53 concernente il minimo di capacità professionale dei capitani e degli ufficiali della Marina Mercantile – Ginevra, 24 ottobre 1936.

     11) Convenzione n. 55 concernente le obbligazioni dell’armatore in caso di malattia, di infortunio e di morte di marittimi – Ginevra, 24 ottobre 1936.

     12) Convenzione n. 58 che fissa l’età minima di ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo – Ginevra, 24 ottobre 1936.

     13) Convenzione n. 59 che fissa l’età minima di ammissione dei fanciulli ai lavori industriali – Ginevra, 22 giugno 1937.

     14) Convenzione n. 60 concernente l’età di ammissione dei fanciulli ai lavori non industriali – Ginevra, 22 giugno 1937.

     15) Convenzione n. 68 concernente l’alimentazione ed il servizio di mensa a bordo delle navi – Seattle, 27 giugno 1946.

     16) Convenzione n. 69 concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo – Seattle, 27 giugno 1946.

     17) Convenzione n. 73 concernente l’esame medico dei marittimi – Seattle, 29 giugno 1946.

     18) Convenzione n. 77 concernente l’esame medico di idoneità all’impiego nelle industrie dei fanciulli e degli adolescenti – Montreal, 1° novembre 1946.

     19) Convenzione n. 78 concernente l’esame medico di idoneità all’impiego nei lavori non industriali dei fanciulli e degli adolescenti Montreal, 1° novembre 1946.

     20) Convenzione n. 79 concernente la limitazione del lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti nei lavori non industriali – Montreal, 1° novembre 1946.

     21) Convenzione n. 81 concernente l’ispezione del lavoro nell’industria ed il commercio – Ginevra, 11 luglio 1947.

     22) Convenzione n. 89 concernente il lavoro notturno delle donne occupate nell’industria – San Francisco, 9 luglio 1948.

     23) Convenzione n. 90 concernente il lavoro notturno dei fanciulli nell’industria – San Francisco, 10 luglio 1948.

     24) Convenzione n. 94 concernente le clausole nei contratti stipulati da una Autorità pubblica – Ginevra, 29 giugno 1949.

     25) Convenzione n. 95 concernente la protezione del salario – Ginevra, 1° luglio 1949.

     26) Convenzione n. 96 concernente gli uffici di collocamento a pagamento – Ginevra, 1° luglio 1949.

     27) Convenzione n. 97 concernente i lavoratori migranti – Ginevra, 1° luglio 1949.

   Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

 

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