Legge 2 agosto 1952, n. 1305.
Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali del lavoro:
1) Convenzione n. 3 concernente l’impiego delle donne prima e dopo il parto – Washington, 29 novembre 1919.
2) Convenzione n. 13 concernente l’impiego della biacca nella pittura – Ginevra, 19 novembre 1921.
3) Convenzione n. 39 concernente l’assicurazione obbligatoria sulla vita dei salariati di imprese industriali e commerciali, delle professioni libere, nonché dei lavoratori a domicilio e del personale addetto ai lavori domestici – Ginevra, 29 giugno 1933.
4) Convenzione n. 40 concernente l’assicurazione obbligatoria sulla vita dei salariati delle imprese agricole – Ginevra, 29 giugno 1933.
5) Convenzione n. 42 concernente il risarcimento delle malattie professionali – Ginevra, 21 giugno 1934.
6) Convenzione n. 44 sulla disoccupazione involontaria – Ginevra, 23 giugno 1934.
7) Convenzione n. 45 concernente l’impiego delle donne nei lavori sotterranei nelle miniere di ogni categoria – Ginevra, 21 giugno 1935,
8) Convenzione n. 48 concernente la creazione di un regime internazionale di conservazione del diritto delle assicurazioni invalidità, vecchiaia e morte – Ginevra, 22 giugno 1935.
9) Convenzione n. 52 concernente le ferie annuali pagate – Ginevra, 24 giugno 1936.
10) Convenzione n. 53 concernente il minimo di capacità professionale dei capitani e degli ufficiali della Marina Mercantile – Ginevra, 24 ottobre 1936.
11) Convenzione n. 55 concernente le obbligazioni dell’armatore in caso di malattia, di infortunio e di morte di marittimi – Ginevra, 24 ottobre 1936.
12) Convenzione n. 58 che fissa l’età minima di ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo – Ginevra, 24 ottobre 1936.
13) Convenzione n. 59 che fissa l’età minima di ammissione dei fanciulli ai lavori industriali – Ginevra, 22 giugno 1937.
14) Convenzione n. 60 concernente l’età di ammissione dei fanciulli ai lavori non industriali – Ginevra, 22 giugno 1937.
15) Convenzione n. 68 concernente l’alimentazione ed il servizio di mensa a bordo delle navi – Seattle, 27 giugno 1946.
16) Convenzione n. 69 concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo – Seattle, 27 giugno 1946.
17) Convenzione n. 73 concernente l’esame medico dei marittimi – Seattle, 29 giugno 1946.
18) Convenzione n. 77 concernente l’esame medico di idoneità all’impiego nelle industrie dei fanciulli e degli adolescenti – Montreal, 1° novembre 1946.
19) Convenzione n. 78 concernente l’esame medico di idoneità all’impiego nei lavori non industriali dei fanciulli e degli adolescenti Montreal, 1° novembre 1946.
20) Convenzione n. 79 concernente la limitazione del lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti nei lavori non industriali – Montreal, 1° novembre 1946.
21) Convenzione n. 81 concernente l’ispezione del lavoro nell’industria ed il commercio – Ginevra, 11 luglio 1947.
22) Convenzione n. 89 concernente il lavoro notturno delle donne occupate nell’industria – San Francisco, 9 luglio 1948.
23) Convenzione n. 90 concernente il lavoro notturno dei fanciulli nell’industria – San Francisco, 10 luglio 1948.
24) Convenzione n. 94 concernente le clausole nei contratti stipulati da una Autorità pubblica – Ginevra, 29 giugno 1949.
25) Convenzione n. 95 concernente la protezione del salario – Ginevra, 1° luglio 1949.
26) Convenzione n. 96 concernente gli uffici di collocamento a pagamento – Ginevra, 1° luglio 1949.
27) Convenzione n. 97 concernente i lavoratori migranti – Ginevra, 1° luglio 1949.
Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
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