Decreto Ministeriale del 12/3/2008 Modalita’ attuative dei commi 20 e 21 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all’amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12-05-2008, n. 110
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE decreta:
Art. 1- Ambito di applicazione
1. Per il conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, possono avvalersi della certificazione di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007 i lavoratori che:
a) hanno presentato all’INAIL domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 15 giugno 2005;
b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attivita’ lavorativa, con esposizione all’amianto per i periodi successivi all’anno 1992 fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai
reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l’esposizione protratta fino al 1992;
c) non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007.
Art. 2- Procedura
1. I lavoratori di cui all’art. 1 devono presentare domanda all’INAIL, entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l’indicazione della sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo art. 1.
2. La durata di esposizione all’amianto per i periodi di attivita’ lavorativa svolta nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale successivamente all’anno 1992 fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, e’ certificato dall’INAIL.
3. La data di avvio dell’azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo ministeriale, e’ determinata dalle ASL nel cui ambito territoriale sono stati effettuati gli interventi di bonifica, prevista verifica della relazione tecnica trasmessa dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 9 della citata legge n. 257 del 1992, e successive
modificazioni.
4. La certificazione di cui al comma 2 e’ rilasciata dall’INAIL previa acquisizione:
a) della domanda di cui al comma 1;
b) della comunicazione da parte delle ASL competenti della data
di avvio dell’azione di bonifica di cui al comma 3, ovvero del mancato avvio della stessa azione di bonifica;
c) del curriculum professionale del lavoratore interessato, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i reparti e i periodi lavorativi svolti successivamente all’anno 1992 sino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.
5. Ai fini della certificazione di cui al comma 2 il datore di lavoro e’ tenuto a fornire all’INAIL tutte le notizie ritenute utili dall’Istituto medesimo.
6. Nei casi di controversia relativa al rilascio e al contenuto del curriculum lavorativo, ovvero di aziende cessate o fallite trovano applicazione le disposizioni recate dall’art. 3, commi 4 e 5 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004.
Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2008
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
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