Decreto Ministeriale del 12/3/2008 Modalita’ attuative dei commi 20 e 21 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all’amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale

Decreto Ministeriale del 12/3/2008 Modalita’ attuative dei commi 20 e 21 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all’amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12-05-2008, n. 110
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE decreta:

Art. 1- Ambito di applicazione

1.   Per  il  conseguimento  dei  benefici  previdenziali  previsti dall’art.  13, comma  8,  della  legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, possono avvalersi della certificazione di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007 i lavoratori che:

a)  hanno  presentato  all’INAIL  domanda  per  il riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 15 giugno 2005;

b) hanno  prestato  nelle  aziende  interessate  dagli  atti  di indirizzo  adottati  dal Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale  la propria attivita’ lavorativa, con esposizione all’amianto per  i periodi successivi all’anno 1992 fino all’avvio dell’azione di bonifica  e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai

reparti  od  aree  produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l’esposizione protratta fino al 1992;

c) non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza  anteriore alla  data  di  entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007.

Art. 2- Procedura

1.  I  lavoratori  di  cui  all’art.  1  devono  presentare domanda all’INAIL,  entro il  termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  con l’indicazione della sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo art. 1.

2.  La durata di esposizione all’amianto per i periodi di attivita’ lavorativa  svolta nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale successivamente all’anno 1992 fino all’avvio dell’azione di  bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, e’ certificato dall’INAIL.

3.  La  data  di avvio dell’azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo ministeriale,  e’  determinata  dalle ASL nel cui ambito territoriale sono  stati  effettuati gli interventi di bonifica, prevista verifica della  relazione  tecnica  trasmessa  dal  datore  di lavoro ai sensi dell’art.  9  della  citata  legge  n.  257  del  1992,  e successive

modificazioni.

4.  La  certificazione  di  cui al comma 2 e’ rilasciata dall’INAIL previa acquisizione:

a) della domanda di cui al comma 1;

b)  della  comunicazione da parte delle ASL competenti della data

di  avvio  dell’azione  di  bonifica  di  cui  al comma 3, ovvero del mancato avvio della stessa azione di bonifica;

c)  del  curriculum  professionale  del  lavoratore  interessato, rilasciato  dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i reparti  e  i periodi lavorativi svolti successivamente all’anno 1992 sino  all’avvio  dell’azione  di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.

5.  Ai  fini  della  certificazione  di cui al comma 2 il datore di lavoro  e’ tenuto a fornire all’INAIL tutte le notizie ritenute utili dall’Istituto medesimo.

6. Nei casi di controversia relativa al rilascio e al contenuto del curriculum lavorativo,  ovvero  di aziende cessate o fallite trovano applicazione  le  disposizioni recate  dall’art.  3, commi 4 e 5 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004.

Il  presente  decreto  sara’  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 12 marzo 2008

Il Ministro del lavoro

e della previdenza sociale

Damiano

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